Stranieri: in aumento lavoratori e infortunati

sicurezza lavoroCresce in Italia, accanto al fabbisogno di manodopera straniera, anche il numero di infortuni sul lavoro che coinvolgono gli immigrati. Nel 2008 sono stati il 2% in più rispetto all'anno precedente. Un fenomeno a cui Dati INAIL ha deciso di dedicare un focus nell'ultimo numero della rivista disponibile su questo portale. Secondo le stime dell'Istituto, il 16,4% degli incidenti ha interessato un immigrato, con un'incidenza media che oscilla tra il 12,3% delle donne e il 18,1% degli uomini. In totale sono stati 143mila gli infortuni sul lavoro che hanno colpito i nati all'estero: il 15,1% in più rispetto al 2005. I casi mortali sono stati, invece, 189.

A livello territoriale si confermano differenze significative. Oltre il 57% delle denunce relative a questa categoria di lavoratori si concentra, infatti, in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le tre regioni sono al primo posto anche per quanto riguarda i decessi, con il 49,2% dei casi registrati contro il 36% della media nazionale. ” La distanza tra Nord e Sud è estremamente evidente se si considera la percentuale di infortuni (denunciati) di immigrati rispetto al totale. L'incidenza oscilla infatti tra i 4-5 punti percentuali del Mezzogiorno e i 29-30 del Nord. In particolare, al primo posto si colloca il Friuli Venezia Giulia, dove un infortunio su quattro riguarda un lavoratore nato all'estero. La punta massima si raggiunge, poi, nella provincia di Pordenone, dove uno ogni tre incidenti coinvolge un immigrato, seguono Treviso e Piacenza con il 27,5%.

Per quanto riguarda le comunità  di provenienza, se a livello nazionale le principali comunità  sono la marocchina, l'albanese e la rumena che insieme raggiungono il 41% dei casi di infortunio, la comunità  marocchina è, invece, al primo posto in cinque regioni del Paese. Per le donne, invece, quella rumene è la nazionalità  più a rischio in ben dodici regioni. Anche per i casi mortali il primato spetta alla Romania che, nel 2008, ha registrato 50 casi (uno ogni quattro”  stranieri deceduti). In totale dei circa quattro milioni di stranieri in Italia, più di tre sono lavoratori assicurati all'INAIL (fonte Denuncia Nominativa Assicurati), con aumento del 34% rispetto al 2005. Si tratta in prevalenza di dipendenti di piccole aziende dell'Italia settentrionale, che operano nell'Industria e nel terziario.

Scarica rivista Pdf

Corso Carrellisti – Mulettisti

carrellistaIl corso per carrellisti è destinato ai lavoratori , dato che il datore di lavoro”  in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 37 del D.Lgs. 81/08, ha l'obbligo di impartire una formazione specifica a tutti i lavoratori che utilizzano queste attrezzature.

Molte aziende hanno al problema di dover formare personale – o di delegare tale compito ad altri – che utilizza regolarmente i carrelli elevatori e che finora non ha mai ricevuto un'adeguata formazione.

Il corso intende formare i partecipanti sulla sicura conduzione del carrello elevatore, tenendo in considerazione tutti i fattori di rischio, evitando così tutte le possibili situazioni pericolose.


Indice corso :

lezione 1 :

il carrello elevatore

la storia

carrelli a motore e mezzi di immagazzinamento

carrelli a motore

stabilità  del mezzo e del carico

stabilità  delle cataste

spazi liberi per i passaggi

posto di manovra e visibilità 

requisiti dei manovratori

verifiche

carrelli elevatori magazzinieri

gru di impilaggio o scaffalatori

requisiti richiesti dal mestiere di carrellista

lezione 2 :

norme particolari per i carrelli con motore a scoppio

norme particolari per i carrelli a gas

norme particolari per i carrelli elettrici

al termine del servizio

tipi di carrelli elevatori

carrelli elevatori a forche

controllo della messa in moto dei carrelli

analisi dei rischi

lezione 3 :

pericolo di rovesciamento accidentale

valutazione del rischio

interventi di prevenzione infortuni

misure di prevenzione

sistemi di protezione

sistemi di ritenuta del conducente

schede tecniche dei carrelli elevatori

lezione 4 :

la formazione del carrellista

la responsabilità  del carrellista

controllo della messa in moto dei carrelli

regole di condotta e di circolazione

prelievo di un carico da una catasta

il movimento in pendenza dei carrelli elevatori a forche

regole importanti per i carrellista

uso di carrelli :

personale addetto all'uso di carrelli

inizio e termine del servizio

circolazione

movimentazione materiali

immagazzinaggio materiali

batterie

dispositivi di protezione individuale

istruzioni per l'uso :

uso dei muletti

la sicurezza e il funzionamento

interventi di manutenzione

conoscenza del mezzo

sicurezza della macchina

le probabili cause degli infortuni :

cause degli infortuni

ambiente di lavoro – inquinamento

ambiente di lavoro – viabilità 

mezzo usato – posto di manovra

dispositivo di messa in moto

stabilità 

istruzione del personale

impianti d'immagazzinamento

impianti d'immagazzinamento – cesoiamento

impianti d'immagazzinamento – investimento fuori corsia

caduta di gravi all'esterno del magazzino

posto di manovra

quiz game

info

pbx 0828 34.65.01

28 Aprile 2010 giornata della sicurezza

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sostiene l'ILO lanciando la sua recente campagna sui luoghi di lavoro sani e sicuri. Il 28 aprile è anche la Giornata in cui le organizzazioni dei lavoratori commemorano i morti sul lavoro
Questàanno il tema dell'ILO riguarda i rischi emergenti e i modelli di prevenzione in un mondo del lavoro in evoluzione, tenendo presenti le attuali sfide globali e il nuovo contesto della pratica in materia di sicurezza e salute sul lavoro
In Europa il mondo del lavoro è dinamico. Non si assiste soltanto a nuovi rischi e pericoli emergenti, ma sta cambiando anche il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, l'aspetto demografico della forza lavoro europea, i modelli di lavoro e i tipi di lavoro. A loro volta questi cambiamenti incidono su come deve essere gestita la sicurezza e la salute sul lavoro a livello regionale, nazionale, internazionale e nei luoghi di lavoro.
L'EU-OSHA è in prima linea nel fornire informazioni aggiornate e accurate in materia. Tra le sue numerose recenti pubblicazioni vi sono relazioni suesposizione alle nanoparticelle nei luoghi di lavoro, l'interfaccia uomo-macchina quale rischio emergente, lavortori migranti, diversità  della forza lavoro e valutazione del rischio. Tra le attività  in corso all'EU-OSHA vi sono l'esame dell'impatto delle questioni di genere sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro e i “posti di lavoro verdi”
Globalizzazione significa che l'Europa non può affrontare da sola tali questioni. Ecco perché l'EU-OSHA collabora con l'ILO, l'OMS e altri partner globali per tutelare i lavoratori in questi tempi caratterizzati dal cambiamento.

Quesito sulla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali

Gestisco una azienda che consegna in comodato d'uso a clienti tipo banche, assicurazioni, ecc. dei distributori automatici di alimenti e bevande curandone la manutenzione ed il riempimento. Gli interventi effettuati all'interno delle società  sono esclusivamente quelli di ricarica dei distributori con relativa pulizia che, normalmente, richiedono una presenza del personale di non oltre le tre ore in quanto il singolo intervento di circa 10/20 minuti viene ripetuto su ogni distributore presente sui vari piani dello stabile.

Sto ricevendo numerose richieste dai clienti specie quelli più grossi che mi hanno invitato ad adempiere ad una serie di incombenze tra cui il DUVRI. E' motivata la richiesta del DUVRI secondo quanto è previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D. Lgs. 81 ?

RISPOSTA

L'insistenza dei quesiti sulla applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, cosi come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel caso di appalti interni (vedi la risposta ai quesiti n. 67, 70, 114) porta a concludere che le disposizioni contenute in tale articolo, benché importantissime ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'insorgenza delle malattie professionali nell'ambito degli appalti, non è stato ancora metabolizzato o non vuol essere metabolizzato da una buona parte dei datori di lavoro che commettono lavori, servizi, o forniture nell'ambito della propria azienda o di una propria singola unità  produttiva.

Non ci si stancherà  mai di ribadire che tale articolo fissa degli obblighi sia a carico di quei datori di lavoro committenti che ricevono nell'ambito della propria azienda o ciclo produttivo le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi che dei datori di lavoro (e lavoratori autonomi) che inviano del proprio personale ad operare in tale azienda per svolgere i lavori o i servizi o le forniture appaltate. Gli obblighi, in particolare, sono relativi, come è noto, alla informazione reciproca fra committente e appaltatori, alla cooperazione, al coordinamento, alla valutazione ed alla eliminazione dei rischi interferenziali che possono correre i lavoratori di entrambe le organizzazioni del committente e dell'appaltatore nonché alla redazione del cosiddetto documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Per quanto è espressamente indicato nel comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la redazione del DUVRI è a carico del datore di lavoro committente anche se, essendo lo stesso elaborato al termine di uno scambio di informazione relativa ai rischi interferenziali ed essendo un documento che, per espressa indicazione del legislatore, è da allegare obbligatoriamente al contratto di appalto, il suo contenuto deve essere giocoforza condiviso da entrambe le parti contraenti le quali si assumono anche tra l'altro la responsabilità  della sua applicazione.

Ciò detto è assolutamente irregolare che i committenti, così come indicato nel quesito, “impongano” alla ditta di fornitura e manutenzione di distributori automatici di alimenti e bevande la redazione dl DUVRI invece di chiedere la partecipazione alla redazione del documento stesso la cui importanza e il cui valore antinfortunistico vengono spesso sottovalutate. Non si comprende del resto come può fare la ditta appaltatrice ad individuare i rischi interferenziali in una struttura della quale non conosce le caratteristiche. Nel quesito si parla anche di ospedali oggetto ella distribuzione e della manutenzione. Si immagini allora per un momento cosa dovrebbe essere, ai fini della prevenzione, nel caso in cui l'appaltatore debba curare la manutenzione di una apparecchiatura installata, ad esempio, in un corridoio di un reparto infettivi o di un reparto nel quale può esservi la presenza di un rischio biologico o di un altro rischio di natura aggressiva.

Non si può neanche invocare nella circostanza la brevità  degli interventi al fine di poter usufruire dell'esonero dalla redazione del DUVRI previsto dal comma 3-bis dell'art. 26, così come introdotto dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, per lavori o servizi della durata inferiore o uguale ai due giorni in quanto tale condizione, così come si è avuto modo di indicare anche nella risposta ad un altro quesito inserito in questa stessa rubrica, il n. 114 sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è riferita alla durata del singolo intervento ma alla durata contrattuale dell'appalto.

Ing. Gerardo Porreca

La prima condanna di una società  per violazione delle norme anti- infortuni

Giovanni Negri
MILANO

Modelli su misura per la sicurezza lavoro. Con un'attenzione particolare per i casi di subappalto o, comunque, di collaborazione. E poi di interesse della società  evidente, quanto a risparmi di spesa, nell'aggirare le norme a presidio dei lavoratori. Per la prima volta un tribunale ha condannato alcune società  per violazione del Testo unico in materia di protezione del lavoro e ha fornito una serie di importanti indicazioni sull'applicazione del decreto 231/01 a questa materia.
Il giudice unico di Trani ha depositato l'11 gennaio 2010 le motivazioni della sentenza con la quale, oltre a tre persone fisichem sono state anche pesantemente sanzionate tre società per la sciagura del 3 marzo 2008 nella quale, alla Truck Center di Molfetta, persero la vita 5 persone durante la pulizia di una cisterna.
E' recente, tre il 2007 e il 2008, l'inserimento dell'omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime, verificatisi sui luoghi di lavoro, tra i reati presupposto, quelli commessi da dipendenti o vertici di una società , nei quali la società  stessa ha tratto un vantaggio o avuto un interesse. Proprio su questàultimo aspetto si erano concentrate molte perplessità . Il decreto 231 aveva infatti sino a quel momento (era il 2007 con la revisione di tutta la normativa a protezione del lavoro) compreso solo delitti dolosi, rendendo naturale il dubbio sul fatto che se un soggetto agisce colposamente, come nel caso degli illeciti in materia di sicurezza, non lo fa per un fine criminale.
Un'incertezza cui la sentenza risponde in materia abbastanza tranciante, mettendo in luce come la condotta alla base dell'omicidio colposo e delle lesioni gravi e gravissime sia caratterizzata da negligenza, imprudenza, imperizia, oppure nell'aggiramento di leggi o regolamenti. Se la morte o le lesioni costituiscono l'evento, proprio la condotta rappresenta il fatto colposo che è alla base dell'evento stesso. Per la sentenza <>. All'autorità  giudiziaria spetterà  il cimpito di accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento (more o lesioni) sia stata provocata da scelte che rientrano oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condotta gli ha provocato almeno un beneficio, senza interessi esclusivi di altri.
Quanto ai modelli, la difesa di una delle società  coinvolte aveva presentato a sua discolpa, nel corso del pocedimento, i documenti di valutazione dei rischi, sostenendo l'equiparazione tra questi documenti e il modello organizzatvo o gestionale previsto dal decreto 231 che, se adottato correttamente. può mettere l'ente al riparo da sanzioni. Una linea bocciata dal giudice di Trani chem norme alla mano, ha osservato come <<è tuttavia evidente che il sistema introdotto dal decreto n. 231 nel 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità  amministrativa.
Il modello immaginato dal legistratore sul fronte della sicurezza lavoro è caratterizzato – spiega la sentenza – da una finalità  organizzativa, indirizzata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico”  nella prevenzione degli infortuni e da una dinalità  di controllo sul sistema operativo oer assicurarne la continua verifica ed effettività . Non si può pensare che una semplice analisi dei rischi possa essere utilizzata per le esigenze del decreto 231. Troppi gli elementi che devono essere presenti nell'uno (per esempio le modalità  di gestione e delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati o gli stessi destinatari) e che sono invece assenti nell'altra.”  Una delle società  – la più grossa (Fs Logistica condannata al massimo della sansione pecuniaria, 1 milione e mezzo di euro) – un modello aveva, ma nell'interpretazione del giudice, che aderisce alla tesi della Procura, gravemente inadeguato su un passaggio chiave: le regole previste per la copertura dei rischi si applicavano solo nei confronti dei dipendenti della società . In altre parole, lo schema organizzativo e gestionale predisposto dalle società  era indirizzato a prevenire solo gli infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, ma non era stata prevista una procedura per il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi trattati nelle relazioni commerciali con altre società .

FONTE IL SOLE 24ORE DEL 04/02/2010

Secondo quali modalità  viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

Le disposizioni di cui all'art.47, d. lgs. n. 81/2008, stabiliscono che in ogni azienda o unità  produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art.47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l'azienda o l'unità  produttiva abbia un solo lavoratore.

Alla luce di quanto evidenziato, va rimarcato che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà  dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.

Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all'azienda, ex art.47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità  produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà  un rappresentante “esterno” alla azienda, nel rispetto delle previsioni (citate all'art. 48, comma 2) di contratto collettivo che regolamenteranno la elezione o designazione di tale figura, una volta che esse – al momento, non ancora predisposte – verranno emanate.

Sempre in tale secondo caso (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), come previsto dagli articoli 48, comma 3, e 52 del “testo unico”, il datore di lavoro sarà  tenuto – una volta emanato il decreto (al momento in fase di preparazione) di cui all'art.52, comma 3 – a versare una somma pari a due ore di retribuzione ogni anno per lavoratore al Fondo per il sostegno alla rappresentanza ed alla pariteticità  di cui al più citato articolo 52.