DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

 

Pubblicato il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (GU n. 128 del 3-6-2008 )

 

In G.U. n. 128 del 3.6.2008 il D.L. 97/2008, concernente importanti disposizioni in materia fiscale e di deroga di termini, in vigore dalla data stessa di pubblicazione in G.U., ossia dal 3.6.2008.

Il provvedimento interviene in particolare sulla disciplina della responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e l'abrogazione di norme in materia di appalti pubblici.

Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore (art. 3, c. 8)

“I  commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.”

Le norme abrogate prevedevano che in un contratto di subappalto, l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l'impresa subappaltatrice.

Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2)

” Le disposizioni  di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41,   comma 3,   lettera a),   del  decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.”

Il Dlgs 81/08 all'articolo 18 , comma 1 lettera r) riporta:

” comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;”

Per cui, tale comunicazioni saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009.

Abrogazione norme in materia di appalti pubblici (art. 4, c. 5)

“All'articolo 19  del  decreto-legge  31 dicembre  2007,  n. 248, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le   parole:   “dalla   data   di   scadenza   del   termine  di  cui all'articolo 25,  comma 3,  della  legge  18 aprile 2005, n. 62″ sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2009“. “

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