Software Denuncia di infortunio INAIL

LA DENUNCIA

La nuova versione della denuncia di infortunio prevede le seguenti innovazioni:

  • eliminazione del doppio login di accesso all'applicazione;
  • inserimento del settore lavorativo ‘Pubblica Amministrazione', con relativi sotto settori e mansioni/qualifiche professionali, per i datori di lavoro che, pur operando in tale settore, sono titolari di specifico rapporto assicurativo con l'Istituto (ossia di Posizione Assicurativa Territoriale);
  • possibilità di scegliere la tipologia di retribuzione ‘Convenzionale' tra quelle previste nella sezione ‘Dati retributivi'.

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Schema di decreto correttivo

Lo schema di decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura apporta notevoli modifiche al decreto legislativo 81/2008 sotto il profilo sanzionatorio. Il testo resta, come sottolineato dal Governo, aperto alla concertazione, ma è già possibile cogliere alcune linee di tendenza.

Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Scarica La relazione tecnica allo schema di decreto correttivo

SICUREZZA LAVORO SI CAMBIA, SANZIONI PENALI SOLO PER VIOLAZIONI GRAVI

Ecco le indicazioni del governo sulle principali novità che vengono introdotte nelle norme sulla sicurezza sul lavoro dal decreto legislativo.

SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
– Con l'obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, si favorisce l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Così la prescrizione obbligatoria, per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda ed un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. La sanzione penale, invece, è riservata alle sole inadempienze sostanziali e non a quelle formali (come la trasmissione di documentazione, notifiche etc). L'arresto del datore di lavoro, senza possibilitá di pena sostitutiva pecunaria, viene mantenuto solamente per il caso di omessa valutazione del rischio nelle aziende ad alato tasso di pericolositá.

ENTITÀ DELLE SANZIONI
– Viene introdotta una rivisitazione dell'importo da corrispondere. Le ammende e le sanzioni vengono correlate all'aumento dei prezzi al consumo (base Istat), dal 1994 ad oggi. Il governo ha stabilito una maggiorazione del 50% rispetto a quanto indicato nella 626/94.

SOSPENSIONE DELL'IMPRESA
– La chiusura di un'impresa rimane una procedura straordinaria che si aggiunge alle sanzioni per lavoro nero o per violazioni in materia di salute e sicurezza. Il parametro per la sospensione adottato nel decreto 81/08 (T.U. varato dal governo Prodi), di «reiterazione» viene sostituito con quello di «violazione plurime», che consente la sospensione fin dal primo accesso ispettivo. Allo scopo di rafforzare la cogenza del meccanismo, viene eliminata qualsiasi discrezionalitá dell'organo di vigilanza nell'applicazione della norma. Alle microimprese (che occupano 1 solo lavoratore) si applicano le sole sanzioni ordinarie, senza obbligo di chiusura.


ENTI BILATERALI E UNIVERSITÀ
– Lo schema di decreto individua nella bilateralitá e nelle universitá gli strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi, ad esempio attraverso la certificazione dei modelli di organizzazione della sicurezza in azienda.

INTEGRAZIONE TRA SERVIZIO SANITARIO E INAIL – Viene valorizzato il ruolo dell'Inail soprattutto per quel che riguarda la riabilitazione delle vittime di infortuni sul lavoro. Un intervento importante in quanto i costi sociali degli infortuni sono stati quantificati dall'Inail stesso nel Rapporto Ufficiale 2007, con riferimento al 2005, in oltre 45 mld di euro, pari al 3,21% del Pil.

Approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di decreto che modifica il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

 

Il Consiglio  il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 9,45 a Palazzo Chigi ed ha approvato  tra gli altri il seguente provvedimento:

su proposta del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e dei Ministri del lavoro, salute e politiche sociali, Maurizio Sacconi, delle infrastrutture, Altero Matteoli, e dello sviluppo economico, Claudio Scajola:

  • uno schema di decreto legislativo che modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro). Il provvedimento apporta al corpo normativo in vigore alcune significative modifiche che recepiscono le prime criticità emerse nei primi mesi di applicazione del testo unico e migliora le regole stesse sulla sicurezza. in un'ottica che tende a favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne l'applicazione corretta ed efficace. Le principali novità introdotte riguardano, quindi, oltre alla semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi), una generalizzata razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto. Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e della sicurezza. Il testo, che sarà sottoposto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riceverà quindi il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari.

(Fonte governo.it)

Aggiornamento di Cantieri System

Le stampe vengono generate direttamente tramite il nostro editor interno: POS, PSC, PSS, con la possibilità di personalizzarle e modificarle. In dotazione al software anche l'archivio della modulistica per la generazione dei documenti da emettere e/o tenere in cantiere ai sensi del nuovo Testo Unico. (Notifica preliminare,Nomina del Medico Competente, Verbale di formazione e informazione,ecc…)
Stampa integrata nel documento del Diagramma di GANTT dove previsto.

La composizione dei documenti , NON richiede la presenza di Microsoft Word installato sul PC e tramite il nostro editor interno e' possibile esportare in DOC, DOCX, PDF, RTF, HTML

Aggiornamento di Pos e Dvr

POS & DVR nasce come strumento software per la valutazione dei rischi nelle attività svolte dalle imprese edili. Concepito ai sensi del nuovo Testo Unico

La nuova versione da la possibilità di stampare senza Office.

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Modifica d lgs 81

Multe più leggere per le imprese, in alcuni casi più che dimezzate; eliminazione dell'ipotesi dell'arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni pecuniarie; rimodulazione degli obblighi per il datore di lavoro: sono alcune delle principali novità introdotte dal nuovo Testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Dlgs), anticipato dall'ApCom. Secondo l'agenzia, il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, lo presenterà in Consiglio dei ministri già la prossima settimana.

Tuttavia il ministero del Welfare ha smentito le notizie diffuse dall'ApCom: “In relazione a notizie di agenzia relative a bozze sulle correzioni al testo unico sulla sicurezza sul lavoro – si legge in un comunicato diffuso dal ministero – il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali precisa che non esiste un testo definito di decreto delegato correttivo, essendo ancora in corso l'attività di redazione del testo stesso. Tanto che alcune indiscrezioni riportate dalle agenzie sono già superate da successive elaborazioni, ancorchè non definitive”.

Le disposizioni “integrative e correttive” alla legge numero 123 del 3 agosto e i provvedimenti di attuazione del decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, “ideale completamento del processo di riforma intrapreso”, come si legge nella relazione di accompagnamento, sono raccolti in un nuovo testo che, compresi gli allegati al decreto legislativo, conta oltre 170 articoli. Il Testo Unico dovrebbe entrare in vigore a fine luglio.

Rispetto alla versione originaria dei due recenti testi di legge, approvati lo scorso anno, e in particolare rispetto alle nuove sanzioni introdotte, il governo, nella relazione di accompagnamento al ‘decreto correttivo', osserva che “non è certo introducendo la sanzione dell'arresto che si realizza l'obiettivo di innalzare i livelli di tutela negli ambienti di lavoro“.

L'esecutivo si propone, pertanto, di “eliminare le ipotesi del solo arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni che prevedono l'alternativa tra arresto e ammenda e alle quali si applica la procedura della prescrizione obbligatoria ex dlgs n. 758/1994, La quale opera in funzione prevenzionistica permettendo al soggetto inottemperante di regolarizzare le condizioni di tutela degli ambienti di lavoro usufruendo, in caso di corretto adempimento dell'ordine impartito dall'organo di vigilanza, della possibilità di pagare un'ammenda ridotta rispetto al massimo edittale”.

In sostanza, risulterà assai più difficile effettuare l'arresto, anche per i casi di aziende ad elevato rischio industriale, quelle sottoposte alla direttiva Seveso. Per esempio: centrali termoelettriche, impianti e installazioni dove è presente il rischio di radiazioni ionizzanti, fabbriche di esplosivi, miniere con più di 50 addetti, case di cura e ricovero con oltre 50 addetti, cantieri temporanei con più di 200 uomini-giorno e attività che espongono a gravi rischi biologici, ad agenti cangerogeni e all'amianto.

L'articolo 31 del nuovo testo, che sostituisce l'art. 55 del precedente (“sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente“), alleggerisce di parecchio le multe: quelle relative al primo comma passano da 5-15mila a 2.500-6.400 euro, quelle del terzo comma a carico del datore di lavoro, che si riferiscono al documento di valutazione del rischio, si riducono da 3-9mila a 2.000-4.000mila euro.

Tra le novità del nuovo testo c'è il potenziamento della ‘bilateralità'. Viene cioè introdotto un nuovo comma all'articolo 2 con il quale “si esprime – si legge nella relazione del ministero – il principio in forza del quale la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi costituisce una presunzione di conformità rispetto alle previsioni di corrispondente contenuto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Eguale presunzione assiste la certificazione dell'adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza” ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università. In pratica, gli enti bilaterali potranno certificare che le norme in azienda sono ben applicate andando, così, verso una sorta di privatizzazione di funzioni più strettamente pubbliche.

Il nuovo testo propone poi una riscrittura dell'articolo che regola la sospensione dell'attività imprenditoriale “in modo da eliminare – si legge ancora nella relazione – una serie di problemi operativi. In particolare, eliminare qualsiasi discrezionalità nell'adozione del provvedimento sanzionatorio e di rendere attuale, dopo l'abolizione dei libri matricola e paga, il parametro relativo al lavoro irregolare”.

Viene, inoltre, eliminato il riferimento alla “reiterazione” sostituito dal concetto di “plurima” violazione, articolata in una pluralità contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, della ripetizione in un biennio di un'identica grave violazione. “La sanzione che colpisce l'imprenditore che non osservi il provvedimento di sospensione – sottolinea la relazione – viene trasformata in una sanzione che prevede non più l'arresto, ma l'alternatività dell'arresto e dell'ammenda”.

Ulteriori novità riguardano anche la redazione del Duvri, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. Secondo l'esecutivo, il Duvri dovrà essere “correlato all'esistenza di un contatto rischioso tra le lavorazioni” e, quindi, non si applicherà “alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni”, a meno che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, cancerogeni, biologici ed esplosivi. Questo, in concreto, si traduce in una riduzione di costi e oneri per le imprese.

Fonte Repubblica.it