Corte di Cassazione, Sez. Pen. â Sent. del 07 giugno 2011, n. 22541
Corte di Cassazione, Sez. Pen. – Sent. del 07 giugno 2011, n. 22541
Condannato un datore di lavoro per non aver dotato un cuoco di calzature antisdrucciolevoli, “dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso” omissione ritenuta colposamente rilevante dalla Corte di Cassazione Penale “fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente” non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro.Nella specie, il titolare di una trattoria veniva condannato in primo e in secondo grado a causa di un infortunio che vedeva coinvolto un suo dipendente con mansione di cuoco, che non munito di scarpe antiscivolo, scivolando sul pavimento mentre riempiva la lavastoviglie con una pentola di acqua bollente, riportava gravi lesioni.
Avverso le sentenze, il titolare proponeva ricorso per Cassazione, adducendo violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e fatto, per il quale è stata pronunciata la condanna nei gradi di merito. Per la difesa, il titolare doveva ritenersi immune da responsabilità per colpa specifica di natura omissiva, dovendo farsi risalire l'evento piuttosto a un comportamento imprevedibile del lavoratore.










