DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020
ulteriori misure” urgenti” per” fronteggiare” l'emergenza epidemiologica da COVID-19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020″ Dpcm 11 giugno 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,” n. 19,” ” recante” ” misure” ” urgenti” ” per” ” fronteggiare” ” l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16″ maggio” 2020,” n. 33, recante ulteriori misure” urgenti” per” fronteggiare” l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)” (GU n.147 del 11-6-2020)
Misure urgenti di contenimento del” contagio” sull'intero” territorio nazionale”
”
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi” del” virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si” applicano” le” seguenti misure:”
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata” da” febbre (maggiore di 37,5″°) devono” rimanere” presso” il” proprio” domicilio, contattando il proprio medico curante;”
b) l'accesso del pubblico ai” parchi,” alle” ville” e” ai” giardini pubblici” e'” condizionato” al” rigoroso” rispetto” del” divieto” ” di assembramento di cui all'articolo 1,” comma” 8,” primo” periodo,” del decreto-legge 16 maggio” 2020,” n.” 33,” nonche'” della” distanza” di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito” l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre” persone” abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree” gioco” all'interno” di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere” attivita'” ludica” o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;”
c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi” destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di” operatori cui” affidarli” in” custodia” e” con” obbligo” di” adottare” appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle” linee” guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui” all'allegato 8;”
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva” o” attivita'” motoria all'aperto, anche presso” aree” attrezzate” e” parchi” pubblici,” ove accessibili,” purche'” comunque” nel” rispetto” della” ” distanza” ” di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni” altra” attivita'” salvo” che” non” sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;”
e) a decorrere dal 12 giugno 2020″ gli” eventi” e” le” competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato” olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)” e dalle” rispettive” federazioni,” ovvero” organizzati” ” da” ” organismi sportivi internazionali -” sono” consentiti” a” porte” chiuse” ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive” Nazionali,” Discipline Sportive Associate” ed” Enti” di” Promozione” Sportiva,” al” fine” di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus” COVID-19″ tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che” vi partecipano;” anche” le” sessioni” di” ” allenamento” ” degli” ” atleti, professionisti e non professionisti, degli” sport” individuali” e” di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei” protocolli di cui alla presente lettera;”
” f) l'attivita' sportiva di base e” l'attivita'” motoria” in” genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,” pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove” si” svolgono” attivita'dirette al benessere dell'individuo” attraverso” l'esercizio” fisico,” sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale” e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida” emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita” la” Federazione” Medico” Sportiva Italiana” (FMSI),” fatti” salvi” gli” ulteriori” indirizzi” operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai” sensi” dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;