COVID19: validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Prorogata la validità degli attestati di formazione
Prorogata la validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro scaduti fra agosto e dicembre 2020.

Secondo l’art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) della citata legge infatti::
“Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).
“1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ‘il 31 luglio 2020’ sono sostituite dalle seguenti: ‘la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19’;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: ‘2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″.
Ne consegue che tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra l’1/8/2020 e il 4/12/2020 e non ancora rinnovati manterranno la loro validità fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sarà da stabilire.
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