BONUS MOBILI 2013 – 2015

BONUS MOBILI 2013 – 2015

Vademecum operativo

BONUS MOBILI 2013 - 2015La presente guida è stata realizzata a cura di FederlegnoArredo, Federmobili Confcommercio Imprese per l'Italia, ANGAISA, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil a fini informativi e divulgativi e non può comportare specifiche responsabilità  per eventuali involontari errori o inesattezze.

Quanto riportato nel documento è pertanto da intendersi a uso puramente informativo. La guida viene redatta sulla base delle attuali conoscenze e alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi.

La Legge di Stabilità  2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 l'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto di arredi, materassi e apparecchi di illuminazione, il c.d. “Bonus Mobili”, con le medesime modalità  in vigore per l'anno 2014.

E' confermato anche per il 2015 il vincolo della “Riqualificazione del patrimonio immobiliare” (il c.d. “Bonus ristrutturazioni”, a sua volta agevolato dall'incentivo fiscale del 50%) come condizione indispensabile per ottenere il Bonus Mobili.

La Legge di Stabilità  ha ribadito che non vi è relazione tra l'importo portato in detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e l'importo portato in detrazione con il Bonus Mobili (fatto salvo il massimale di 10.000 euro già  previsto).

In altre parole: l'importo portato in detrazione per l'acquisto di arredi, materassi, apparecchi di illuminazione può essere anche superiore all'importo portato in detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

CHE COSA E' IL BONUS MOBILI

La Legge di Stabilità  2015, ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione IRPEF nella misura straordinaria del 50% (in luogo di quella ordinaria del 36%) per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro per unità  immobiliare (in luogo di quello ordinario di 48.000 euro).

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Scarica LibreOffice open source simile a Microsoft Office

LibreOffice è un pacchetto di applicazioni simile a Microsoft Office

Include un'applicazione per la scrittura di testi, una per la creazione di fogli di calcolo e una per produrre presentazioni.

Scarica LibreOffice open source simile a word

Ha ottenuto una notevole popolarità  perché è gratuito, non comporta complicazioni di gestione di licenze, è disponibile anche in italiano, scrive i documenti in un formato che è standard ISO ed è installabile su tutti i principali sistemi operativi (Windows, OS X, Linux; la versione Android è ancora sperimentale).

I membri di “The Document Foundation“, organizzazione responsabile dell'evoluzione di LibreOffice, hanno voluto svincolarsi dal progetto OpenOffice.org allontandandosi da Oracle. La società  guidata da Larry Ellison, in seguito all'acquisizione di Sun Microsystems, portata a termine ad aprile 2009, aveva messo nel proprio portafoglio anche OpenOffice.org.

Con l'intento di svincolare la suite opensource dagli interessi di qualsivoglia realtà  commerciale, la “Document Foundation” ha deciso di lanciare il progetto LibreOffice tentando, senza successo, di ottenere da Oracle i diritti sull'uso del nome OpenOffice.org.

LibreOffice, distribuito sotto licenza “copyleft” LGPL (“GNU Lesser General Public License“), estremamente permissiva, è utilizzabile in qualunque contesto lavorativo.

LibreOffice è una suite per ufficio formidabile; l'interfaccia pulita e i numerosi strumenti a disposizione vi consentono di liberare la vostra creatività  e aumentare la vostra produttività . Le diverse applicazioni disponibili rendono LibreOffice la migliore suite per ufficio Libera e Open Source sul mercato: Writer, l'elaboratore testi, Calc, l'applicazione per fogli elettronici, Impress, per creare presentazioni multimediali efficaci, Draw, l'aplicazione per il disegno e i diagrammi di flusso, Base, il front-end per database, e Math l'editor di equazioni.

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PUBBLICITA'

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Documento CNI sulle prestazioni occasionali

Documento CNI sulle prestazioni occasionali

Chiarimenti del Centro Studi sulle prestazioni occasionali

Documento CNI sulle prestazioni occasionaliIl Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri, con nota n.448, ha recentemente illustrato alcune considerazioni circa l'analisi e la ricostruzione della normativa esistente sulle prestazioni occasionali effettuate dai professionisti iscritti ad un Albo.

Il documento ha inteso offrire elementi utili di valutazione sulla definizione dalla “occasionalità ” della prestazione.

In relazione a ciò, il Consiglio Nazionale ha preso atto che tale documento, ma più in particolare il comunicato di accompagnamento, ha ingenerato il dubbio di un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività  professionale, tanto più in un momento di particolare difficoltà  per la libera professione.

Interpretazioni erronee date al contenuto del documento, infatti, hanno inteso lo stesso come “allargamento” della possibilità  di svolgimento del lavoro
occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente, senza limiti di tempo, di costo e di possesso di partita IVA.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale, ha prodotto una “Nota di chiarimento” allo scopo di evitare errate interpretazioni in merito allo svolgimento del lavoro occasionale, illustrando quali sono le condizioni necessarie affinché gli iscritti all'Albo che non esercitano regolarmente l'attività  di lavoro autonomo, possano svolgere attività  occasionali senza disporre di partita IVA.

Con tale nota si intende rispondere alle domande più frequenti poste dagli iscritti.

Documento CNI sulle prestazioni occasionaliCircolare CNI n. 488

Documento CNI sulle prestazioni occasionaliChiarimenti del Centro Studi sulle prestazioni occasionali

L’ADOZIONE DI CODICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE INTERNE

L'ADOZIONE DI CODICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE INTERNE

POLICY AZIENDALI

Il profilo giuslavoristico, il dettato normativo sulla tutela del dato e il d.lgs. 231/2001.Il Decreto Legislativo n. 231/2001 che disciplina la responsabilità  delle persone giuridiche (società , associazioni, enti) ha rappresentato un'assoluta innovazione nel quadro legislativo italiano, introducendo il principio secondo cui non solo i singoli ma anche gli Enti sono soggetti a responsabilità  penale e/o amministrativa per comportamenti tenuti dalle persone appartenenti alla loro struttura.

La responsabilità  in questione si fonda sostanzialmente sulla presunzione che il reato commesso da chi fa parte dell'ente – a qualsiasi livello – sia conseguenza d'inadeguatezza organizzativa e violazione dell'obbligo di vigilanza; tanto è vero che l'ente non risponde qualora dimostri di aver adottato un efficace modello organizzativo e di averne attribuito la vigilanza ad un organo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo (ODV-Organo di Vigilanza).

Detta disciplina, ma anche la crescente sensibilità  dell'opinione pubblica verso valori collettivi quali la trasparenza amministrativa e contabile, la correttezza commerciale, la tutela ambientale, le pari opportunità , ecc., inducono sempre più le aziende a soffermarsi sull'importanza di adottare una serie di codici e procedure interne che servano come esimente delle responsabilità  legali ma anche come strumento volto a garantire migliore organizzazione, con conseguenti vantaggi anche economici: vari studi hanno dimostrato che le disfunzioni, la disorganizzazione, la non esatta individuazione di compiti e responsabilità , la mancata regolamentazione nell'utilizzo degli strumenti aziendale (es. risorse informatiche) non solo aumentano il rischio di problemi legali, ma comportano altresì un innalzamento dei costi particolarmente rilevante sia in termini di mancata produttività  che di crescita delle spese di manutenzione e utilizzo delle risorse, oltre che danni di immagine e reputazione.

Avv. Paola Cerullo
Socio AGI- Avvocati Giuslavoristi Italiani


Il profilo giuslavoristico, il dettato normativo sulla tutela del dato e il d.lgs. 231/2001.L'ADOZIONE DI CODICI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE INTERNE

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Convegno
La gestione del Lavoratore e gli interventi aziendali
Il profilo giuslavoristico, il dettato normativo sulla tutela del dato e il d.lgs. 231/2001.

Milano, 13 marzo”  2015 ore 09.00

Palazzo Bovara – “sala Castiglioni” – corso Venezia 51

Il profilo giuslavoristico, il dettato normativo sulla tutela del dato e il d.lgs. 231/2001.Scopri di più

Accordo per la salute e la sicurezza sul lavoro

Inail e Ministero della Difesa–Segretariato generale e Direzione Nazionale degli Armamenti collaborano in materia di prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro

inailIl Presidente Inail, Massimo De Felice e il Generale di Corpo D'Armata, Enzo Stefanini hanno siglato un accordo per avviare iniziative in grado di incidere concretamente sui livelli di salute e sicurezza dei lavoratori della Difesa con particolare attenzione ai rischi da esposizione a fibre aerodisperse di amianto.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce attualmente uno degli ambiti più rilevanti delle politiche sociali europee come confermato dal nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, nel quale sono state individuate tra le principali sfide ed obiettivi per l'UE il miglioramento della prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali ed emergenti, con particolare attenzione alle patologie causate dall'amianto.

L'Accordo, promosso dal Ministero della Difesa- Segretariato generale e Direzione Nazionale degli Armamenti in coerenza con le direttive della Commissione europea, si pone l'obiettivo di sperimentare soluzioni pratiche in materia di prevenzione che contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Ministero della Difesa intende infatti fornire risposte integrate e di qualità  alle esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori potenzialmente esposti a fibre aerodisperse di amianto nell'ambito di siti, ambienti lavoro e aeromobili dei reparti delle Forze Armate.

L'Inail, che svolge le proprie funzioni anche attraverso studi nel campo della prevenzione e della valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, fornirà  assistenza e supporto specialistico circa le problematiche tecniche di igiene e sicurezza del lavoro avvalendosi del proprio laboratorio abilitato ad effettuare analisi sull'amianto.

L'Accordo prevede di:

• definire soluzioni inerenti problematiche tecniche di igiene del lavoro attraverso la partecipazione a riunioni, dibattiti, gruppi e commissioni di lavoro;
• effettuare studi ed approfondimenti in materia di promozione della salute ed igiene sanitaria e industriale anche attraverso appositi sopralluoghi;
• predisporre materiale informativo, pubblicazioni scientifiche e linee guida operative per la manipolazione, la bonifica e lo smaltimento di amianto;
• individuare e realizzare percorsi formativi per l'applicazione di corrette misure di igiene del lavoro in armonia con le linee guida elaborate.

Le modalità  organizzative e operative per lo svolgimento della collaborazione saranno affidate ad un Comitato paritetico di coordinamento, composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti, che predisporrà  i piani semestrali e annuali delle attività  e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici e organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dell'andamento delle attività .

fonte inail.it

Iva sugli omaggi

Iva Omaggio

Con l'articolo 30 del Dlgs 175/2014 (pubblicato il 28 novembre 2014 nella Gazzetta Ufficiale n. 277), è stata elevata a 50 euro la soglia di detassazione Iva sugli omaggi. La decorrenza della disposizione riguarda le operazioni effettuate dallo scorso 13 dicembre.

Prima della modifica normativa, la detrazione dell'Iva era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro (articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h), Dpr 633/1972).

iva omaggiCon l'entrata in vigore della nuova soglia di detraibilità , l'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti effettuati fino allo scorso 12 dicembre è detraibile se il valore unitario del bene non è superiore a 25,82 euro, mentre, per quelli effettuati dal 13 dicembre in poi, lo è se il valore del bene non supera 50 euro. In caso contrario, cioè in caso di valore unitario superiore a 25,82 euro, fino al 12 dicembre, ovvero a 50 euro, dal 13 dicembre, l'Iva è da considerare indetraibile.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni – Considerando che il D.Lgs. Semplificazioni Fiscali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90, a più di un mese dalla sua approvazione, avvenuta nel CDM del 30.10.2014, e' entrato in vigore il 13.12.2014. Pertanto, l'innalzamento della soglia esplicherà  la propria efficacia con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Di conseguenza:
• per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” entro il 12.12.2014 si applicheranno le vecchie regole, e dunque l'IVA sarà  indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 25,82;
• per gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati “effettuati” a partire dal 13.12.2014 si applicheranno le nuove regole, dunque l'IVA sarà  indetraibile per beni di importo unitario superiore ad euro 50,00.

L'efficacia dell'innalzamento della soglia per la detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni destinati a essere omaggiati ricompresi tra le spese di rappresentanza, è collegata al momento di effettuazione dell'operazione.

L'art. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 sancisce che per i beni mobili il momento di effettuazione dell'operazione corrisponde alla data della consegna o spedizione delle merci, sempre tenendo conto di acconti e fatturazione anticipata che fanno sorgere autonomamente il debito dell'imposta al pagamento e alla data di emissione della fattura (art. 6. co. 4, D.P.R. 633/1972), limitatamente all'importo pagato o fatturato alla data della fattura o a quella del pagamento.

Da tener ben presente, duque, che:
– per i beni consegnati o spediti entro il 12.12.2014;
– in caso di fattura emessa anticipatamente (prima del 13 dicembre 2014) ma riferite a beni consegnati all'azienda dal 13 dicembre;
– e per i beni destinati ad essere omaggiati pagati entro il 12.12.2014;

Non si potrà  detrarre l'Iva per i beni con costo unitario tra 25,83 euro a 50 euro, dato che la nuova soglia di 50 euro, che consente l'integrale detraibilità  dell'IVA, esplicherà  i propri effetti sugli acquisti effettuati a partire dal 13.12.2014.

Le modifiche che l'art. 30 ha apportate al D.P.R. n. 633/1972 riguardano:
– l'art. 2, comma 2, n. 4), concernente il trattamento delle cessioni di beni a titolo gratuito
– l'art. 3, comma 3, primo periodo, concernente il trattamento delleprestazioni di servizi a titolo gratuito
– l'art. 19-bis1, comma 1, lettera h), concernente l'indetraibilità  dell'imposta sulle spese di rappresentanza, eccettuate quelle relative ai c.d. “piccoli omaggi”.

Dette modifiche consistono esclusivamente nella sostituzione delle parole “a lire cinquantamila” con “ad euro 50”, sicché nulla cambia, per il resto, in merito al trattamento delle operazioni gratuite. In particolare, la disciplina nazionale degli omaggi – non del tutto coincidente con quella prevista dall'art. 16 della direttiva n. 2006/112/CE per i “prelievi” di beni dall'impresa per effettuare regali di scarso valore – rimane la seguente:
a) l'imposta assolta per l'acquisto di beni da omaggiare come spese di rappresentanza non è detraibile, eccetto che per i beni di costo unitario non superiore a 50 euro
b) sono imponibili le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività  propria dell'impresa, salvo che non sia stata operata, al momento dell'acquisto, la detrazione dell'imposta
c) sono altresì imponibili le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni non rientranti nell'oggetto dell'attività  dell'impresa, se di costo unitario superiore a 50 euro, salvo che non sia stata operata, al momento dell'acquisto, la detrazione dell'imposta (questa fattispecie di imponibilità  è difficilmente realizzabile per effetto della previsione di indetraibilità  sub a)
d) non sono imponibili le cessioni gratuite aventi ad oggetto beni non rientranti nell'oggetto dell'attività  dell'impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro; queste cessioni, dunque, sono totalmente sgravate dell'IVA, in quanto è ammessa la detrazione “a monte” e non è dovuta l'imposta “a valle”.

Modifica IVA per E-commerce

Modifica IVA per E-commerce

Dal 1″° gennaio 2015 diventa operativo il nuovo regolamento UE in materia di imposizione sul valore aggiunto (IVA) e sulle implicazioni dell'applicazione tra i paesi membri dell'Unione Europea. L'adesione al regolamento è facoltativa anche se può portare interessanti semplificazioni e vantaggi per gli “esportatori” abituali e, comunque, non è escluso potrà  prevedere una applicazione più ampia.

Modifica IVA per E-commercePer effetto delle modifiche previste dalla direttiva 2008/8/Ce, dal 1″° gennaio 2015 il luogo delle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici (es. e-book), di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, nei confronti di privati consumatori stabiliti nell'Ue (rapporti B2C), non è più il paese di stabilimento del fornitore, bensì quello del destinatario. L'impresa, pertanto, non deve più applicare l'Iva con l'aliquota vigente nel proprio stato, ma le aliquote dei vari paesi in cui sono stabiliti i clienti: sugli e-books venduti a consumatori italiani, per esempio, i fornitori, ovunque stabiliti, pagheranno l'Iva del 4%.

Si tratta di una regola applicabile a tutte le prestazioni di commercio elettronico diretto di natura transfrontaliera, con ciò intendendosi la cessione di beni digitali per mezzo di una rete elettronica ad un consumatore che risiede in uno Stato diverso da quello ove ha la propria sede il professionista.

Quali sono i soggetti interessati ?

Se avete uno store tramite il quale vendete solo a clienti della vostra stessa nazione non dovete preoccuparvi di nulla: applicate già  le corrette aliquote IVA del vostro paese. In questo caso non cambia nulla.

Se invece vendete anche a clienti in altri paesi dell'Unione Europea ci sono alcune considerazioni da fare:

Il nuovo regolamento trova applicazione solo per i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione o elettronici (commercio elettronico diretto): vendita di servizi per la creazione di siti web, licenze per componenti o plug-in di varie piattaforme, offerta di prodotti downloadabili (libri, musica, video, servizi di e-learning ecc.)

Nei rapporti con la clientela le nuove norme si applicano solo alle transazioni B2C ovvero nei confronti delle vendite a privati dell'UE che non si sono identificati come soggetti passivi IVA (ovvero non hanno fornito un codice di partita IVA).

Cosa cambia ?

Fino ad oggi il venditore ha sempre applicato il regima IVA del proprio paese (fatta eccezione per le vendite B2B), ovvero l'aliquota IVA del venditore. I venditori che decideranno di aderire e conformarsi al nuovo regime applicheranno l'aliquota IVA del paese dell'acquirente. Quindi, anzichè gestire una sola aliquota IVA, il venditore dovrà  ora preoccuparsi di conoscere, ed applicare, le aliquote IVA di ognuno dei paesi UE dove vende (o intende vendere) i propri prodotti. Se da un lato questa nuova impostazione può sembrare tecnicamente onerosa per i venditori (e lo è) dall'altro farà  guadagnare nuova competitività  sul prezzo dal momento che l'applicazione dell'IVA viene resa “neutrale”. Ad oggi l'italia è il paese con una delle aliquote più alte e, per esempio, sconta almeno un paio di punti di svantaggio rispetto a quella della Germania.

Il venditore quindi potrà  applicare aliquote diverse e dovrà  comunicare trimestralmente al proprio paese (per gli italiani all'Agenzia delle entrate) gli imponibili e le imposte applicate per le vendite UE e successivamente il paese del venditore comunicherà  agli altri stati membri gli importi IVA a debito applicati per le corrette compensazioni.

L'adozione di questo criterio, peraltro già  vigente per i servizi elettronici resi da imprese extra Ue, elimina la distorsione concorrenziale a vantaggio delle imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse.

Per gli” e-books :

Art. 667 Legge di stabilità 
Ai fini dell'applicazione della tabella A,”  parte”  II,”  numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica”  26″  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da”  considerare”  libri tutte le”  pubblicazioni”  identificate”  da” 
codice”  ISBN”  e”  veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Tabella A,”  parte”  II,”  numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica”  26″  ottobre 1972, n. 633

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;