Nessun risarcimento per l’infortunio in itinere

Sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014

” 

infortunio in itinereNessun risarcimento per l'infortunio in itinere se l'uso della propria autovettura non era “«necessario”».
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 20 ottobre 2014 n. 22154.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 22154/2014 , rigettando il ricorso contro l'Inail di un metalmeccanico infortunatosi in macchina nel tragitto casa lavoro nonostante abitasse a meno di un chilometro dallo stabilimento.

1. – Con sentenza del 9 gennaio 2012, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da PR con cui si chiedeva la condanna dell'Inail al pagamento della rendita ex D.P.R. n. 1124 del 1965 nonché dell'indennità  per inabilità  temporanea in relazione all'infortunio in itinere subito dal lavoratore in data 3 giugno 1998.
La Corte distrettuale premetteva come pacifiche le circostanze di fatto utili ai fini della decisione: l'infortunio si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, allorquando il R. si trovava alla guida dell'autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro; tramite rilievo dei luoghi mediante consulenza tecnica d'ufficio era stato accertato che la distanza tra l'abitazione e l'ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro; tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze alle 7.05 ed alle 7.55, con percorrenze del tragitto in circa tre minuti.
Ciò posto la Corte di merito ha scrutinato che nella specie l'uso del mezzo proprio non fosse necessitato, atteso che il lavoratore aveva senz'altro a disposizione il servizio di linea, “utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato”, e considerando altresì che, data la media età  lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche.
2. – Il ricorso di P.R. è affidato ad un motivo, illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso l'INAIL.

Motivi della decisione

1. – Con il motivo di impugnazione, articolato in duplice rubrica, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 66 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 12 del d. Igs. n. 38 del 2000 e dei principi generali che regolano l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Osserva che nella specie l'uso del mezzo meccanico era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro, tenuto conto che la “giurisprudenza, che indica notoriamente la distanza minima in circa metri 600 metri, è pacifica e consolidata”.
Rileva che il R. utilizzando il servizio di linea alle ore 7.55 sarebbe giunto alla fermata in prossimità  della ditta alle 7.58, dovendo altresì percorrere più di 100 metri prima di entrare nello stabilimento, raggiungere gli spogliatoi, cambiarsi e timbrare il cartellino entro le ore 8.00, con impossibilità  di rispettare l'orario di lavoro “notoriamente disciplinato” dal CCNL dei metalmeccanici.

2. – Il Collegio giudica il ricorso infondato.
2.1. – Deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), l'indennizzabilità  dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività  lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità  dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (ex plurimis: Cass. n. 7717 del 2004).
Va altresì considerato che, in linea generale, in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività  di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il rischio elettivo, escludente l'indennizzabilità  e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all'attività  lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all'attività  lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività  lavorativa e per nulla connessa ad essa (v. Cass. n. 6449 del 2008; Cass. n. 19047 del 2005).
L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità  delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti (Cass. n. 19940 del /2004).
Infine – ma non ultimo per importanza – occorre rammentare e ribadire che, per questa Corte, la valutazione dell'inerenza del rischio all'attività  lavorativa ed alle sue modalità  costituisce un apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito (tra le altre: Cass. n. 6725 del 2013; Cass. n. 22759 del 2011; Cass. n. 6449 del 1998).
Tale valutazione è dunque sindacabile in sede di legittimità  esclusivamente nei limiti imposti dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., secondo il quale la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già  quando, invece, vi sia difformità  rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di questàultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, da ultimo, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).
2.2. – Alla stregua degli esposti principi il motivo di ricorso articolato dall'istante non può trovare accoglimento.
Come ricordato nello storico della lite, la Corte distrettuale ha scrutinato che, nella fattispecie concreta, l'uso del mezzo proprio non fosse necessitato sulla base dei seguenti rilievi.
Tramite consulenza tecnica d'ufficio era stato infatti accertato che, tra abitazione e luogo di lavoro, vi era la distanza di 900 metri e di 70 metri dalla fermata dell'autobus all'ingresso della ditta; era stata altresì verificata l'esistenza di un servizio di linea “con partenze mattutine alle ore 7.05 e 7.55 con percorrenza del tragitto in circa 3 minuti”.
I giudici d'appello hanno dunque considerato che il lavoratore avesse senz'altro a disposizione il servizio di linea di trasporto pubblico. Sia utilizzando la corsa delle 7.05 – che certo è orario del tutto fisiologico nell'ambito dell'ordinario panorama del pendolarismo lavorativo – sia utilizzando “anche” la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all'orario di lavoro programmato per le ore 8.00.
Hanno altresì valutato che, “data la media età  lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”.
Trattasi di ragioni della decisione, l'ultima delle quali neanche adeguatamente censurata, sicuramente coerenti ai principi di diritto enunciati e priva di vizi logici.
Rispetto a tale motivazione parte istante, lungi dall'evidenziare l'elemento decisivo che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale e la cui valutazione, invece, avrebbe con certezza condotto ad un esito diverso della lite, si limita a prospettare una nozione soggettiva di uso “necessitato” del mezzo proprio, conforme alle proprie aspettative personali ma ben lontana dal senso proprio dell'impossibilità  di fare altrimenti.
In definitiva la scelta da parte del ricorrente del mezzo personale poteva essere dettata da ragioni del tutto legittime, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività  era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di “necessità “, nella specie coerentemente escluso dai giudici di merito in presenza di alternative possibili.

3. – Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese, ratione temporis, atteso che le modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003, alla disciplina delle spese nelle controversie previdenziali (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo originario risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 1994) non sono applicabili ai giudizi di merito e a quello di cassazione introdotti anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Indennità  di tirocinio nell’ambito della Garanzia Giovani

Erogazione dell'indennità  di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta “Garanzia Giovani”. Istruzioni procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Indennità  di tirocinio nell'ambito della Garanzia GiovaniL'Inps, con il messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, fornisce le istruzioni operative circa l'erogazione dell'indennità  di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta “Garanzia Giovani“.

Ambito di applicazione e iter di stipula della Convezione

Si fa seguito al messaggio di questo Istituto n. 6789 del 3 settembre u.s., con il quale è stata trasmessa la determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 insieme all'annesso schema di convenzione per l'erogazione dell'indennità  di tirocinio in oggetto, al fine di fornire le necessarie istruzioni operative e applicative in materia.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che hanno manifestato, al momento, la volontà  di avvalersi del servizio di pagamento dell'indennità  di tirocinio le seguenti 19 Regioni:
Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D'Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.
Il predetto Ministero ha anche comunicato l'iter da seguire ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni in argomento, e precisamente:

1. le Regioni compilano la parte di competenza e inviano la convenzione al Ministero del lavoro e politiche sociali, Direzione Generale Politiche Attive, Servizi per il Lavoro e la Formazione, a mezzo posta elettronica (DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it) per una verifica e definizione del testo;
2. Il Ministero, verificato il testo, lo rinvia alla Regione e alla Direzione Regionale dell'INPS, delegata alla sottoscrizione della Convenzione dalla delibera commissariale sopra
richiamata, per l'apposizione della firma digitale di entrambi i predetti rappresentanti. Il predetto Ministero ha precisato che la firma digitale del Direttore regionale dell'INPS sia apposta successivamente a quella del rappresentante della Regione e non appena sottoscritta, la convenzione sia rimandata alla Regione, che provvederà  a trasmetterla al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
3. Il Ministero, acquisita la Convenzione firmata dalle predette 2 parti, procederà  a sottoscriverla.

La Convenzione si intenderà  perfezionata, pertanto, dalla data in cui sarà  apposta la firma del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dopo tale ultima sottoscrizione, la Convenzione sarà  trasmessa alla Regione, alla Direzione Regionale dell'INPS ed alla Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, che comunicherà  alla DC SIT lo sblocco delle procedure informatiche di gestione.

Si ricorda, al riguardo, che la Convenzione dovrà  contenere ogni riferimento richiamato nelle linee tratteggiate del predetto schema di convenzione e in particolare il riferimento al budget assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione per l'attuazione del Piano di Garanzia Giovani, all'importo complessivo destinato dalla Regione per la cd. “misura 5” del predetto Piano e all'importo specifico destinato all'indennità  di tirocinio.

Ciò premesso, di seguito si illustra, a grandi linee, il contenuto normativo della Convenzione,nonché il flusso di processo e gli aspetti procedurali che ne derivano.

Indennità  di tirocinio nell'ambito della Garanzia Giovanimessaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014

UNI 11473-2, Porte tagliafuoco

E' stata pubblicata la seconda parte della norma UNI 11473 (UNI 11473-2:2014) intitolata”Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 2: Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione

UNI 11473-2:2014Lo scorso 11 settembre è stato pubblicato il secondo tassello della norma UNI 11473 che, come anticipato dal titolo, descrive i requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e/o manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il”  controllo della dispersione di fumo. Essa si affianca alla prima parte UNI 11473, pubblicata nel gennaio 2013, intitolata “Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione”.

La pubblicazione della UNI 11473 intende mettere ordine nell'ambito della fornitura, posa e manutenzione dei serramenti resistenti al fuoco (comunemente detti “tagliafuoco“).

La prima parte della norma (pubblicata nel gennaio 2013) riportava i compiti per l'installatore e il manutentore, in particolare si precisa che l'installatore deve effettuare le verifiche iniziali per l'adeguatezza della porta al supporto murario; deve installare il serramento seguendo la “regola dell'arte” (che significa rispetto della normativa vigente) e le indicazioni riportate nella documentazione di riferimento, deve effettuare le verifiche di funzionalità  e fornire la dichiarazione di corretta posa in opera.

Inoltre, e questo rappresenta il vero elemento di novità  nell'ambito della manutenzione,”  la UNI 11473-1, definisce che l'attività  di manutenzione obbligatoria contempla:

  • aspetti procedurali precedenti all'esecuzione degli interventi in loco, quali la presa in carico dei dispositivi, la stesura ed accettazione del contratto;
  • aspetti operativi (controlli e manutenzione) che devono essere eseguiti con periodicità  almeno semestrale nel rispetto delle indicazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione fornito dal produttore e secondo eventuali ulteriori indicazioni dettate dalla situazione contingente.

Infine la prima parte della norma definisce il significato di “regola dell'arte” e di “operatore qualificato“, per il quale è richiesto il possesso di un attestato di formazione specialistica nel settore delle chiusure resistenti al fuoco, attestato ottenuto attraverso formazione specialistica sulle chiusure tagliafuoco (corsi specifici per l'acquisizione di conoscenze di base tecnico-pratiche e corsi di approfondimento sui prodotti effettuati dai produttori delle chiusure o dei singoli componenti).

La norma appena pubblicata, UNI 11473-2, è il secondo tassello di questo percorso chiarificatore e definisce come deve essere organizzata l'impresa che effettua l'attività  di posa in opera e di manutenzione delle chiusure resistenti al fuoco.

Norma numero : UNI 11473-2:2014
Titolo : Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 2: Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione
ICS : [91.060.50]”  [03.040]
Stato : IN VIGORE
Organi tecnici [Commissione Tecnica / Sottocommissioni / Gruppi di lavoro] :
[Comportamento all'incendio / Comportamento all'incendio / Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo]
Data entrata in vigore : 11 settembre 2014
Sommario : La norma descrive i requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e/o manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo.

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Asseverazione nel settore delle costruzioni edili

Asseverazione nel settore delle costruzioni edili

Le prassi di riferimento UNILa presente prassi di riferimento fornisce indirizzi operativi per il rilascio della asseverazione prevista dall'art. 51 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.

Si applica al servizio di asseverazione erogato dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT), così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. .

Le prassi di riferimento UNI sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI. Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni , tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate. Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà  in considerazione.

Con il presente documento si intende fornire un'indicazione operativa nazionale ai Comitati Paritetici Territoriali (CPT), in quanto organismi paritetici, per l'attività  di asseverazione della corretta adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 , D.Lgs 81/08 e s.m.i. , adottati dalle imprese edili e di ingegneria civile , e finalizzati a proteggere la salute e la sicurezza di tutti i lavorator i , considerando anche aspetti culturali, di comportamento e di governance .

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede nell'art. 2, comma 1, lettera ee) la costituzione di organismi paritetici e nell' art. 51 ne individua le funzioni e le attività  nei commi 3 – bis e 3 – ter dove si evidenzia che “gli organismi paritetici […], su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività  e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività “, e che ” Ai fini di cui al comma 3 – bis, gli organismi pari tetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”. Gli organismi paritetici deputat i a svolgere questo compito sono quelli costituiti, su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro c mparativamente più rappresentative nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento ( a rt. 2 D.Lgs. 276/2003 e art. 2, comma 1 lett era ee) del D.Lgs. 81/2008).

Dalla Circolare Ministeriale 20 del 29 luglio 2011 e 13 del 5 giugno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si evince che per le attività  di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro , la legittimazione di organismo paritetico deve essere fatta secondo i consolidati requisiti giurisprudenziali e , se del caso , facendo riferimento alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale chiarimento sottolinea l'importanza dei compiti affidati agli organismi paritetici ed in particolare quello di asseverare i modelli organizzativi . L'asseverazione, al momento del s uo rilascio, costituisce certamente un parere significativo sulla buona qualità  del la applicazione e attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle imprese edili e di ingegneria civile.

E' pertanto evidente l'importanza del ruolo attribuito dal legislatore agli organismi paritetici e risulta perciò fondamentale che l'attività  di asseverazione si svolga con modalità  uniformi su tutto il territorio nazionale e chiaramente definite per quanto riguarda procedure, requisiti e competenze professionali.

A tale scopo la presente prassi di riferimento , elaborata sulla base del documento tecnico della Commissione Nazionale CPT ( CNCPT ) sulla procedura di asseverazione approvato dal CDA in data 3 novembre 2011, costituisce un utile strumento alla rete nazionale dei CPT .

La rete conta 102 organismi paritetici di dimensione provinciale, costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali e coordinati da una Commissione Nazionale CPT (CNCPT). Ai CPT è affidato il compito di promuovere la prevenzione della salute e sicurezza nel comparto dell'edilizia, mediante visite di assistenza tecnica ad imprese e lavoratori, garantite da personale professionalmente competente.

Le prassi di riferimento UNILa prassi di riferimento UNI

Asseverazione edilizia, Bandi

“» CNI Come recuperare i crediti dalle PA
Opportunità  disponibili in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione
“» Stop a obbligo di comunicare la Pec entro ottobre per chi l'ha già  inviata a INI-PEC
I professionisti, le imprese e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
“» Bando Tipo Anac
Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici
“» Asseverazione edilizia
Modello di organizzazione e gestione della sicurezza
“» Progetti e programmi per diffondere i valori della sicurezza
2^ giornata nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza
“» SALERNO 1954: L'ALLUVIONE DIMENTICATA tra memoria, scienza e stato della prevenzione
Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine dei Geologi della Campania
“» Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Piazza Sarzano a Genova
“» BANDO PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA
Regione Molise
“» Contributi a privati per la rimozione di amianto dai propri immobili
Amianto Zero
“» Sicurezza ovunque
Campagna informativa in materia di sicurezza rivolta ai bambini delle scuole elementari, ai genitori …

CNI Come recuperare i crediti dalle PA

CNI Come recuperare i crediti dalle PA

Opportunità  disponibili in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione

CNI Come recuperare i crediti dalle PAl professionisti e”  le”  imprese”  che”  vantano un credito commerciale”  nei confronti delle pubbliche amministrazioni possono procedere allo sblocco dello stesso attraverso la certificazione del credito.

l crediti relativi alle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d crediti commerciali), sono certificabili gratuitamente attraverso la piattaforma per la certificazione dei crediti disponibile al seguente indirizzo internet:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

La domanda di certificazione può essere presentata da chiunque (società , impresa individuale o persona fisica) per i crediti commerciali che si vantano nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • regioni e province autonome;
  • enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);
  • altre P.A. incluse dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,”  università , istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali,”  Agenzia per la rappresentanza negoziale delle”  pubbliche”  amministrazioni e”  agenzie”  di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'iscrizione alla piattaforma può essere richiesta direttamente da una società  o impresa individuale, mentre per i professionisti è necessario richiedere le credenziali alla”  Pubblica Amministrazione debitrice. Esiste anche”  la possibilità  di delegare”  un terzo a presentare le proprie istanze.

Per scaricare la circolare CNI :

Circolare CNI crediti

Stop a obbligo di comunicare la Pec entro ottobre per chi l’ha già  inviata a INI-PEC

I professionisti, le imprese”  e altri soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio non devono più inviare obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata se la loro PEC, non scaduta, è già  presente in INI-PEC.

La comunicazione era prevista al punto 6 del suddetto provvedimento, per tutti i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (decreto antiriciclaggio). Con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre scorso, l'Agenzia ha stabilito che questo adempimento non è sempre obbligatorio, ma che potrà  essere effettuato dall'Agenzia stessa, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.

INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti ( iscritti ad un albo istituito con una legge dello stato) presenti sul territorio italiano;”  l'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità  stabilite dalla legge.

Pec entro ottobre per chi l'ha già  inviata a INI-PECNiente più obbligo di comunicare l'indirizzo Pec al Fisco entro il 31 ottobre per intermediari e professionisti che l'hanno già  inviato all'Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Con la risoluzione n. 88/E l'Agenzia scioglie alcuni dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e, in un'ottica di semplificazione e ottimizzazione, alleggerisce gli adempimenti per i contribuenti interessati dalle nuove regole per il contrasto al riciclaggio e agli illeciti internazionali. Per chi è già  presente negli elenchi INI-PEC, scompare così l'obbligo previsto dal provvedimento dell'8 agosto scorso in materia di monitoraggio fiscale.

Più scambio d'info tra gli Enti, meno vincoli per i contribuenti – L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata raccoglie tutti gli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano e può essere consultato liberamente da parte delle pubbliche amministrazioni. Proprio grazie alla condivisione dei dati tra i due enti, l'Agenzia può acquisire direttamente le informazioni dall'INI-PEC, evitando così di appesantire gli obblighi per i contribuenti.

Inoltre, l'Agenzia può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica certificata già  comunicati sulla base dei protocolli d'intesa sottoscritti con altri organismi associativi.

Chi sono i professionisti all'appello via Pec – L'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco interessa gli intermediari finanziari e coloro che esercitano attività  finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, oltre che i soggetti previsti dall'art.14 del decreto legislativo n. 231/2007. All'interno di questa platea interessata dalle nuove regole per il monitoraggio fiscale, l'adempimento è cancellato per tutti coloro che hanno già  comunicato in passato l'indirizzo Pec attraverso le modalità  illustrate, quindi all'INI-PEC o direttamente alle Entrate in base ad intese con altri organismi associativi.

Obbligo ancora presente se la Pec è assente – L'obbligo di segnalare al Fisco la Pec entro fine mese resta in piedi per tutti coloro che non sono tenuti a comunicare l'indirizzo all'Indice nazionale o che non rientrano in uno degli organismi associativi che hanno stipulato intese con le Entrate. A questo proposito, l'Agenzia Ufficio Stampa ricorda che per comunicare la Pec secondo le modalità  dettate al punto 6 del provvedimento dell'8 agosto scorso occorre utilizzare il tracciato record disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con il codice operatore n. 16.

Pec entro ottobre per chi l'ha già  inviata a INI-PECRISOLUZIONE N. 88/E