Bando Tipo Anac

Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici

Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso

bando tipoIn attuazione dell'art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice), l'Autorità  ha elaborato il primo modello (bando-tipo) per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari d'importo superiore a 150.000 euro, per i quali vige il sistema unico di qualificazione previsto dal d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207. ” 

Il bando–tipo ha lo scopo di guidare e semplificare la complessa attività  di predisposizione della documentazione di gara da parte delle stazioni appaltanti e di ridurre il contenzioso connesso, soprattutto, alla previsione nei bandi di cause di esclusione che non trovano fondamento normativo nell'art. 46, comma 1-bis, del Codice.

Il modello, predisposto a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consiste in uno schema di disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando per l'affidamento degli appalti di sola esecuzione, da aggiudicarsi mediante la procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del Codice.

Il modello è accompagnato da una nota illustrativa in cui sono riportate le indicazioni operative per la corretta gestione della procedura di gara e sulle modalità  di utilizzo del modello.

Lo schema di disciplinare tiene conto delle modifiche normative apportate dal d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 alle modalità  di partecipazione in RTI e al sistema di qualificazione, mediante il rinvio alla nuova elencazione delle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie super-specialistiche prevista dalla citata norma.

Trascorsi 12 mesi, durante i quali le stazioni appaltanti potranno formulare osservazioni e commenti, il modello sarà  sottoposto a verifica di impatto della regolazione come previsto dall'apposito Regolamento dell'Autorità .

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bando tipoBando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici

Interpelli ministero, Corsi amministratori condomini

“» Corsi amministratori condomini, Regolamento” 
DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140
“» Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” 
Ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
“» Interpretazione dell'articolo 3, commi I e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n 177” 
INTERPELLO N. 23/2014
“» Dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'azienda” 
INTERPELLO N. 22/2014
“» Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 
INTERPELLO N. 21/2014
“» Quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” 
INTERPELLO N. 20/2014
“» Aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza” 
INTERPELLO N. 19/2014
“» Visite mediche al di fuori degli orari di servizio” 
INTERPELLO N.18/2014
“» Quesito relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” 
INTERPELLO N.17/2014
“» Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” 
Unione Sindacale di Base dei VV.F.

Corsi amministratori condomini, Regolamento

DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140Corsi amministratori condomini DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140.
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità  per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

Finalita' della formazione e dell'aggiornamento
” 
Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire”  i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e”  di”  sicurezza degli edifici;
b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle”  competenze appena” ” ”  indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio”  e”  l'approfondimento”  individuale”  quali presupposti per un esercizio professionale di qualita'.

Il corso di formazione iniziale si svolge secondo”  un”  programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base”  a”  quanto specificato al comma 3. Il corso di”  formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola,”  nella”  misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che”  prevedono esercitazioni pratiche.

Gli”  obblighi”  formativi”  di”  aggiornamento”  hanno”  una”  cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15″  ore”  e riguarda elementi in”  materia”  di”  amministrazione”  condominiale,”  in relazione”  all'evoluzione” ”  normativa, giurisprudenziale” ”  e” ”  alla risoluzione di casi teorico-pratici.

I corsi di”  formazione”  e”  di”  aggiornamento”  contengono”  moduli didattici attinenti”  le”  materie”  di”  interesse”  dell'amministratore, quali:

a) l'amministrazione condominiale, con”  particolare”  riguardo”  ai compiti ed ai poteri dell'amministratore;
b) la”  sicurezza”  degli”  edifici,”  con”  particolare”  riguardo”  ai requisiti di staticita' e di”  risparmio”  energetico,”  ai”  sistemi”  di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti”  idrici,”  elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla”  verifica”  della”  manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c)”  le”  problematiche”  in”  tema”  di”  spazi”  comuni,” ”  regolamenti condominiali,”  ripartizione”  dei”  costi”  in”  relazione”  alle”  tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio”  degli edifici ed alla proprieta' edilizia;
e)”  la”  normativa”  urbanistica,”  con”  particolare” ”  riguardo” ”  ai regolamenti”  edilizi,” ”  alla” ”  legislazione” ”  speciale” ”  delle” ”  zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione”  ed”  alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed”  il”  contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilita'.

L'inizio di”  ciascun”  corso,”  le”  modalita'”  di”  svolgimento,i nominativi”  dei”  formatori”  e”  dei”  responsabili” ”  scientifici” ”  sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data”  di”  inizio del”  corso,”  tramite”  posta”  certificata, all'indirizzo di posta elettronica”  che”  verra'”  tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.

Il corso di formazione e di”  aggiornamento”  puo'”  essere”  svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che”  si”  svolge”  nella sede individuata dal responsabile scientifico.

DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140DECRETO 13 agosto 2014 , n. 140

Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Linee guida 231 Confindustria 2014

231Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità  degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità  autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità  penale della persona fisica.

In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività .

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

Perciò da oltre dieci anni Confindustria si propone, mediante le presenti Linee Guida, di offrire alle imprese che abbiano scelto di adottare un modello di organizzazione e gestione una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231.

Tuttavia, data l'ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà  associativa di Confindustria e la varietà  di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico. Le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà  operative.

Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità  astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività  dell'impresa è rimesso alla libera valutazione”  del”  giudice.”  Questi”  compie”  un”  giudizio”  sulla”  conformità ”  e”  adeguatezza”  del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito.

In questa prospettiva, è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l'impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.

Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione.
Esso deve vivere nell'impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.

L'auspicio che sospinge il presente lavoro e, in particolare, la revisione compiuta nel 2014, è che le soluzioni indicate nelle Linee Guida continuino a ispirare le imprese nella costruzione del”  proprio”  modello”  e”  che,”  d'altra”  parte,”  la”  giurisprudenza”  valorizzi”  i”  costi”  e”  gli”  sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231.

La redazione delle Linee Guida di Confindustria non preclude alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell'art. 6 del decreto 231. In tal caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali, i Codici possono approfondire determinati contenuti in considerazione delle peculiarità  che riguardano gli specifici settori e contesti territoriali di riferimento e fornire alle imprese, ad esempio, indicazioni più dettagliate rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231CASE STUDY 231

Sicurezza impianti a fune, Addetti PS, Check List

“» I datori di lavoro devono conservari gli attestati
Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte
“» Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014
“» Contributi a fondo perduto per frigoristi e alimentaristi – Bando 2014
Commercio di Savona
“» Applicazione di tecnologie avanzate e la salvaguardia dell'ambiente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso
“» Poletti, riformare la formazione è necessario
disegno condiviso a livello nazionale
“» Sicurezza impianti a fune
Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288
“» Vademecum per gli addetti al primo soccorso e alle emergenze nelle scuole dell'infanzia
la gestione delle emergenze nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
“» Relazione tra l'uso dei telefoni cellulari e i tumori cerebrali
Lo studio CERENAT
“» Infortuni e malattie professionali Opuscolo INAIL
Cosa sono, cosa fare, quali sono i tuoi diritti
“» Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro
circolare n. 46 del 30 settembre 2014
“» Suva pubblicazioni settembre 2014
Liste di controllo, Scheda tematica

I datori di lavoro devono conservare gli attestati

I datori di lavoro devono conservari gli attestatiCon la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.81/08 devono “ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione

Nella fattispecie, un datore di lavoro “è stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Belluno del reato ex art. 55 co. 5 lett. c), d.Lvo 81/08, in relazione all'art. 37 co. 1 stesso decreto, perché,quale titolare della R. Srl non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall'infortunato E.V., con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.

Il datore di lavoro, condannato dal Tribunale, ricorre in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la “non necessità  della prova scritta da parte del datore di lavoro della avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011“.

La Cassazione rigetta il ricorso ed afferma la necessità  che tale prova scritta venga fornita dal datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “è il R. che doveva fornire la prova sulla formazione del V. per i seguenti motivi:
– i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
– la mancata produzione da parte del R. della relativa documentazione non è giustificata.”

Poi, prosegue la Corte, “del pari, non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all'epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il co. 2 dell'art. 37 del citato decreto rimette alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità  della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.

La compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:
– il d.lvo 81/08, all'art. 37 co. 2 rimette all'accordo Stato-Regioni le modalità , come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore-dipendente;
– l'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità  di esecuzione, laddove dispone che '”in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità  di svolgimento dei corsi.”

Sentenza

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 settembre 2014, n. 37312 – Mansione di boscaiolo e mancata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fatto

G.R. è stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Belluno del reato ex art. 55 co. 5 lett. c), d.Lvo 81/08, in relazione all'art. 37 co. 1 stesso decreto, perché, quale titolare della R.L. srl non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall'infortunato E.V., con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.

Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità  dell'imputato per il reato ad esso contestato, condannava lo stesso alla pena ritenuta di giustizia.

Propone ricorso per cassazione la difesa del R. con i seguenti motivi:

– violazione degli artt. 27, co. 2 Cost., 192 e 533 cod.proc.pen., non potendosi ascrivere all'imputato l'onere di provare la propria innocenza, in quanto è l'accusa che deve fornire la prova della colpevolezza del prevenuto;

– vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di emergenze istruttorie atte a suffragare la tesi dell'accusa e, quindi, a riconoscere la colpevolezza dell'imputato;

– violazione di legge sostanziale in punto di non necessità  della prova scritta da parte del datore di lavoro della avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011;

– vizio di motivazione con riferimento all'art. 31, d.Lvo 81/08, norma inconferente ed estranea al capo di imputazione;

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il vaglio di legittimità , a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza del reato contestato e alla ascrivibilità  di esso in capo al prevenuto.

Il primo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento, rilevato che è il R. che doveva fornire la prova sulla formazione del V. per i seguenti motivi:

– i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

– la mancata produzione da parte del R. della relativa documentazione non è giustificata.

Del pari, non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all'epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il co. 2 dell'art. 37 del citato decreto rimette alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità  della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.

La compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:

– il d.lvo 81/08, all'art. 37 co. 2 rimette all'accordo Stato-Regioni le modalità , come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore-dipendente;

– l'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità  di esecuzione, laddove dispone che '”in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità  di svolgimento dei corsi. Conseguentemente, il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.

Il contestato richiamo all'art. 31, fatto dal decidente, anche a considerarsi errato, risulta inconferente ai fini del decidere sulla responsabilità  del R.

Le emergenze istruttorie hanno consentito al giudice di merito di rilevare l'assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività  alla quale era stato destinato, conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il R. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , lo stesso deve, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., essere condannato al pagamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs.81/08 devono Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312

Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014

Con il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014 è stato pubblicato il nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014.

Se ne dà  avviso sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2014.​

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodicheDecreto Dirigenziale del 29 settembre 2014