DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97
Pubblicato il DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (GU n. 128 del 3-6-2008 )
In G.U. n. 128 del 3.6.2008 il D.L. 97/2008, concernente importanti disposizioni in materia fiscale e di deroga di termini, in vigore dalla data stessa di pubblicazione in G.U., ossia dal 3.6.2008.
Il provvedimento interviene in particolare sulla disciplina della responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e l'abrogazione di norme in materia di appalti pubblici.
Responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore (art. 3, c. 8)
“I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.”
Le norme abrogate prevedevano che in un contratto di subappalto, l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuta l'impresa subappaltatrice.
Proroga obbligo comunicazione dati infortuni sul lavoro (art. 4, c. 2)
” Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.”
Il Dlgs 81/08 all'articolo 18 , comma 1 lettera r) riporta:
” comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;”
Per cui, tale comunicazioni saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2009.
Abrogazione norme in materia di appalti pubblici (art. 4, c. 5)
“All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62″ sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2009“. “