Buone prassi , sicurezza e videosorveglianza

Fonte CGIL

Pubblichiamo il testo della pronuncia emanata negli scorsi giorni, la prima relativa all'argomento delle buone prassi dopo l'emanazione del D.Lgs. 81.

La decisione del Giudice del lavoro di Roma, sulla “buona prassi” in materia di videosorveglianza, precisa che la “validazione” delle “buone prassi” “non ha valenza autoritativa e, come tale, non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori”.

Sicché, (…) “il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà  sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà  comportamenti (…) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà  siffatti comportamenti”.

L'atto di validazione della buona prassi rimarrebbe, pertanto, “privo di effetti se contra legem”. In pratica, in questa sua parte, e nella sostanza, la decisione del Giudice del lavoro dice che la validazione come “buona prassi” non può consentire alla videosorveglianza, nelle singole imprese, di superare né l'art. 4 St. lav. né la legge sulla protezione dei dati, dovendosi la conformità  a tale legislazione, ed in genere ai diritti dei lavoratori, essere valutata volta a volta.

Tutto ciò considerato, ci sentiremmo di consigliare”  di valorizzare il contenuto positivo della decisione, dando la massima diffusione alla necessità , chiaramente affermata dal Giudice del lavoro, che la videosorveglianza, prima di essere svolta e nonostante la sua validazione come “buona prassi”, sia verificata in ogni singola situazione come conforme a legge e non lesiva dei diritti dei lavoratori

Uff.giuridico_Cgil_su_buona_prassi_BS.pdf

Sentenza_buona_prassi_videosorveglianza_BS.pdf

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