Accesso ai documenti amministrativi

accesso ai documenti amministrativi
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Accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Schema di regolamento

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Consiglio di Stato, parere 4 giugno 2007 n. 2148
Lo schema in esame stato predisposto in ricognizione dei compiti attualmente spettanti alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed essendosi ritenuto di poter sopprimere la competenza che le attribuita dagli articoli 18, comma 1, e 27, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che prevedono, rispettivamente: 1) che le amministrazioni comunicano alla Commissione le misure organizzative adottate idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, 2) di presentazione di atti e di documenti da parte di cittadini e di pubbliche amministrazioni, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e che, in caso di prolungato inadempimento di tale obbligo, le misure di cui sopra sono adottate dalla Commissione. Si tratta infatti dell'unica competenza scarsamente esercitata dalla Commissione in quanto non strettamente attinente al diritto di accesso.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Cancellazione ipoteca mutui immobiliari

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 di ieri 29 maggio i due provvedimenti con le disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
Si tratta del decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del Territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia recante “Istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.” e del Provvedimento 25 maggio 2007 dell’Agenzia del Territorio recante “Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall’articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.”
Come già preannunciato ieri dal 2 giugno diventano operative, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari.
E’, quindi, previsto che la cancellazione delle ipoteche venga effettuata l’estinzione ope legis dell'ipoteca non appena si sia verifica l’estinzione del debito contratto con istituti di credito, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria; l’ipoteca viene cancellata, quindi, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

Nell’articolo 3, comma 2 del provvedimento è prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato “A” del provvedimento stesso, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale.
Fino al 4 luglio 2007, i creditori che comunicano l'impossibilità tecnica a redigere le comunicazioni con le modalità di cui al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea, utilizzando il modello di cui all'allegato “B” del provvedimento precisando che la sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato “B” deve essere autenticata, anche con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal responsabile del servizio di pubblicità immobiliare competente, o da persona da questi delegata.

Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore stesso.

Codice appalti: scadenze in vista

Mancano poco più di due mesi all’entrata in vigore delle norme del codice dei contratti sospese con il Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 recante “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62” che ha introdotto alcune modifiche formali e di dettaglio nel Codice dei contratti e che ha rinviato all’1 agosto 2007 l’entrata in vigore di alcuni importanti istituti del Codice stesso tra i quali ricordiamo: – l’appalto integrato nei settori ordinari (art. 53, commi 2 e 3); – il dialogo competitivo (art. 58); – l’accordo quadro nei settori ordinari (art. 59); – l’ampliamento della trattativa privata ( artt. 56 e 57); – le centrali di committenza (art. 33); – l’abrogazione del criterio per l’aggiudicazione dei contratti relativo alla maggiore entità di lavori e servizi che il general contractor si impegna a subaffidare a terzi (art. 177, comma 4, lettera f). Ricordiamo che dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio scorso di un secondo decreto correttivo che per diventare legge dello Stato dovrà superare i passaggi alla Conferenza Stato-Regioni, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari ma che ha già incassato il primo “NO” della Conferenza delle Regioni.
Con la bocciatura del secondo decreto correttivo continua, dunque, il braccio di ferro tra il Governo e e le Regioni e l’oggetto del contendere riguarda, in primo luogo, la revisione delle competenze, contenuta nell’articolo 4 del Codice stesso.
Le Regioni, infatti, chiedono che il problema sia esaminato e risolto senza attendere il verdetto della Corte costituzionale, il cui intervento è stato richiesto dalle stesse autonomie che impugnarono il D.Lgs. n. 163/2007 all’indomani della sua approvazione e che è atteso per il 23 ottobre 2007.

Ci chiediamo quali siano gli intendimenti del Ministro delle Infrastrutture Antonio di Pietro che deve confrontarsi nei prossimi due mesi con importanti scadenze quali, appunto:

  • l’entrata invigore, ameno di ulteriori proroghe delle norme sospese con il D.Lgs. n. 163/2006;
  • l’emanazione entro l’1 luglio 2007 del Nuovo Regolamento che sostituirà l’attuale Regolamento della legge n. 109/1994 (D.P.R. n. 554/1999) in atto ancora utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del nuovo Codice degli appalti;
  • l’emanazione del nuovo capitolato generale d’appalto.

Siamo certi, però, che il Governo non riuscirà a mantenere gli impegni assunti e che tutti gli operatori del settore (enti appaltanti, professionisti ed imprese) dovranno continuare ad operare utilizzando il Regolamento ed il Capitolato generale a suo tempo predisposti per la legge n. 109/1994 generando una serie di problemi che sfociano in contenziosi o in istanze di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 indirizzate all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che da gennaio di quest’anno ad oggi è dovuta intervenire con ben 140 determinazioni alla media di circa una al giorno.

Ma speriamo di sbagliarci ed attendiamo un semplice segnale da parte del Ministro che si pronunci su come intende operare in merito alle norme rinviate e che precisi le date in cui saranno pronte le bozze del nuovo regolamento e del nuovo capitolato generale .

CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007 la circolare 1 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della segnalazione della Commissione Europea circa le numerose violazioni della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici ed allo scopo di prevenire l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, definisce i principi e le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.
In particolare, la Commissione europea aveva rilevato numerosi casi in cui le stazioni appaltanti italiane hanno utilizzato requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità come criteri per individuare l’offerta economicamente vantaggiosa, violando, così, l’art. 44 comma 1 della direttiva 2004/18/CE che dispone: L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.
Sebbene l’accertamento dell’idoneità degli offerenti, ovvero la selezione iniziale, e l’aggiudicazione dell’appalto possono avvenire contemporaneamente, è da sottolineare che le due fasi sono regolamentate da norme differenti. In particolare, la fase di selezione iniziale viene effettuata in base alla capacità economica e finanziaria (art. 47), alle capacità tecniche e professionali (art. 48), a norme di garanzia di qualità (art. 49), a norme di gestione ambientale (art. 50), documenti e informazioni complementari al fine di integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati (art. 51), oppure in base all’iscrizione a elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato (art. 52).

Per quanto concerne l’aggiudicazione dell’appalto, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:
a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile utilizzare diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto in questione, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;
b) esclusivamente il prezzo più basso.
L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, precisare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce un peso a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Qualora tale ponderazione risulti impossibile per ragioni dimostrabili, è necessario indicare nel bando di gara o nel capitolato d’appalto o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri. L'esperienza o a qualifica professionale e, in generale, la capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza), in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. Ma tali elementi non devono essere presi in considerazione nel valutazione dell’offerta, che deve, altresì, essere effettuata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto.

Chi deve redigere il POS e chi no

Il D.Lgs. 494/96 [art. 9 comma 1 lett. c)bis] e il D.P.R. 222/03 (art. 6) prevedono l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per “ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici”. L'obbligo di redazione del POS ricorre esclusivamente per le imprese che eseguono i lavori elencati nell’Allegato 1 al D. Lgs. 494/96, dove non rientrano le forniture a piè d’opera di attrezzature e/o materiali. Quindi le aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile, che non svolgono una partecipazione diretta all'esecuzione dei lavori, non devono elaborare il POS e dovranno rispettarne le disposizioni (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni). Le imprese esecutrici, destinatarie delle forniture, da parte loro, sono tenute a fornire alle aziende fornitrici tutte le informazioni utili ad attuare le opportune misure di sicurezza, rendendo disponibili anche i piani di sicurezza del cantiere (POS, PSC o PSS, quando previsti).

Rapporto di sicurezza


Rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti e per le modifiche con aggravio del livello di rischio

Lettera circolare 6 maggio 2007, Prot.n. DCPST/A4/RS/1700

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevezione e la sicurezza tecnica – Area rischi industriali ha emanato il 6 maggio una Lettera circolare con l'intento di porre l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti per l'attività che i Comitati Tecnici Regionali sono chiamati a svolgere nel corso dei procedimenti di valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a nuovi stabilimenti ed a modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'art.21, comma 3, del D.Lgs.334/99 e s.m.i., operazioni che i Comitati Tecnici svolgono nel settore del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Tra gli elementi approfonditi si sottolinea l'importanza del rispetto dei principi della trasparenza e della privacy riguardo ai procedimenti per la valutazione del rapporto di sicurezza; vengono evidenziati i legami dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza ed i procedimenti di formazione dello strumento urbanistico e di valutazione di impatto ambientale nonché le competenze regionali in materia di accessibilità del rapporto di sicurezza alla popolazione interessata, come unica autorità competente a ricevere eventuali richieste di accesso agli atti ed ai dati relativi al rapporto di sicurezza anche ai fini dell'espressione del parere di cui all'art.23 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Edilizia, il software per trasmettere le Dia

12/02/2007 – È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la versione 1.0 del pacchetto Edilizia per il sistema operativo Windows – EDIL10.exe, pubblicato a seguito dell’obbligo disposto dal provvedimento del 2 ottobre 2006, che impone ai Comuni di trasmettere, esclusivamente in via telematica, tramite il canale di cui ci si avvale per l'invio delle dichiarazioni e utilizzando la relativa abilitazione: i dati relativi a dichiarazioni di inizio attività, permessi di costruire e altri atti in materia di edilizia rilasciati ai sensi del Dpr 380/2001 e successive modificazioni. Questa comunicazione conterrà dati relativi all'ente dichiarante, agli esecutori e ai progettisti delle opere. Il programma si affianca al precedente Licenze 2.0 (trasmissione da parte degli uffici pubblici dei dati e delle notizie concernenti le concessioni, autorizzazioni e licenze e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari), permettendo di comunicare i dati relativi ai codici: R1 – Rilascio delle concessioni (beneficiari) R2 – Rilascio delle concessioni (progettisti) R3 – Atti di cessazione, previsti nel decreto del 17 settembre 1999. La comunicazione va effettuata relativamente a denunce ricevute e atti emessi a partire dall'anno 2005. Per il primo invio – relativo al 2005 – la scadenza è fissata al 28 febbraio 2007, a regime sarà il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all'anno solare precedente, a partire dal 2006.