Decreto legge 93 – 2013

E' all'esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 93/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” (DDL 1540/C – Relatori, rispettivamente, l'On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo PdL e l'On. Donatella Ferranti del Gruppo PD).


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Tra le principali misure previste si segnalano:
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-al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale “«Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013″», viene autorizzato il Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987 ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'Interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013 dal suddetto Programma; ” 
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-vengono apportate modifiche all'art. 5 della L. 225/1992 sugli interventi da attuare in occasione di calamità  naturali o dovuti ad attività  umane fronteggiabili solo con mezzi e poteri straordinari. In particolare, viene disposto che il Consiglio dei ministri con la delibera che dichiara lo stato di emergenza provvede, tra l'altro, a quantificare le risorse finanziarie destinate ad adottare gli interventi necessari allo scopo; qualora tali risorse siano insufficienti o siano in procinto di esaurirsi, il Capo del Dipartimento della protezione civile presenta al Consiglio dei Ministri una relazione motivata per le conseguenti deliberazioni.
Viene, inoltre, previsto che lo stato di emergenza non può superare la durata di centottanta giorni (in luogo degli attuali novanta), prorogabili di altri centottanta.
Vengono, altresì, elencate in maniera più dettagliata le misure che possono essere adottate con le ordinanze di protezione civile in deroga in occasione delle situazioni di emergenza.
Vengono, poi, attribuiti ai commissari delegati nominati dal suddetto art. 5, le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, di cui all'art. 1 della L. 190/2012;
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-vengono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi provinciali e di nomina dei commissari straordinari adottati in forza dell'art. 23 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta), nonché gli atti e i provvedimenti adottati, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, dagli stessi commissari.

Viene, inoltre, fissata al 30 giugno 2014 la data di cessazione delle suddette gestioni commissariali.

fonte ANCE

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