Professioni: Proposte per una regolazione proconcorrenziale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha approvato la segnalazione AS453 inviata al Governo e al Parlamento l'11 giugno nella quale vengono esaminati i settori economici più importanti per il Paese ed evidenziati gli aspetti limitativi della concorrenza nei diversi mercati.

Il documento, al quale sono allegate alcune schede settoriali, rappresenta un contributo di analisi tecnica che l'Autorità ha messo a disposizione del legislatore.
Nella segnalazione vengono indicati i settori dove mancanza di concorrenza e lentezza del processo decisionale pubblico rappresentano un freno per la crescita del Paese: infrastrutture, energia, servizi pubblici locali, trasporti, distribuzione commerciale, carburanti, professioni e servizi finanziari costituiscono per l'Antitrust i comparti dove occorre intervenire.

In particolare, di seguito è riportato il testo della segnalazione AS453 riguardante le professioni.

AS453 – CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER UNA REGOLAZIONE PROCONCORRENZIALE DEI MERCATI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA ECONOMICA


Roma, 11 giugno 2008


L'Autorità garante della concorrenza e del mercato mette a disposizione degli organi titolari dell'indirizzo politico il proprio contributo di analisi tecnica derivante dall'esperienza maturata nell'osservazione del sistema economico dal punto di vista delle dinamiche concorrenziali.

Spetta naturalmente al Parlamento e al Governo, nell'esercizio delle rispettive responsabilità istituzionali, stabilire le priorità e individuare le iniziative che saranno in concreto ritenute più opportune.

Le considerazioni e le proposte di intervento che seguono sono articolate in una parte generale e in una parte analitica, ordinata per singoli settori.

Premessa

C'è un diffuso consenso nel ritenere che l'insufficiente crescita dell'economia italiana sia da attribuire alla scarsa crescita della produttività. Si tratta di un ciclo ormai di medio-lungo periodo, la cui inversione è ineludibile. Questo può avvenire alla condizione che l'offerta di beni e servizi sia nel settore privato che in quello pubblico, possa rapidamente ammodernarsi.

Nell'esperienza maturata, in specie negli ultimi anni, questa Autorità ha ripetutamente sostenuto il ruolo che un corretto funzionamento del mercato ed una conseguente e coerente regolazione della concorrenza possono avere nel determinare un accrescimento della produttività. Si intende, nell'occasione, riprendere le fila delle molte segnalazioni che, ai sensi

della legge n. 287/90, questa Autorità ha inviato agli organi titolari dell'indirizzo politico.

L'attivazione di efficaci dinamiche concorrenziali richiede un generale processo di liberalizzazione, una rigorosa applicazione della disciplina della concorrenza e un'altrettanto incisiva attività di tutela del consumatore. Questàultima è direttamente finalizzata a garantire il mantenimento di efficaci condizioni di concorrenza, in quanto rafforza gli stimoli alla selezione delle imprese effettivamente più virtuose, promuovendo una maggiore mobilità della domanda. La tutela del consumatore è quindi strumento complementare dell'enforcement antitrust e fattore essenziale per lo sviluppo di una sostenuta pressione concorrenziale.

I servizi professionali

Anche in questo contesto, il legislatore è di recente intervenuto, introducendo alcune misure di promozione della concorrenza, come l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

l'eliminazione del divieto, anche parziale, di diffondere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;

l'abrogazione del divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

A tali provvedimenti, tuttavia, ha fatto seguito l'adozione di interventi normativi speciali in contrasto con i principi delineati, si pensi alle tariffe dei notai e nel settore dei lavori pubblici; inoltre, alcuni organismi rappresentativi dei professionisti hanno, di fatto, interpretato in senso restrittivo le nuove disposizioni. L'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità, proprio allo scopo di verificare lo stato del recepimento delle regole pro-concorrenziali sopra richiamate, mostra una realtà non confortante, caratterizzata dalla diffusa permanenza di una sostanziale impermeabilità dei codici deontologici alle esigenze di modernizzazione.

L'Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della collettività spesso collegati ai servizi professionali, nonché del contributo di alcune attività professionali alla diffusione dell'innovazione scientifica e tecnologica nell'interesse della competitività del Paese. Si ritiene, tuttavia, che i principi di concorrenza possano essere applicati in modo compatibile con le esigenze di protezione sociale e di tutela degli interessi pubblici che devono essere garantite dalla regolazione dei servizi professionali.

Specifica attenzione, in proposito, meritano le questioni relative all'accesso, alle esclusive, alla struttura e funzione degli ordini e alla determinazione delle tariffe.

L'accesso a una professione e, dunque, la possibilità di prestare i relativi servizi, devono essere, in linea di principio, liberi salve le ipotesi in cui dimostrate esigenze di tutela di interessi generali impongano la necessità di particolari requisiti di ordine morale e/o tecnico.

Laddove necessari, i requisiti richiesti vanno graduati in funzione della loro maggiore o minore restrittività, da stabilire in relazione alle specifiche esigenze di tutela che si manifestano. E' auspicabile l'istituzione di corsi scolastici e universitari che consentano di conseguire direttamente l'abilitazione. L'imposizione dell'esame di Stato, preceduto o non dal tirocinio, va valutata a seconda delle circostanze. Il periodo di tirocinio deve essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle diverse professioni e potersi svolgere non solo presso il professionista, ma anche presso strutture, pubbliche e private, che esercitino la medesima attività e, se possibile, nell'ambito degli stessi corsi di studio.

Vanno espunti i regimi di limitazione numerica degli accessi previsti per alcune professioni, come per esempio nel caso dei notai e dei medici del servizio sanitario nazionale. Queste limitazioni non sono funzionali alla protezione di alcun interesse generale.

Le riserve di attività costituiscono un ulteriore e distinto fattore di ostacolo al funzionamento dei mercati e, se non adeguatamente limitate, rischiano di tradursi in un'indebita protezione per i professionisti titolari, a danno dei consumatori. E' quindi necessario che l'attribuzione di riserve di attività e la loro puntuale estensione siano sempre giustificate da esigenze di tutela degli utenti del servizio, che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte. Si deve procedere a un riesame di tutte le riserve attualmente previste, volto a verificare la loro obiettiva giustificazione, secondo una puntuale analisi costi-benefici; in mancanza della quale dovranno essere eliminate del tutto o si dovrà ampliare il novero dei soggetti abilitati.

L'apparato ordinistico, con le sue funzioni di stabile vigilanza sull'attività del professionista, costituisce una misura incisiva di controllo pubblico delle attività private, che si giustifica solo per particolari esigenze di tutela. I compiti degli ordini devono essere incentrati sulla tutela della correttezza nello svolgimento della prestazione professionale e sull'aggiornamento. Gli organi di governo degli ordini, proprio in virtù delle funzioni pubblicistiche di controllo ad essi conferite nell'interesse generale, non devono essere più espressione esclusiva dei membri della professione. I codici deontologici devono prevedere unicamente norme di tipo etico, a garanzia degli interessi dell'utente e della libertà e autonomia del professionista; non devono mai regolare i comportamenti economici dei professionisti.

Anche nel settore dei servizi professionali, il prezzo dei servizi dovrebbe essere stabilito d'intesa tra le parti. In determinate circostanze, le esigenze di tutela dei consumatori possono giustificare la previsione, in via eccezionale, di tariffe massime. In tal caso, queste ultime dovrebbero essere concretamente stabilite in modo più trasparente e immediatamente percepibile per il consumatore, specialmente con riferimento agli atti standardizzati; ad esempio, può interessare il costo di una procedura didivorzio nel suo complesso, a seconda delle tipologie che statisticamente ricorrono con più frequenza, piuttosto che i prezzi delle singole attività in cui può teoricamente essere frazionato l'esercizio della attività legale.

Thyssen, Molfetta, Mineo quasi duemila morti dal 2007

DIECI vittime in un giorno. Tutti operai. Tutti morti sul lavoro.

E' questo il tragico bilancio dell'ultima giornata delle morti bianche in Italia. Sei sono caduti in Sicilia, altri quattro a Modena, Imperia, Alessandria e nel nuorese. Dieci vittime che vanno ad allungare la lista nera dei 360 decessi dall'inizio dell'anno. Nel 2007 erano stati 1.300, decine di migliaia i feriti. Paolo Carcassi, segretario confederale della Uil: “Non ci accontentiamo del leggero calo delle morti bianche registrato dal 2006. Nell'Europa a 25 le vittime del lavoro sono circa quattromila ogni anno. In questo scenario il dato italiano è davvero troppo pesante”. 

La morte di sei operai a Mineo, nel catanese, è una delle tragedie del lavoro più gravi degli ultimi anni. Solo l'incendio alla Thyssen Krupp di Torino, il 6 dicembre 2007, ha avuto un bilancio più pesante: sette morti. La dinamica dell'incidente di oggi riporta alla mente i fatti di tre mesi fa a Molfetta. Era il 3 marzo quando cinque persone furono uccise dalle esalazioni durante i lavori di pulitura della cisterna di un camion. Ma l'elenco degli incidenti è lungo.

Ecco la lista dei più gravi incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti negli ultimi due anni:

8 gennaio 2007 – Due operai muoiono a Pegognaga (Mantova) dopo una caduta nell'imbuto di un silo di una azienda agricola, durante operazioni di pulizia. 

12 marzo 2007 – Due operai romeni muoiono travolti dalla ghisa fusa nella Fonderia Anselmi, a Camposampiero (Padova).

16 marzo 2007 – Padre e figlio muoiono a Cogollo di Tregnago (Verona), uccisi dalle esalazioni provenienti dalla cisterna in cui si erano calati per eseguire lavori di manutenzione.

23 aprile 2007 – Una fabbrica di fuochi d'artificio esplode a Gragnano (Napoli); muoiono il titolare e due nipoti che lavoravano con lui. 

11 maggio 2007 – Due morti, e 32 feriti, per un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Piane di Montegiorgio (Fermo).

24 maggio 2007 – A Correggio, due muratori sono uccisi dal crollo del muro di un vecchio fienile da ristrutturare. 

18 giugno 2007 – Il crollo di un cornicione di un albergo in ristrutturazione a Ischia travolge un'impalcatura: muoiono due operai rumeni. 

6 dicembre 2007 – Incendio alla Thyssen Krupp a Torino: sette operai, fra i 26 e i 54 anni, muoiono nel giro di 24 giorni. E' il più grave incidente degli ultimi anni. 

18 gennaio 2008 – Due operai addetti ai lavori di pulizia della stiva di una nave a Porto Marghera (Venezia) muoiono asfissiati dalle esalazioni di gas.

6 febbraio 2008 – Quattro persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, muoiono nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nel comune di Orvieto.

3 marzo 2008 – Cinque persone muoiono a Molfetta (Bari) per le esalazioni liberatesi durante la pulitura della cisterna di un camion. Nella cisterna muoiono tre dipendenti e il titolare dell'azienda 'Truck center', calatisi successivamente nella cisterna nel tentativo di salvare i colleghi, mentre un altro lavoratore muore in ospedale il giorno seguente.

16 aprile 2008 – A Cornate d'Adda, due operai dipendenti dell'azienda Masterplast muoiono per l'esplosione di un macchinario per la lavorazione della plastica; le vittime sono un italiano ed un cittadino del Burkina Faso. Un terzo operaio resta ferito.

22 aprile 2008 – Il titolare di un'azienda di trasporti e un suo parente muoiono folgorati in un incidente a Schiavonia d'Este (Padova), mentre lavorano alla pulizia della cisterna di una betoniera.

Fonte Repubblica.it

Risparmio energetico: pubblicate le UNI/TS 11300

 

Risparmio energetico: pubblicate le UNI/TS 11300 sulle prestazioni energetiche degli edifici

Incrementare la qualità energetica degli edifici introducendo nel mercato l'aspetto del valore aggiunto del risparmio energetico è diventato un obiettivo molto importante nel settore delle costruzioni. E trattano proprio le prestazioni energetiche degli edifici le specifiche tecniche UNI/TS 11300 recentemente elaborate in seno al Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

La UNI/TS 11300-1:2008 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” definisce le modalità per l'applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 (“Prestazione energetica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento”) con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento. La specifica tecnica è rivolta alle applicazioni previste dalla UNI EN ISO 13790:2008 quali calcolo di progetto (design rating), valutazione energetica di edifici attraverso il calcolo in condizioni standard (asset rating) o in particolari condizioni climatiche e d'esercizio (tailored rating).


La
UNI/TS 11300-2:2008 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” fornisce dati e metodi per la determinazione:

  • del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria;
  • dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria;
  • dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell'acqua calda sanitaria

e si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti.

Tali specifiche tecniche sono coerenti con la serie di norme elaborate dal CEN nell'ambito del mandato M/343 a supporto della Direttiva europea 2002/91/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici e forniscono univocità di valori e di metodi per consentire la riproducibilità e la confrontabilità dei risultati.

(fonte: UNI Ente nazionale italiano di unificazione)

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

 

Pubblicato il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (GU n. 128 del 3-6-2008 )

 

In G.U. n. 128 del 3.6.2008 il D.L. 97/2008, concernente importanti disposizioni in materia fiscale e di deroga di termini, in vigore dalla data stessa di pubblicazione in G.U., ossia dal 3.6.2008.

Il provvedimento interviene in particolare sulla disciplina della responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e l'abrogazione di norme in materia di appalti pubblici.

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore (art. 3, c. 8)

“I  commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.”

Le norme abrogate prevedevano che in un contratto di subappalto, l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l'impresa subappaltatrice.

Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2)

” Le disposizioni  di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41,   comma 3,   lettera a),   del  decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.”

Il Dlgs 81/08 all'articolo 18 , comma 1 lettera r) riporta:

” comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;”

Per cui, tale comunicazioni saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009.

Abrogazione norme in materia di appalti pubblici (art. 4, c. 5)

“All'articolo 19  del  decreto-legge  31 dicembre  2007,  n. 248, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le   parole:   “dalla   data   di   scadenza   del   termine  di  cui all'articolo 25,  comma 3,  della  legge  18 aprile 2005, n. 62″ sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2009“. “

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2006/32/CE

 

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Il Consiglio dei Ministri n.4 del 30/05/2008 ha approvato il decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri prescritti, che recepisce la direttiva comunitaria 2006/32 in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici (co-proponente il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola).

In materia di efficienza energetica il Consiglio, su proposta del Ministro Scajola, ha concordato di apportare con successivo provvedimento correttivo alcuni miglioramenti per semplificare le procedure ed estendere l'area di applicazione degli incentivi alla realizzazione di impianti con energie rinnovabili.

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

 

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93  Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Si tratta del provvedimento approvato dal primo Consiglio dei Ministri del nuovo Governo, tenutosi a Napoli il 21 maggio scorso, che dispone l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, la riduzione dell'Irpef sugli straordinari, la rinegoziazione mutui per la prima casa  e l'erogazione del prestito ponte all'Alitalia. È un decreto legge costituito da 6 articoli ed un allegato.

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

Per quanto riguarda l'ICI, il decreto stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell'ICI.

Per effetto del provvedimento i Comuni perderanno 1.700 milioni di euro che saranno rimborsati dallo Stato. Infatti, il comma 4 dell'articolo 1, recita:

           

“La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3,  pari  a  1.700  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata  ai  singoli  comuni,  in  aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis  dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   A   tale   fine,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno  l'apposito  fondo  e'  integrato  di  un importo pari a quanto  sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008.  In  sede di Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie  locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri  e  modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro  dell'interno  provvede  ad  attuare  con  proprio  decreto.

Relativamente  alle  regioni  a  statuto speciale, ad eccezione delle regioni  Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,  i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti,  che  provvedono  all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi  nei  loro   territori  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”

All'Art. 2. sono riportate le Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro:

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, sarà applicata una imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, fino a un massimo di 3.000 euro lordi, alle retribuzioni relative a: lavoro straordinario, lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, premi di produttività. La riduzione si applica soltanto al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.

Art. 3.   Rinegoziazione mutui per la prima casa

  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e l'Associazione bancaria  italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  aperta  all'adesione  delle  banche  e  degli  intermediari finanziari  ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia   bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre   1993,   n.   385,   le   modalita'  ed  i  criteri  di rinegoziazione,  anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito  ai  sensi  dell'articolo 120,  comma 2, del citato decreto legislativo  n.  385  del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per  l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2.  La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del  mutuo  ad  un  ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando  all'importo  originario  del  mutuo il tasso di interesse come  risultante  dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del  contratto  nell'anno  2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

  3.  La  differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di   ammortamento   originariamente   previsto  e  quello  risultante dall'atto   di  rinegoziazione  e'  addebitata  su  di  un  conto  di finanziamento  accessorio  regolato  al  tasso che si ottiene in base all'IRS  a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

  4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la  differenza  tra  l'importo  della rata dovuta secondo il piano di ammortamento  originariamente  previsto e quello risultante dall'atto di   rinegoziazione  generi  saldi  a  favore  del  mutuatario,  tale differenza  e'  imputata  a  credito  del  mutuatario  sul  conto  di finanziamento  accessorio.  Qualora  il  debito  del conto accessorio risulti  interamente  rimborsato  l'ammortamento  del  mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.

  5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria  scadenza  del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di  rate  costanti  il cui importo e' uguale all'ammontare della rata risultante  dalla  rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente.

  6.  Le  garanzie  gia'  iscritte  a  fronte  del  mutuo  oggetto di rinegoziazione  continuano  ad  assistere  il  rimborso,  secondo  le modalita'  convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo.

  7.  Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del   decreto  legislativo  n.  385  del  1993  che  aderiscono  alla convenzione  di  cui  al  comma 1  formulano  ai clienti interessati, secondo  le  modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta di  rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  L'accettazione  della  proposta e' comunicata dal mutuatario  alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla  comunicazione  della  proposta  stessa.  La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.

  8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e  tasse  di  alcun  genere  e  per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.

Art. 4. Sviluppo dei servizi di trasporto aereo

Alitalia

Il prestito di 300 milioni di euro concesso dal Governo ad Alitalia nell'aprile scorso viene trasformato in una ricapitalizzazione temporanea e potrà essere utilizzato per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. In caso di liquidazione dell'Alitalia, i 300 milioni di euro dovranno essere restituiti, solo dopo aver soddisfatto tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.Questa operazione è finanziata con: 205 milioni di euro provenienti dal Fondo per la competitività e lo sviluppo, previsto dalla Finanziaria 2007; 85 milioni di euro provenienti dal Fondo per la finanza d'impresa, previsto dalla Finanziaria 2007; 10 milioni di euro provenienti da risorse dei Ministeri dell'economia e della solidarietà sociale.

Art. 5. Copertura finanziaria

I fondi per finanziare le misure previste dal DL sono stati sottratti ad altre previsioni di spesa fissate dalla Finanziaria 2008, dalla Finanziaria 2007 e dal decreto Milleproroghe.

Art. 6. Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008

Duvri

DUVRI è il software che consente di valutare i rischi di eventuali interferenze in caso di lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi. In particolare:

  • composizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) da allegare al contratto di appalto o di opera (art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008)
  • redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008)

La normativa prevede che l'azienda committente, in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda (pulizia, manutenzione, fornitura di materiale, ecc.) a imprese appaltatrici/subappaltatrici o a lavoratori autonomi debba redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) legato all'eventuale presenza di interferenze tra le varie attività. In particolare: Il DUVRI rappresenta lo strumento operativo per guidare le attività lavorative del committente e degli appaltatori negli ambienti/reparti dell'azienda ove si possono verificare, anche con discontinuità spaziale e temporale, le eventuali interferenze lavorative tra le due attività. DUVRI è lo strumento per la redazione del DUVRI, consentendo, quindi, ai datori di lavoro committenti di attuare le misure finalizzate alla riduzione dei rischi da interferenze. Tra le funzionalità di DUVRI si evidenziano:

  • Gestione di più imprese appaltatrici
  • Individuazione rischi ambiente lavorativo
  • Studio interferenze
  • Checklist rischi appaltatore
  • Stima costi della sicurezza
  • Verbale di riunione di cooperazione e coordinamneto
  • Redazione DUVRI in formato rtf