In vigore dal 07/09/2010 la Legge 136 del 2010: Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia

Art. 5.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  (Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di”  cui”  all'articolo”  18,”  comma”  1, lettera u), del decreto”  legislativo”  9″  aprile”  2008,”  n.”  81,”  deve contenere, oltre agli elementi ivi”  specificati,”  anche”  la”  data”  di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.”  Nel caso di lavoratori autonomi, la”  tessera”  di”  riconoscimento”  di”  cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto”  legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente

Note all'art. 5:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  – Si riporta il testo dell'art. 18, e dell'art. 21, del decreto”  legislativo”  9″  aprile”  2008,” ”  n.” ”  81,” ”  recante ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.”  123, in materia di tutela della salute”  e”  della”  sicurezza”  nei ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” luoghi di lavoro”», pubblicato nella Gazzetta”  Ufficiale”  30 aprile 2008, n. 101, S.O.:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  “«Art.”  18″  (Obblighi”  del”  datore”  di”  lavoro” ”  e” ”  del ” dirigente). – 1. Il”  datore”  di”  lavoro,”  che”  esercita”  le ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo”  le”  attribuzioni”  e ” competenze ad essi conferite, devono:

” ” ” ”  ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” a) nominare il medico competente per”  l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente ” decreto legislativo;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  b) designare preventivamente i lavoratori”  incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo”  grave”  e”  immediato,”  di”  salvataggio,”  di”  primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

” ” ”  ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” c) nell'affidare”  i”  compiti”  ai”  lavoratori,”  tenere conto delle capacita' e delle condizioni”  degli”  stessi”  in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

” ” ” ” ” ” ” ” ”  d)”  fornire”  ai”  lavoratori”  i”  necessari”  e” ”  idonei dispositivi” ”  di” ”  protezione” ”  individuale,” ”  sentito” ”  il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e”  il medico competente, ove presente;

” ” ” ” ” ” ” ” ”  e) prendere le misure appropriate affinche'”  soltanto i lavoratori”  che”  hanno”  ricevuto”  adeguate”  istruzioni”  e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

” ” ” ” ” ” ” ” ”  f)”  richiedere”  l'osservanza”  da”  parte”  dei”  singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle”  disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”  e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

” ” ” ” ” ” ” ” ”  g) inviare i lavoratori alla visita medica”  entro”  le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' art. 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

” ” ” ” ” ” ” ” ”  h)”  adottare”  le”  misure”  per”  il” ”  controllo” ”  delle situazioni”  di”  rischio”  in”  caso”  di”  emergenza” ”  e” ”  dare istruzioni affinche' i”  lavoratori,”  in”  caso”  di”  pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino”  il”  posto”  di lavoro o la zona pericolosa;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  i) informare il piu' presto”  possibile”  i”  lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e”  immediato”  circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere”  in materia di protezione;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  l)” ”  adempiere” ”  agli” ”  obblighi” ”  di” ”  informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori”  di”  riprendere”  la”  loro”  attivita'”  in”  una situazione di lavoro in cui persiste un”  pericolo”  grave”  e immediato;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  n) consentire ai lavoratori di”  verificare,”  mediante il”  rappresentante”  dei”  lavoratori” ”  per” ”  la” ”  sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza”  e”  di”  protezione della salute;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  o) consegnare tempestivamente al”  rappresentante”  dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi”  e”  per l'espletamento della sua funzione, copia del”  documento”  di cui all'art. 17, comma 1, lettera”  a),”  anche”  su”  supporto informatico come previsto dall'art. 53,”  comma”  5,”  nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere”  ai”  dati di”  cui”  alla”  lettera”  r).”  Il”  documento”  e'” ”  consultato esclusivamente in azienda;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto”  dall'art.”  53, comma 5, e, su richiesta di”  questi”  e”  per”  l'espletamento della sua funzione, consegnarne”  tempestivamente”  copia”  ai rappresentanti”  dei”  lavoratori”  per” ”  la” ”  sicurezza.” ”  Il documento e' consultato esclusivamente in azienda;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi”  per”  la salute della popolazione o deteriorare”  l'ambiente”  esterno verificando”  periodicamente”  la” ”  perdurante” ”  assenza” ”  di rischio;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  r)”  comunicare”  in” ”  via” ”  telematica” ”  all'INAIL” ”  e all'IPSEMA,”  nonche'” ”  per” ”  loro” ”  tramite,” ”  al” ”  sistema informativo nazionale per”  la”  prevenzione”  nei”  luoghi”  di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione”  del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni”  sul”  lavoro”  che comportino”  l'assenza”  dal”  lavoro”  di”  almeno”  un”  giorno, escluso quello dell'evento e, a fini”  assicurativi, ” quelli relativi”  agli”  infortuni” ”  sul” ”  lavoro” ”  che” ”  comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo”  di comunicazione degli infortuni”  sul”  lavoro”  che”  comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni”  si”  considera comunque assolto per mezzo della denuncia di”  cui”  all'art. 53 del testo unico delle disposizioni”  per”  l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le”  malattie professionali, di”  cui”  al”  decreto”  del”  Presidente”  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  t)”  adottare”  le”  misure”  necessarie”  ai”  fini”  della prevenzione”  incendi”  e”  dell'evacuazione”  dei”  luoghi” ”  di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e”  immediato, secondo le disposizioni di cui”  all'art.”  43.”  Tali”  misure devono essere adeguate”  alla”  natura”  dell'attivita',”  alle dimensioni dell'azienda”  o”  dell'unita'”  produttiva,”  e”  al numero delle persone presenti;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  u) nell'ambito”  dello”  svolgimento”  di”  attivita'”  in regime di appalto e di subappalto, munire i”  lavoratori”  di apposita” ”  tessera” ”  di” ”  riconoscimento,” ”  corredata” ” ”  di fotografia, contenente”  le”  generalita'”  del”  lavoratore”  e l'indicazione del datore di lavoro;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  z) aggiornare le misure di prevenzione”  in”  relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica”  della”  prevenzione”  e della protezione;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  aa)”  comunicare”  in”  via” ”  telematica” ”  all'INAIL” ”  e all'IPSEMA,”  nonche'” ”  per” ”  loro” ”  tramite,” ”  al” ”  sistema informativo nazionale per”  la”  prevenzione”  nei”  luoghi”  di lavoro di cui all' art. 8, in”  caso ” di”  nuova”  elezione”  o designazione,” ”  i” ”  nominativi” ”  dei” ”  rappresentanti” ”  dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima”  applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguardai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali”  vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti”  alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto”  giudizio di idoneita'.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)”  del”  comma”  1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che”  comportano”  l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre”  dalla” ”  scadenza” ”  del” ”  termine” ”  di” ”  sei” ”  mesi dall'adozione del decreto di cui all' art. 8, comma 4.

2.”  Il”  datore”  di”  lavoro”  fornisce”  al”  servizio” ”  di prevenzione”  e” ”  protezione” ”  ed” ”  al” ”  medico” ”  competente informazioni in merito a:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  a) la natura dei rischi;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  b) l'organizzazione del lavoro, la”  programmazione”  e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  c) la”  descrizione”  degli”  impianti”  e”  dei”  processi produttivi;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  d) i dati di cui al comma 1,”  lettera”  r),”  e”  quelli relativi alle malattie professionali;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  e)”  i”  provvedimenti” ”  adottati” ”  dagli” ”  organi” ”  di vigilanza.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali”  e di manutenzione necessari”  per”  assicurare,”  ai”  sensi”  del presente decreto legislativo, la”  sicurezza”  dei”  locali”  e degli edifici assegnati in uso a pubbliche”  amministrazioni o”  a”  pubblici”  uffici,” ”  ivi” ”  comprese” ”  le” ”  istituzioni scolastiche” ” ”  ed” ” ”  educative,” ” ”  restano” ” ” ”  a” ” ” ”  carico dell'amministrazione”  tenuta,”  per”  effetto”  di” ”  norme” ”  o convenzioni, alla loro fornitura e”  manutenzione.”  In”  tale caso” ”  gli” ”  obblighi” ”  previsti” ”  dal” ”  presente” ”  decreto legislativo,”  relativamente”  ai”  predetti”  interventi,” ”  si intendono assolti, da”  parte”  dei”  dirigenti”  o”  funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente”  o”  al”  soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  3-bis. Il datore di lavoro e i”  dirigenti”  sono”  tenuti altresi'”  a”  vigilare”  in”  ordine” ”  all'adempimento” ”  degli obblighi di cui agli articoli 19, 20,”  22,”  23,”  24″  e”  25, ferma restando”  l'esclusiva”  responsabilita'”  dei”  soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione” ”  dei” ”  predetti” ”  obblighi” ”  sia” ”  addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile”  un”  difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”».

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  “«Art.” ”  21″ ”  (Disposizioni” ”  relative” ”  ai” ”  componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis”  del”  codice civile”  e”  ai”  lavoratori”  autonomi).”  -”  1.”  I”  componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis”  del”  codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o”  servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice”  civile,”  i”  coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici”  operanti nel”  settore”  agricolo,” ”  gli” ”  artigiani” ”  e” ”  i” ”  piccoli commercianti devono:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  a) utilizzare attrezzature di lavoro”  in”  conformita' alle disposizioni di cui al titolo III;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  b) munirsi di dispositivi di”  protezione”  individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni”  di”  cui”  al titolo III;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  c) munirsi”  di”  apposita”  tessera”  di”  riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la”  loro”  prestazione”  in”  un”  luogo”  di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto.

” ” ” ” ” ”  ” ” ” ” ” ” ” 2. I soggetti di”  cui”  al”  comma”  1,”  relativamente”  ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a”  proprio carico hanno facolta' di:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  a) beneficiare della sorveglianza”  sanitaria”  secondo le previsioni”  di”  cui”  all'art.”  41,”  fermi”  restando”  gli obblighi previsti da norme speciali;

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  b) partecipare a corsi”  di”  formazione”  specifici”  in materia di salute e sicurezza sul”  lavoro,”  incentrati”  sui rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”».

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Al via la nuova campagna sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Campagna di Comunicazione “Sicurezza sul lavoro. La pretende chi si vuole bene”
Al via la nuova campagna sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

La Campagna di Comunicazione integrata che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedica alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'obiettivo della campagna è quello di promuovere un processo collettivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione, in cui ogni cittadino possa assumere un ruolo attivo. Solo un vero e proprio cambiamento culturale, infatti, è in grado di contrastare con efficacia il fenomeno degli infortuni sul lavoro che ha ripercussioni” umane e sociali incalcolabili, in quanto si riferisce alla salute” e alla vita dei lavoratori.

La campagna, realizzata dall'Agenzia Acciari Consulting, ha ricevuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica,” e si svolgerà  da agosto 2010 a maggio 2011 in tre fasi.

Il Ministro Maurizio Sacconi” ha presentato la Campagna di Comunicazione in una Conferenza Stampa tenutasi al Meeting di Rimini presso lo stand Casa del Welfare, Padiglione C3.

Per ulteriori informazioni vai alla Campagna di Comunicazione e al sito Sicurezza Lavoro.” ” 

Cartella stampa

•” Scheda campagna (formato .pdf 117,61Kb)
•” Scheda interventi (formato .pdf 100,59 Kb)
Comunicato Acciari Consulting (formato .pdf 32,79 Kb)” 
•” Soggetti stampa (formato .pdf 1,3 Mb)

Sicurezza lavoro chi sbaglia paga

Le sanzioni comminate ai direttori generali ed ai dirigenti per le violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza lavoro , devono essere pagate direttamente dagli stessi , il porle a carico del bilancio dell' ente locale detemina il maturare di responsabilità  amministrativa.

Il fatto :

Con nota prot. n.716096 del 17 ottobre 2008, il Segretario generale del Comune di Palermo trasmetteva alla Procura regionale della Corte dei conti la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 272 del 22 luglio 2008, relativa al pagamento della somma di € 8.003,50 , effettuato con determina dirigenziale n. 23 del 15 aprile 2008, per l' ammenda comminata al Direttore generale del Comune di Palermo, in qualità  di datore di lavoro, per la violazione di disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ex lege n.626/94.


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Sicurezza sul lavoro: possibili norme più rigorose

La normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 106 del 2009. Tale quadro normativo trova numerosi punti di contatto, rinvii e collegamenti con la disciplina dei contratti pubblici dettata dal Codice dei Contratti Pubblici.

Tra le principali previsioni introdotte dal Testo Unico nella disciplina degli appalti pubblici si segnala l'Articolo 26 rubricato “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”. Mentre la maggior parte delle norme di coordinamento tra i due testi normativi riguarda gli obblighi da rispettare nella fase di esecuzione dei contratti pubblici, un elemento di particolare interesse è rappresentato dall'ammissibilità , secondo una recente giurisprudenza, della facoltà  per le stazioni appaltanti di introdurre, già  in fase di presentazione delle offerte, obblighi di dichiarazione del rispetto di alcuni dei principi introdotti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro in capo a tutti i concorrenti nelle procedure di selezione.

Il tema della facoltà  in capo alla stazione appaltante di prevedere requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli indicati dalla legge è stato recentemente affrontato dal Consiglio Stato. Secondo il parere dei supremi giudici amministrativi non può dubitarsi che l'amministrazione aggiudicatrice abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge purché tali requisiti ulteriori non siano discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore. Sulla scia di tale sentenza il Tar Lombardia, con la pronunzia n. 285 dell'8 febbraio 2010, si è espresso circa l'esclusione dell'offerta di un concorrente in quanto la documentazione amministrativa presentata risultava carente della dichiarazione imposta dal disciplinare di gara, a pena di esclusione, circa “il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; e “dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità  sanitaria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, soprattutto in merito alla certificazione a comprova della idoneità  sanitaria degli stessi”.

Secondo il Tar lombardo, nel caso esaminato, i requisiti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro richiesti dal disciplinare – ed omessi dal concorrente – non sono né irragionevoli ne sproporzionati. Essi non restringono in linea generale l'ambito dei soggetti partecipanti, ma si limitano a richiedere la dimostrazione dell'osservanza di alcuni degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro, la cui violazione può ripercuotersi gravemente, oltreché sugli interessati, anche in danno della stessa stazione appaltante. I giudici lombardi, poi, si soffermano anche sulla irrilevanza ed infondatezza della presunta violazione dell'articolo 46 D. Lgs. n. 163/06, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, neppure tardivamente, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Nella risposta al provvedimento di esclusione citato dalla difesa dell'impresa esclusa si evince solamente che la stessa era in fase di completamento dell'iter sanitario necessario al fine del soddisfacimento del requisito richiesto e che le stesse visite mediche avrebbero avuto luogo in un momento successivo a quello di presentazione delle offerte, senza invece allegare le idoneità  sanitarie dei lavoratori, eventualmente riferite a periodo pregressi.

Il Tar per la Lombardia, afferma che l'amministrazione aggiudicatrice ha il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara più rigorosi e superiori a quelli previsti dalla normativa dei Contratti Pubblici a condizione che tali prescrizioni non restringono in linea generale l'ambito dei soggetti partecipanti, ma si limitano a richiedere la dimostrazione dell'osservanza di alcuni degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro. Tale facoltà  è giustificata dalla necessità  ed utilità  di evitare preliminarmente che la violazione di detti adempimenti possa ripercuotersi gravemente, oltreché sui lavoratori interessati, anche in danno della stessa stazione appaltante.

fonte il denaro.it

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (anche chiamato RLS) è una figura dell'organigramma alla sicurezza aziendale così come viene richiesto l'attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81/2008 , corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009).

Sebbene il termine RLS stia entrando sempre più a fare parte del gergo di coloro i quali, a vario titolo, devono avere a che fare con le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è bene ricordare che questa figura non è nuova al dettato normativo in quanto le prime tracce compaiono nell'ambito dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) all'interno del quale viene ricordato che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (…) successivamente viene introdotto formalmente con il decreto legislativo 626/1994 ma solo il decreto legislativo 81/2008 darà  a questa figura così importante la giusta luce. Ricordiamo per dovere di cronaca che chiunque, tranne nei casi espressamente previsti per legge, può diventare il RLS della propria azienda, previa la frequentazione di un corso RLS della durata minima di 32 ore (è bene ricordare che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono una durata maggiore per la formazione del RLS).

Un aspetto ampiamente sottovalutato nell'ambito della consulenza sicurezza sul lavoro riguarda il fatto che il RLS debba essere “consultato” preventivamente in relazione ad una serie di aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. La pena per questa mancata consultazione è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.

Sebbene questo aspetto possa essere esaurito con il semplice paragrafo di cui sopra è bene analizzare con dettaglio il significato del termine “consultare” in quanto spesso non vengono seguite le prassi più corrette per questo specifico adempimento. Il primo modo di fraintendere e sostanzialmente quello più diffuso è quello che riguarda il fatto di credere che il RLS, mediante la consultazione, debba partecipare alle scelte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa specifica interpretazione è sicuramente errata in quanto si deve ricordare che l'unico ed il solo responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro o il dirigente e pertanto le decisioni spettano unicamente a questi due soggetti. Il termine consultazione deve intendersi quale processo per la condivisione delle informazioni decisionali con l'obiettivo di acquisire da parte del soggetto interessato il maggior numero di informazioni possibili al fine di operare una scelta corretta dal punto di vista giuridico e rispettosa delle maestranze rappresentate appunto dal RLS.

La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza aziendale è richiesta su numerosi aspetti estremamente importanti e che riguardano l'applicazione del dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Possiamo ricordare ad esempio alcuni punti di importanti tra i quali la consultazione e la partecipazione nell'ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nell'ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, nell'ambito della designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività  di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente ed in generale il RLS ed essere consultato in merito all'organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli aspetti sopraelencati sono solo alcuni punti che richiedono la consultazione del RLS ma ricordiamo che questo aspetto deve necessariamente essere preso in considerazione pena sanzioni amministrative poco piacevoli.

Infotel Training Center

L'Infotel Training Center è il centro che elabora, produce e gestisce corsi di formazione sulla sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

I corsi vengono erogati in CD o in FAD (formazione a distanza), attraverso una rete di centri distribuiti a livello nazionale che contribuiscono allo sviluppo della sensibilità  della sicurezza nei luoghi di lavoro, garantendo una formazione efficace attraverso i contenuti elaborati da eminenti esperti del settore.

Consorzio Infotel, società  leader da altre 20 anni nel settore della sicurezza, in collaborazione con la Globalform s.r.l, centro accreditato dalla Regione Campania e grazie alle proficue partnership con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), con l'Università  di Modena e Reggio Emilia ( CIPRAL ) e con l' Università  UNI – Nettuno , da anni eroga corsi di formazione in particolare nell'ambito della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09.

I VANTAGGI DI ESSERE UN INFOTEL TRAINING CENTER

  • Usufruire di una piattaforma informatica personalizzata 'ad hoc' gratuitamente per l erogazione dei corsi online
  • Utilizzare il materiale che consorzio infotel ha creato 'ad hoc' per i formatori (slide, videocorsi multimediali, dispense ecc.ecc)
  • Usufruire di tutto il materiale di supporto da fornire ai propri clienti (dispense, accesso riservato al portale dei consulenti della sicurezza, newsletter )
  • Disporre di un vasto catalogo di corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
  • Avere la garanzia di attestati e certificati validi a livello nazionale
  • Usufruire di un servizio di supporto, assistenza tecnica ed assistenza normativa
  • Un listino riservato con i migliori margini di guadagno presenti sul mercato
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