Stress da Lavoro Correlato: per le pubbliche amministrazioni il termine è differito al 31 dicembre 2010

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica

contiene delle novità  per la sicurezza:

– ” rinvio al 31 dicembre 2010 per la valutazione dello stress da lavoro correlato per le pubbliche amministrazioni

– soppressione dell'ISPESL e IPSEMA

” Si riportano gli articoli del DL in oggetto riportanti tali tematiche:

Art. 7 – Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività  delle attività  previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività , l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

Art.”  8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n.”  165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.

Corso per dirigenti e preposti

Corso per Dirigenti e Preposti appartenenti a micro e piccole aziende che proprio a causa di ciò non hanno la possibilità  di assolvere all'obbligo formativo all'interno della propria struttura, come stabilito dal Decreto di riferimento.

Secondo l'Art. 37 del d lgs 81, Salute e Sicurezza sul Lavoro, la formazione dei dirigenti e dei preposti, a cura del datore di lavoro, deve riguardare i seguenti temi:

i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il corso si propone di illustrare ai partecipanti i punti fondamentali della sicurezza sul lavoro, le responsabilità  insite nel ruolo e i relativi obblighi di legge, le metodologie di individuazione dei rischi ed i rischi specifici nelle attività  aziendali.

Metodologia didattica

I corsi sulla sicurezza per dirigenti e preposti sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi e sollecitarne l'interesse .

Obblighi e sanzioni per l'inadempimento

Si ricorda che la sanzione per l'inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell'arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.


Indice del corso

  • Definizioni
  • Normativa
  • Dirigente con delega
  • Compiti
  • Responsabilità 
  • Cantieri
  • Prescrizioni minime
  • Dirigente pubblico
  • Individuazione dei fattori di rischio
  • SGSL
  • Segnaletica
  • Ruoli e competenze
  • Nozioni di primo soccorso
  • Cosa cambia con il d lgs 106 2009
  • Agenti fisici: rumore, vibrazioni, Microclima, ROA, Campi elettromagnetici
  • Agenti chimici: Rischio chimico, Rischio Cancerogeno
  • Altri rischi: Agenti Biologici, MMC
  • Quiz Game

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Gravi infortuni mortali: fondo per i familiari delle vittime

Gravi infortuni mortali: fondo per i familiari delle vittime

L'INAIL gestisce un fondo di sostegno per i familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro.

L'importo, erogato una tantum, è destinato ai familiari superstiti di tutti i lavoratori, tutelati o meno dall'INAIL, ivi comprese le casalinghe. Tra i lavoratori “non tutelati” dall'INAIL rientrano ad esempio: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti…

Per l'anno 2010 gli importi sono stati determinati con DM 22 gennaio 2010.

Gli interessati devono inoltrare all'INAIL la richiesta utilizzando il modello predisposto e avvalendosi, eventualmente, dell'assistenza gratuita dei Patronati.

” 

(fonte www.inail.it)

Comunicato stampa ISPESL: l’Istituto non è un ente inutile, ma indispensabile per la sicurezza e la salute dei lavoratori italiani.

26/05/2010″ ”  ISPESL: l'Istituto non è un “ente inutile”, ma indispensabile per la sicurezza e la salute dei lavoratori italiani. Con il provvedimento del Governo si chiude l'unico Ente di ricerca del Paese.

” ”  In relazione alle notizie di stampa si apprende che l'Ispesl (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro), unico Ente di ricerca del nostro Paese con vastissime competenze nel settore della prevenzione e della sicurezza dei lavoratori, nell'ambito della manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio, risulterebbe soppresso.

Rimaniamo stupiti dalle notizie della soppressione e della definizione di ente inutile per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

L'etichetta, da alcuni attribuita, all'istituto di “Ente inutile” è offensiva per tutti i lavoratori, oltreché priva di fondamento.

L'Ispesl non solo non è ente inutile, ma nel silenzio del suo trentennale lavoro quotidiano, attraverso l'impegno e il sacrificio delle molteplici professionalità  (ingegneri, medici, chimici, fisici, biologi, ecc) pur nella scarsità  di mezzi, garantisce un apporto insostituibile di conoscenze, esperienze e formazione al sistema produttivo del nostro Paese nel delicato settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fornendo un know how, patrimonio per l'Italia, apprezzato e riconosciuto non solo in ambito scientifico nazionale e internazionale ma da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali.

Se è vero che gli infortuni mortali annui sono diminuiti da 1600 a 1200 (per parlare solo delle cosiddette morti bianche) ciò è ascrivibile anche a tutte le innumerevoli iniziative dell'Ispesl, messe in campo attraverso il suo personale.

L'Ente che soffre dall'anno 2000 una costante e vertiginosa riduzione di fondi, dimezzati nel corso di questi anni, da 110 a 58 milioni di euro, oltre ad un altrettanto drastica riduzione del personale per raggiunti limiti di età  (senza possibilità  di un fisiologico turn over, per il blocco delle assunzioni), non ha mai ridotto il proprio impegno per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nonostante ciò l'Istituto si è costantemente adoperato nel corso di questi anni per avere mezzi e disponibilità  per esercitare al meglio le proprie funzioni.

L'Istituto ha, infatti, accresciuto e ampliato tutti i possibili servizi che la legge gli consente di fare, riuscendo persino ad incrementare notevolmente le entrate proprie.

L'Istituto oggi è in grado di autofinanziarsi (35 milioni di euro) per più del 60 % dello stanziamento che perviene dallo Stato.

E' questo lo si può considerare un “ente inutile”?

Chi si è impegnato e chi si impegna per conto del Governo e delle Autorità  territoriali, per le aree di Taranto, Civitavecchia, Casale Monferrato, ovvero per i gravissimi problemi del terremoto a l'Aquila, in Abruzzo?

Chi è intervenuto per la sicurezza degli insediamenti a rischio di incidente rilevante o degli impianti energetici più complessi?

Chi ha fronteggiato le emergenze nazionali al fianco delle istituzioni territoriali e nazionali (incidente Monte Bianco, nave G. Montari, Gran Sasso, ThyssenKrupp, Camere iperbariche, ecc…)?

Riteniamo in conclusione che non solo l'Ispesl non sia “ente inutile”, ma che sia “utilissimo” per il nostro sistema produttivo che si finanzia per gran parte da solo.

A questo punto sarebbe utile sapere in quale logica e con quali procedure sia stata disposta la “soppressione” dell'Ispesl con lo “scioglimento” nell'Inail.

Aspettiamo una risposta.

Il personale dell'Ispesl ce la chiede. Ce lo chiedono anche i lavoratori e i familiari delle vittime sul lavoro.

(fonte ISPESL)

Salute e Sicurezza e Condomini

Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati? Ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008 ?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi (nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l'articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III. Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività  di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà , quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità  di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà , tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

L'obbligo di informazione previsto dall'articolo 36 a carico del condominio nei confronti di lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come l'articolo 36, comma 3, che richiama l'articolo 36, comma 1, lettera a) e l'articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui “rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività  di impresa in generale”, e che l'articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica “della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”. Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l'informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità  di ogni singola posizione lavorativa e con modalità  che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni). Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà  essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall'articolo 3, comma 9, e dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i..

Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all'articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi “datore di lavoro” esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà  indifferentemente ottemperare all'obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)

L'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l'espresso dettato normativo, la modalità  di attuazione dell'obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall'articolo 26, comma 2, e, pertanto, anche nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze, non appare pertinente il richiamo ai soli obblighi di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b) dovendo comunque essere garantita anche la “cooperazione” (art. 26, comma 2, lett. a). Tanto premesso, con specifico riferimento all'articolo 26, comma 2, lettera b va rimarcato che non si tratta di un obbligo di informazione reciproca ma di un obbligo di “coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente”; il comma 2, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità  per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà  essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di coordinamento di cui all'articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell'articolo 26) abbia concretamente ottemperato all'obbligo di coordinamento in parola.

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?

(Risposta a quesito del 13 luglio 2009)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già  chiarito, successivamente all'emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell'applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore.

La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività  nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri.

Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà  effettuata alla luce della definizione di “lavoratore” data dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

fonte www.lavoro.gov.it sezione sicurezza lavoro

Il coordinatore deus ex machina della sicurezza nei cantieri

Le recenti sentenze della cassazione penale ( Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13236 e Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596 ) hanno confermato ancora una volta le responsabilità  dei coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali occorsi a lavoratori operanti nei cantieri edili.

La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza n. 13236 del 08 aprile 2010, ha rigettato il ricorso del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE) per la realizzazione di uno scavo largo circa 40-45 cm e profondo cm 120-130, necessario per la posa in opera di una condotta idrica, che era stato condannato dalla corte d'appello di Ancona per aver cagionato la morte del lavoratore, messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno scavo di 1,70 metri di profondità  e di metri 1,60 di larghezza senza tener conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza in quanto addossato ad un muro di cemento armato, che non garantiva adeguata resistenza.

La circostanza dello scavo rendeva indispensabile provvedere all'esecuzione di opere di sostegno nell'ambito di un piano di sicurezza e coordinamento ( PSC )”  che andava rinnovato in ragione della necessità , per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie, di effettuare scavi più profondi rispetto a”  uelli originariamente previsti. In tale condizione di rischio, il lavoratore era rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente addosso mentre, dal fondo dello scavo, si stava accingendo a salire in superficie, ed era deceduto per compressione della gabbia toracica.


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FAQ Ministero del Lavoro sui lavori o servizi di breve durata che non necessitano del DUVRI

Che cosa si intende per “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” ai sensi dell'art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008?

(Risposta a quesito del 28 aprile 2010)

In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l'espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive).
Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.
Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.

fonte lavoro.gov