Obblighi degli amministratori dei condomini previsti dal TESTO UNICO

 

Quali sono gli obblighi e le responsabilità degli amministratori dei condomini previste dal D.Lgs. 81/08?

Laddove il condominio commissioni, nella forma del contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del TESTO UNICO (cantieri temporanei o mobili), è indiscutibile che la figura del committente è del tutto legittimamente ascrivibile all'amministratore del condominio.

Ne consegue che gli obblighi facenti capo al committente (art.90 del D.Lgs. 81/08) sono destinati a ricadere sull'amministratore di condominio.

Nel caso in cui i lavori appaltati non siano di natura edile e, che quindi non si applichino le disposizioni destinate ai cantieri temporanei o mobili, bisogna stabilire se si applichi o meno l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.

Ebbene, dalla lettura dell'articolo 26, si evince che le disposizioni in esso contenute ed in particolare la redazione del DUVRI si applicano ai committenti datori di lavoro che ricevono altri datori di lavoro nell'ambito della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Quindi, solo se l'amministratore assume la veste di datore di lavoro, questi è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nell'art. 26 ed anche, quindi, alla redazione del DUVRI, che dovrà allegare al contratto di appalto con la ditta appaltatrice e nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza da adottare.

Nel caso in cui l'amministratore assume la veste di datore di lavoro (se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc.), lo stesso è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e, quindi la valutazione dei rischi e la relativa elaborazione del documento valutazione rischi (DVR).

Per concludere, si sottolinea che senza dipendenti non serve nè DUVRI nè DVR.

RLS d lgs 81

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stata confermata e «potenziata» con il D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 37 conferma che l'RLS ha diritto ad una formazione particolare.

La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un diritto di questàultimo e questo è previsto chiaramente dal decreto.
La norma non pone in carico al RLS alcun obbligo e tantomeno alcuna sanzione è prevista per questàultima figura

 E' evidente che un RLS che rinunci alla propria formazione, intesa pur sempre come diritto, non sembrerebbe commettere alcun illecito che debba necessariamente prevedere la decadenza della persona eletta o designata dal proprio incarico. Infatti, dovrebbe trattarsi di un diritto/dovere per il RLS quello di sottoporsi alla formazione prevista nei suoi confronti, ovvero dovrebbe trattarsi di un diritto inalienabile, non disponibile, aspetto questo che tuttavia la norma non lascia intendere, non avendo previsto espressamente nè la decadenza dall'incarico, nè tantomeno una sanzione.
Essendo il RLS unicamente destinatario di diritti, dovrebbe analogamente rinunciare all'incarico anche il RLS che non attuasse quanto previsto dalle sue attribuzioni, ad esempio la promozione dell'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di cui all'art. 50, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

Di fatto, la revoca o rinuncia dell'incarico è una decisione che spetta unicamente ai lavoratori o allo stesso RLS e che non può essere imposta da soggetti terzi in assenza di specifiche indicazioni normative, anche perchè si tratta di tre aspetti o momenti differenti:

1) nomina o designazione del RLS;
2) formazione del RLS;
3) svolgimento dell'incarico.

Il fatto che un RLS non sia stato formato (non necessariamente perchè abbia rinunciato ala formazione), non impedisce allo stesso di svolgere il suo compito in attesa della formazione e non per questo eventuali osservazioni che egli dovesse fare nel pieno diritto delle attribuzioni ad esso conferiti dalla legge avrebbero meno valore solo perchè non è stato formato.

Sanità, artigiani e sicurezza scolastica

Riduzione dei premi per gli artigiani, 50 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e quasi 80 milioni di euro di investimenti in edilizia sanitaria. Sono questi gli ambiti d'intervento dei primi provvedimenti varati, in questi giorni, dal Presidente/Commissario Straordinario dell'INAIL, Marco Fabio Sartori. Le delibere agiscono, così, lungo tre diverse direttrici: l'accoglimento di una delle principali sollecitazioni avanzate all'Istituto da parte del mondo delle aziende, la promozione di una solida politica di sviluppo nel settore sanitario e, infine, la prosecuzione di una strategia di adeguamenti strutturali che già ha riscosso molto consenso nel corso del 2007. Vediamo, nello specifico, i dettagli.
Tariffe ridotte per l'artigianato. La riduzione dei premi assicurativi per gli artigiani si inserisce nell'ambito dei commi 780 e 781 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007. Le disposizioni della legge prevedono il riconoscimento di uno sgravio dei premi (a partire dal 1° gennaio 2008) a favore di quelle aziende che hanno effettuato interventi prevenzionali nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che – in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni del Testo unico sulla sicurezza – non hanno denunciato infortuni nell'ultimo biennio.
La delibera dell'INAIL, così, stabilisce tale riduzione nella misura del 2% sull'ammontare complessivo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il 2008, riservando all'Istituto la facoltà, per il 2010, di provvedere a un conguaglio in negativo dell'importo nel caso le aziende non aderiscano ai piani pluriennali di prevenzione (a seguito, naturalmente, di opportune verifiche). Secondo Sartori “si tratta di un provvedimento che riconosce al settore artigiano l'importanza che riveste nel tessuto economico-produttivo del Paese”.
Investimenti in edilizia sanitaria. Ammonta a 65.200.000 euro e a 13.650.000 euro (esclusi gli oneri fiscali) gli stanziamenti promossi dall'INAIL per l'acquisto in forma diretta rispettivamente degli immobili di Cona (Ferrara) e Padova (già ricompresi nei piani deliberati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente nel 2005) da adibire al settore sanitario. “Si tratta di un investimento di grande importanza che dimostra la volontà e la capacità di Inail di proseguire nello sviluppo di centri sanitari e riabilitativi di altissimo livello”, ha commentato Sartori. “A Cona verrà, infatti, realizzato un nuovo complesso ospedaliero, mentre a Padova l'immobile verrà destinato alla formazione a favore di persone disabili. In questo modo contiamo di essere sempre più presenti sul territorio, partecipando attivamente allo sviluppo sociale delle comunità”.
Messa in sicurezza delle scuole. Cinquanta milioni di euro, infine, sono stati deliberati da Sartori per il finanziamento di progetti per l'adeguamento di edifici scolastici e l'abbattimento delle barriere architettoniche (come previsto dall'articolo 1, comma 626, della legge finanziaria 2007). L'entità delle risorse da destinare all'iniziativa per il triennio 2007-2009 era già stata determinata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL in 100 milioni di euro, 30 milioni dei quali per l'anno 2007. L'INAIL ha deliberato, dunque, la prosecuzione dell'iniziativa, disponendo che le graduatorie del 2008 saranno utilizzate anche per l'erogazione della terza annualità del finanziamento, fino a concorrenza dei 20 milioni di euro previsti per l'anno 2009, ad esaurimento dell'importo complessivo per il triennio.
Destinatari del finanziamento sono Enti locali proprietari di edifici scolastici pubblici di istruzione secondaria di primo e secondo grado. “Si tratta di un'iniziativa di grande rilevanza”, ha commentato Sartori, “soprattutto alla luce dei recenti eventi tragici come quello del crollo del liceo di Rivoli”. A breve uscirà il bando, che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e – oltre che sul sito dell'INAIL – anche su quello del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Proroga mirata per la sicurezza

SICUREZZA LAVORO: viene posticipata al 30 giugno 2009 la valutazione sui rischi aziendali e le relative sanzioni. Inoltre, sarà prorogato al 16 maggio 2009 il termine di applicazione della norma relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore a un giorno. Alla stessa data slitta il termine della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva e la norma che impone nell'ambito degli appalti la redazione del 'Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza nelle lavorazioni da parte delle aziende che abbiano giàun concorso di appalto'

Con il milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri slitta di altri sei mesi l'entrata in vigore della class action. L'azione collettiva risarcitoria per i consumatori sarebbe dovuta diventare operativa dal 1° gennaio 2009, ma il termine viene prorogato al 30 giugno 2009. L'entrata in vigore precedentemente bloccata per un anno, secondo quanto si legge nel testo del decreto, viene congelata adesso per 18 mesi. Il ministro Roberto Maroni al termine del Cdm ha anche annunciato che il 5 gennaio sarà sciolto il comune di Pescara in seguito all'arresto del sindaco. Il Consiglio dei ministri ha approvato, dunque, un poker di decreti legge. Sì al tradizionale milleproroghe di fine anno, per passare poi attraverso la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, fino alle misure urgenti in materia di semplificazione normativa (leggi taglia-leggi) e alle disposizioni finanziarie urgenti per consentire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.


Proroga mirata per la sicurezza
. Sulla sicurezza lavoro il Cdm ha varato una proroga mirata. A gennaio 2009 entra in vigore l'obbligo di integrare la valutazione dei rischi aziendali alla luce di norme più puntuali fissate dal testo Unico sulla sicurezza lavoro, ma le imprese avranno 6 mesi di tempo per identificare i pericoli per i dipendenti collegati allo stress lavoro-correlato. Slitta sempre a giugno l'obbligo di assicurare data certa al documento sulla valutazione dei rischi e alle conseguenti sanzioni.

Riapre le porte il 5 per mille. Il decreto milleproroghe riapre agli enti del terzo settore esclusi dalla ripartizione dei fondi del 2006 e del 2007 per aver commesso errori formali nelle domande di iscrizione agli elenchi. Ora ci sarà tempo fino al 2 febbraio 2009 per integrare le istanze. Questa proroga, però, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche riconosiute dal Coni e alle fondazioni nazionali di carattere culturale.

Sì al decreto taglia-leggi. Via libera al decreto taglia-leggi del ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli. Vanno così in pensione 29.095 norme antecedenti al 1948. Eliminate una serie di leggi superate o svuotate dalla legislazione sopravvenuta nel corso degli anni. Contemporaneamente viene avviata la realizzazione di normattiva, l'archivio on line gratuito, operativo entro il 2009, con i testi delle leggi vigenti che sarà operativo da giugno e vengono recuperate circa 30 leggi sulle 3.300 che erano state cassate con il precedente taglialeggi.

Election day il 6-7 giugno. Via libera all'election day. Il Consiglio dei ministri ha deciso di accorpare le elezioni amministrative e quelle europee. Il ministro Maroni ha annunciato che si voterà il pomeriggio di sabato 6 giugno e per tutta la giornata di domanica 7 giugno. Le elezioni amministrative coinvolgono 4.000 comuni e 63 province.
Immigrazione: prorogato al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nazionale Il consiglio dei ministri ha prorogato l'ordinanza di protezione civile per lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo all'immigrazione, fino a fine dicembre 2009. Il ministro maroni ha spiegato che «era un provvedimento che il governo aveva già esteso a tutto il territorio nazionale a luglio e che scadeva a fine dicembre 2008. Lo abbiamo prorogato a tutto il 2009 per permettere interventi a favore dei cittadini italiani, soprattutto di quelli che chiedono asilo, per sistemarli nelle strutture del territorio italiano». Maroni ha tenuto a sottolineare, anche alla luce delle polemiche che accompagnarono la norma a luglio, che si tratta di un provvedimento di routine.

Entro il 31 marzo 2009 il Dpcm sul recupero della riduzione di 3 punti di Ires e Irap. Fra i differimenti di numerosi termini in materia fiscale contenuti nel milleproroghe è previsto che entro il 31 marzo 2009 dovrà essere emanato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini entro i quali versare la parte di acconto Ires e Irap non corrisposta in seguito alla riduzione di tre punti percentuali prevista dal dl anticrisi.

Progate, con novità, le missioni all'estero. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con gli stanziamenti per le missioni all'estero: per i primi 6 mesi del 2009 sono stati stanzia 675 milioni con un aumento del 30% rispetto al 2008. Oltre alle attuali missioni, tutte confermate, ne sono state introdotte due nuove: 114 uomini contro la pirateria e 245 uomini nel Darfur per il trasporto truppe interafricane delegate dall'Onu.

fonte sole 24 ore

Quali sono le differenze tra il Documento Valutazione Rischi ai sensi della 626 e quello ai sensi del D.Lgs. 81/08?

 

Quali sono le differenze tra il Documento Valutazione Rischi ai sensi della 626 e quello ai sensi del D.Lgs. 81/08?

La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla  a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28)Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell'attesa:per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione; per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)

L'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 prevede che, a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, venga redatto, a cura del datore di lavoro, un documento che deve avere data certa e contenere:

a)         una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b)         l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c)         il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d)         l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e)         l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f)         l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 626/94, vengono aggiunti nuovi punti (dal punto d) al punto f) ) che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende realizzare quanto previsto  dal Programma delle misure.

un'azienda che ha già il dvr ai sensi della 626 deve rifarlo entro il 31 dicembre?

La risposta è si se il DVR non è stato elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) al TITOLO I del D. Lgs. 81/08, nonché secondo quanto stabilito dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi dei Titoli successivi. 
 

Inoltre, si ricorda, che tra le novità principali del D.Lgs. 81/08, c'è la prescrizione che il documento finale, redatto a conclusione dell'operazione di valutazione, abbia data certa. ( per maggiori informazioni sulla data certa prevista dal Testo Unico, si rimanda alla news del 23 novembre http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.234.2 )

Per cui, le imprese che, prima dell'entrata in vigore del TESTO UNICO SICUREZZA, abbiano elaborato i documenti di valutazione ai sensi del Dlgs 626/94, anche se non è cambiato alcunché ed il DVR elaborato risulti conforme all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, dovranno provvedere affinché il documento abbia una “data certa”.

Le sanzioni

Per il datore di lavoro omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a o 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro. La sanzione suddetta può diventare Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6  mesi se il fatto è commesso nelle aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, in impianti ed installazioni di cui all'art.31, comma 6, lettere a), b), d), f)

16 ore di formazione pratica per l’edilizia

 

Come già anticipato nella news del 27 settembre

http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.212.2

Si ricorda che:

A partire dal 1 Gennaio 2009 tutte le imprese edili potranno usufruire del vantaggio di inserire in cantiere lavoratori dotati di una formazione di base.

Le 16 ore sono un'importante innovazione contrattuale introdotta nei Contratti Collettivo di Lavoro (Edili Industria, Edili Artigiani, Edili PMI, Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo giugno-luglio 2008. L'innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore riceva, prima dell'assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile. L'impresa sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preassuntiva alla locale Cassa Edile con tre giorni di anticipo.

L'innovazione contrattuale offre al sistema delle costruzioni positive opportunità:

– La formazione d'ingresso (16 ore in due giornate a tempo pieno) è collocata prima dell'inizio del rapporto di lavoro e pertanto non grava né economicamente, né organizzativamente sull'impresa.

– Impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti i nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro. L'impresa è in grado di dimostrare in modo inequivocabile che ha assolto all'obbligo della formazione d'ingresso prevista di legge e alla norma contrattuale.

– Prevede una formazione che è prima di tutto “formazione professionale”, ovvero formazione finalizzata a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l'abc del mestiere. Questo aspetto diventa particolarmente interessante nel caso di lavoratori stranieri.

(fonte 16ore.it)

 

un lavoratore che entra per la prima volta in edilizia ha almeno 3 buoni motivi

PER RICHIEDERE E UTILIZZARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE IL CORSO DI FORMAZIONE  (pratica professionale e prevenzione degli infortuni) RISERVATO A LAVORATORI AL PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA

1   conosce i rischi principali del cantiere e sa come prevenirli e proteggersi

Purtroppo le statistiche sugli infortuni in edilizia mostrano con chiarezza che gli incidenti sono molto più frequenti nei primi mesi di esperienza di cantiere. I più colpiti sono pertanto i lavoratori di nuovo inserimento. Riconoscere i rischi, prevenirli e proteggersi è un interesse primario del nuovo lavoratore edile. Acquisire un comportamento razionale e sicuro è di fondamentale importanza.

Il corso di 16 ore insegna tutto questo. Frequentarlo prima di entrare in cantiere è nell'interesse di ogni lavoratore: aiuta a capire prima, saper prendere le “misure” e sapersi muovere in modo sicuro. La salute e l'incolumità della persona vengono prima di tutto.

2   impara bene fin da subito quelle conoscenze di base e quei minimi di competenze pratiche utili a capire, capirsi e lavorare insieme in cantiere

l corso di 16 ore non c'entra un bel niente con un corso scolastico. È un corso professionale con una forte impostazione pratica. Insegna a lavorare bene senza farsi male e spiega come svolgere nel modo giusto le principali attività di lavoro. Apprendere le basi minime del mestiere aumenta i “numeri” del lavoratore e lo rafforza sul mercato del lavoro.

3   entra in edilizia modo regolare e comincia un percorso personale di crescita professionale

Con il corso di 16 ore si entra in edilizia dalla porta principale, si parte col piede giusto e si può andare avanti nel migliore dei modi. La frequenza al corso di 16 ore viene certificata nel Libretto Personale di Formazione, consegnato ad ogni lavoratore, che registra tutti i corsi svolti e le competenze apprese. Il corso di 16 ore offre l'occasione di entrare in contatto con la Scuola Edile del territorio, di conoscerne da vicino i corsi e le attività. Permette inoltre di aprire un dialogo e di costruire un percorso di miglioramento professionale “Piano di Sviluppo Professionale – PSP”.

Sicché le 16 ore diventano un'occasione di concreta crescita professionale.

un'impresa di costruzioni ha almeno 3  buoni motivi PER RICHIEDERE E UTILIZZARE PRIMA DELL'ASSUNZIONE IL CORSO DI FORMAZIONE  (pratica professionale e prevenzione degli infortuni)

RISERVATO A LAVORATORI AL PRIMO INGRESSO IN EDILIZIA

1   è sicura di essere in regola con la legge fin dal primo minuto di assunzione

Quando si va da un concessionario a ritirare un'auto nuova appena acquistata, bisogna consegnare il tagliando dell'assicurazione. In caso contrario l'auto non si può ritirare, in quanto senza la copertura assicurativa l'auto non può cominciare a circolare. Nello stesso modo l'impresa di costruzioni deve stabilire che, a partire da 1° gennaio 2009, senza la “copertura” rappresentata dalla certificazione di formazione alla sicurezza, nessun nuovo assunto può entrare in cantiere e cominciare a lavorare.

L'attestato che la Scuola Edile territoriale rilascia al termine delle 16 ore (e che il lavoratore consegnerà all'impresa all'atto del primo ingresso in cantiere) permette all'impresa di dimostrare di aver adempiuto a quanto prescrive:

– La Legge (art. 37 del D.lgs 81/08 Testo Unico)

– Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (artt. 110 e 91)

Se inoltre teniamo in considerazione in modo complessivo quanto prescrive il nuovo quadro normativo (art. 30 del D.lgs 81/08 e artt. 6 e 7 del D.lgs 231/01), con riferimento particolare al “”modello organizzativo”, risulta evidente l'utilità e l'importanza della formazione alla sicurezza (16 ore prima dell'assunzione).

L'utilizzo della risorsa “16 ore” per tutti i nuovi assunti prima dell'assunzione deve diventare una “buona abitudine” dell'impresa di costruzioni e può diventare una modalità formalmente dichiarata, da incorporare tra le pratiche del Sistema Qualità aziendale. Una buona pratica che qualifica l'impresa. Al termine del primo utilizzo delle 16 ore l'impresa riceverà da Formedil una targa da esporre al pubblico nella propria sede.

2   non ha alcun costo di alcun tipo: né economico, né organizzativo

Per l'impresa il corso di 16 ore non comporta alcun costo di alcun tipo, né economico  -Tutti i costi del corso sono a carico della Scuola Edile (docenza, pasti a mezzogiorno, tuta, scarpe, casco). Inoltre, dal momento che la frequenza al corso avviene PRIMA DEL LAVORO (nei giorni precedenti a quello da cui decorre l'assunzione) l'impresa non ha nessun costo del personale.  – né organizzativo  -Quando sta frequentando il corso la persona da assumere non è ancora un dipendente in forza all'impresa. Non sussistono pertanto i disagi e i costi organizzativi (legati al distacco del lavoratore dalla produzione) che l'impresa sosteneva in passato. Nessun costo e molti vantaggi.

Per coglierli però l'impresa deve assumere la buona abitudine di “pensarci prima” e inviare il futuro dipendente in formazione PRIMA del primo giorno di assunzione.

Altrimenti, se l'impresa assume il lavoratore senza averlo preventivamente inviato a frequentare il corso, ha 30 giorni di tempo a partire dal primo giorno di assunzione per fargli frequentare il corso. In questo caso però, se la Scuola Edile territoriale aveva reso disponibili i corsi, l'impresa dovrà accollarsi i costi dei permessi retribuiti e non potrà chiedere rimborsi.

3   può disporre di nuovo assunto con un minimo di conoscenza pratica del cantiere

Il corso di formazione di 16 ore (due giornate consecutive) si svolge in un laboratorio attrezzato della locale Scuola edile ed ha un carattere assolutamente pratico-applicativo. Ha lo scopo di insegnare a svolgere bene e in sicurezza le mansioni che normalmente vengono assegnate in cantiere ad un nuovo assunto senza esperienza di lavoro in edilizia. Al termine l'allievo avrà imparato le basi minime per cominciare a lavorare in cantiere, sapendo collaborare con i compagni e sapendo svolgere le mansioni correnti di assistenza e servizio. Avrà inoltre appreso gli elementi base della prevenzione degli infortuni e le regole da seguire per la sicurezza e la salute. Se straniero, il lavoratore avrà appreso la precisa terminologia di cantiere.

Attenzione ai comportamenti sicuri: la campagna

 

E' una campagna di comunicazione realizzata da INAIL, in collaborazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, che focalizza l'Attenzione sui comportamenti sicuri da adottare in ambito lavorativo.

La campagna vuole stimolare la consapevolezza individuale, una “presa di coscienza” quotidiana, da parte dei datori di lavoro e lavoratori, del ruolo di ciascuno nell'evitare situazioni e comportamenti a rischio. La caduta dei livelli di attenzione del datore di lavoro sulla sicurezza dei dipendenti e quella dei lavoratori durante il processo produttivo sono tra le più frequenti cause e spesso concomitanti, di infortuni sul lavoro in particolare nella piccola e piccolissima impresa.

Con tale campagna la Direzione Centrale Prevenzione ha dato voce al messaggio utilizzando diversi canali di comunicazione, tradizionali e nuovi.

La creatività utilizzata è quella ideata e realizzata, sotto la direzione creativa di Marco Carnevale, dalla Società McCann Erickson, partner dell'INAIL dal 2007 in quanto vincitrice della gara europea indetta dall'Istituto.

La pianificazione media prevede oltre alla stampa periodica e quotidiana e agli spot radiofonici, una programmazione sui principali quotidiani on line, per creare continuità e sinergia con la stampa tradizionale nonché una campagna tramite Promocard per raggiungere un pubblico giovane nei luoghi di divertimento.

Per la comunicazione non convenzionale sono stati adottati “concept” creativi rivolti ad un target trasversale composto da bambini, giovani e adulti. In una seconda fase, saranno destinatari anche gli immigrati.

L'INAIL insieme a Fabrica, il Centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton – direttore creativo per il progetto INAIL Omar Vulpinari – ha cercato di individuare una forma di comunicazione originale e diversa.

E' nata così l'idea dei “braccialetti della sicurezza”. All'interno di una cultura della “Sicurezza da indossare” che non si tesse né si impara in un giorno, perché è cultura articolata e profonda che ha bisogno di tempo per affermarsi, nasce una sorta di “pret-à-porter” della sicurezza.

Laddove il “bello e pronto” da indossare non è stavolta un prodotto commerciale ma un oggetto-testimonianza, ad alto valore affettivo, che vuole indurre chi lo indossa a metabolizzare i significati di cui si fa portatore.

I messaggi, incisi su un braccialetto che acquista così un plusvalore emozionale sono forme non convenzionali di comunicazione che presuppongono una partecipazione attiva dei destinatari del messaggio. Riceverne uno, indossarne uno rappresenta, infatti, plasticamente il concetto di “mettersi addosso la sicurezza”.

Sono stati distribuiti, nella fase iniziale della campagna, in occasione del Meeting di Rimini di fine agosto e alla Fiera del Levante di Bari. Da ultimo, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico da parte del Capo dello Stato i braccialetti della sicurezza sono stati consegnati a 2.500 studenti riunitisi al Quirinale.

C'è in progetto nel 2009 di ripetere l'operazione traducendo i messaggi nelle lingue delle comunità più numerose di immigrati.

Altro originale strumento di sensibilizzazione adottato nel corso della campagna saranno “gli appendini” sagomati che dal mese di novembre, saranno presenti e posizionati sui mancorrenti degli autobus di alcune tra le principali città italiane.

Raffigurano “gruppi” di lavoratori o gruppi familiari che, tenendosi per mano, ci ricordano che ciascuno di noi appartiene ad un gruppo, ad una filiera e che il comportamento sbagliato di uno solo può causare conseguenze su tutti.

L'attenzione come valore comune di datori di lavoro e di lavoratori: la responsabilità verso gli altri è l'etica del lavoro.

(fonte INAIL.it)