CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lgs n. 494/96- PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, espressamente sollecitato da un apposito quesito dell'ANCE, ha puntualizzato, con la nota prot. n. 20861/PQCAN/9, le modalità per la consultazione da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei piani di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.). Il committente od il responsabile dei lavori, in base al disposto degli art. 12 e 13 del D.Lgs n. 494/96, deve predisporre il P.S.C. che sarà disponibile per le imprese che concorrono alle opere d'appalto. Prima dell'accettazione del P.S.C. il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ordine a tale incombenza il Ministero, con la succitata nota, precisa che la data di accettazione del P.S.C. da parte dell'impresa esecutrice è da riferirsi a quella di sottoscrizione del contratto medesimo e, pertanto, la consultazione del RLS deve avvenire anteriormente a tale data.

Resta inteso, pertanto, che questo adempimento, sanzionato dall'art. 22 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.032 a 2.582 euro, è di competenza della sola impresa che si è aggiudicata l'appalto e non delle imprese che prendono solo visione del P.S.C. per la partecipazione alla gara d'appalto. Con l'occasione il Ministero ha altresì precisato che gli Organismi paritetici territoriali (CPT) possono fornire indirizzi operativi concordati tra le parti sociali in merito alla consultazione; ciò naturalmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs 626/94 che prevede una consultazione “preventiva e tempestiva”. Le indicazioni di cui sopra sono di semplice attuazione se nell'impresa vi è il rappresentante dei lavoratori interno. Se non è presente il rappresentante interno si deve fare ricorso ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza territoriali, in particolare per quanto attiene l'adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 494/96 (consultazione prima dell'accettazione del piano).

E' opportuno che la consultazione preventiva risulti da apposito verbale o, quantomeno, documento scritto. Considerato che sono previste sanzioni di una certa entità si ritiene opportuno richiamare schematicamente gli adempimenti da attuare in materia di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

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