Sicurezza nei cantieri: segnalazione dell’Authority

02/02/2007 – L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in collaborazione con soggetti pubblici e associazioni competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha svolto un’indagine sulla sicurezza nei cantieri.
Nel corso dell’indagine sono emerse alcune criticità nell’applicazione della disciplina di validazione dei piani di sicurezza e della verifica delle strutture provvisionali.

L’Authority ha quindi trasmesso al Governo e al Parlamento un atto di segnalazione relativo alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. È stato rilevato – si legge nel documento – che la stesura dei piani di sicurezza è attuata in maniera automatizzata sulla base dell’elenco dei lavori o dei computi metrici senza una particolare attenzione allo specifico cantiere.

Per quanto riguarda le opere provvisionali – inoltre – , si è potuto constatare che in alcuni casi queste assolvono, da un punto di vista statico, ad una funzione analoga a quella delle opere definitive, con la conseguenza che il diverso regime normativo che disciplina le suddette strutture appare immotivato e, in ogni caso, presenta ricadute negative in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 554/99, è stato rilevato che il Regolamento non prevede una specifica verifica dei contenuti all’atto della validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento (art. 47, DPR 554/99). Questa disposizione pone la validazione degli elaborati riguardanti i piani di sicurezza in una posizione di secondaria importanza rispetto ai rimanenti elaborati del progetto esecutivo.

In conclusione, l’Autorità auspica che il Parlamento ed il Governo, nel riesaminare le normative vigenti in materia di opere provvisionali e di sicurezza nei cantieri, tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni al fine di assicurare idonei livelli di sicurezza degli addetti ai cantieri. In particolare si ritiene opportuna l’introduzione di una specifica norma sulle opere provvisionali di rilevante importanza statica che stabilisca la verifica strutturale prima del loro utilizzo.

Protezione dal rumore, D.Lgs. 195/06

Il Consorzio Infotel ha provveduto alla creazione del Software Sicurtool (Modulo Rumore) che consente la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore, ai sensi del D. Lgs. 195/06. Il testo punta a riorganizzare la normativa vigente in materia – coordinando le numerose norme nazionali e comunitarie che si sono accumulate in 50 anni di legislazione – e a semplificare gli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro. Sono entrate in vigore il 14 dicembre scorso, le nuove disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, introdotte dal Decreto legislativo n. 195 del 10 aprile 2006. Il DLgs 195/2006 integra il Dlgs 626/94, in attuazione della direttiva europea 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori al rumore. Il valore limite di esposizione è fissato a 87 dB(A), contro i precedenti 90 dB(A), mentre la pressione acustica di picco non deve superare i 140 dB(C) Oltre ad abbassare i valori massimi di esposizione, le nuove norme fissano gli obblighi del datore di lavoro: la valutazione del rischio sulla base del livello, del tipo e della durata dell'esposizione, dei valori limite previsti, degli effetti derivanti da interazioni fra rumore, sostanze ototossiche e vibrazioni, delle informazioni sanitarie e di quelle reperibili nella letteratura scientifica, nonché della disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.

Sostenibilità in edilizia: in arrivo una norma UNI

Il progetto di norma internazionale ISO/DIS 15392 “Sustainability in building construction – General principles” ha raggiunto la fase di inchiesta pubblica. Il Consorzio Infotel ha messo a punto il Software Unico Edilizia . Gli argomenti legati allo sviluppo sostenibile sono di interesse globale; anche il settore dell'edilizia e delle costruzioni in genere ne è coinvolto, in modo particolare per i seguenti motivi: – è un settore chiave all'interno dell'economia nazionale; – è uno dei settori industriali più grandi, con relative conseguenze in termini di impiego, importanza economica e impatto ambientale; – la qualità degli edifici residenziali e delle infrastrutture è fondamentale nel determinare la qualità della vita; – i lavori di costruzione contribuiscono alla trasformazione dell'ambiente e implicano un considerevole utilizzo di energia e materiali, generando una considerevole quantità di rifiuti. Per l'applicazione del concetto di sostenibilità ad edifici specifici, è necessario far convergere le preoccupazioni a livello globale e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, oltre alle richieste e ai requisiti in termini di funzionalità, efficienza ed economicità del prodotto. Ad oggi le diverse parti interessate hanno prospettive e soluzioni differenti. I lavori di elaborazione dell'ISO/DIS 15392 sono seguiti, a livello internazionale, dall'ISO/TC 59/SC 17 e – come interfaccia nazionale – dal Gruppo di lavoro “Sostenibilità in edilizia” della commissione Processo edilizio dell'UNI.

Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Reverse charge

Con la circolare n. 37/E del 29 dicembre l'agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di applicazione del reverse charge nel settore dell'edilizia. Le nuove modalità di fatturazione sono in vigore dal 1° gennaio. Reverse charge senza doppioni È scattato il meccanismo del reverse-charge nel settore dell'edilizia. L'inversione contabile, prevista dalla Finanziaria, interessa tutti i contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofin (codici da 45.11.0 a 45.50.0). L'agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 29 dicembre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 30 dicembre), ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere da un contribuente la cui attività rientra nella sezione delle attività economiche Atecofin (2004). Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra tra quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile. Occorre, quindi, fare molta attenzione al meccanismo di applicazione dell'imposta (normale o reverse-charge), verificando l'effettiva attività svolta dal prestatore. Il prestatore Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero. Pertanto il prestatore: – deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6; – può detrarre l'imposta assolta a “monte” sugli acquisti e sulle importazioni inerenti all'attività; – può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), così come modificato dall'articolo 35, comma 6-bis, del Dl 223/06. Appaltatore o subappaltatore Nelle operazioni soggette a Iva con regime dell'inversione contabile il committente che riveste la qualifica di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato deve: – integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta; – annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione. Anche se la circolare 37/2006 non ne parla, si deve ritenere possibile evitare la duplice formalità di numerazione e registrazione. Il committente potrebbe attribuire alla fattura una sola numerazione valida sia come acquisto sia come vendita ed eseguire una sola annotazione del documento in un unico registro sezionale. La risoluzione 144/E dell'8 settembre 1999 ha considerato ammissibile la procedura per gli acquisti intracomunitari di beni, a condizione che i dati complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica dell'imposta secondo le ordinarie regole, nonché la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo.

Nuove regole per le fatture nell’edilizia. Inversione contabile Iva al via dal 1° gennaio

Solo per il subappaltatore opera il regime dell'inversione contabile, che non si applica alle prestazioni rese direttamente dall'appaltatore principale nei confronti di imprese di costruzione o ricostruzione. Queste alcune delle novità della circolare 37/E con la quale l'agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove regole in vigore dal 1° gennaio del 2007. La circolare chiarisce che anche le prestazioni d'opera sono soggette all'inversione contabile, mentre le forniture con posa in opera e le prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra sono fuori dal meccanismo. Restano escluse dal reverse charge anche le prestazioni che non si sostanziano in attività edilizie, quali l'installazione e la manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, la produzione o l'installazione di infissi, porte e finestre quando il prestatore non si identifica nella sezione F dei codici Atecofin. Fuori anche i rapporti associativi svolti all'interno dei consorzi e altre strutture associative analoghe. La circolare conferma che l'applicazione del reverse charge decorre dal 1° gennaio 2007 per le operazioni che, a partire da tale data, saranno fatturate, o per le quali sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso. Tuttavia restano valide le fatture emesse in precedenza secondo tale procedura, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva Ue 69/06 (13 agosto 2006). Questo per la tutela del legittimo affidamento. Per individuare il settore interessato occorre far riferimento alla sezione F della tabella Atecofin (2004), che comprende: i lavori generali di costruzione, quelli speciali per edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di completamento del fabbricato e di installazione in esso dei servizi. Le novità riguardano, pertanto, sia la costruzione di alloggi ed edifici che di autostrade, strade, porti, ossia tutte le opere del genio civile. Risolvendo un problema controverso, l'Agenzia ha poi chiarito che il reverse charge si applica se soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Il regime dell'inversione contabile non si applica quindi alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Se un'impresa che ha acquistato un terreno per costruire un fabbricato o un immobile per la sua ristrutturazione conclude un contratto d'appalto con una o più imprese che realizzano il manufatto, in tale caso non opera il reverse charge ma si applica il metodo ordinario della fattura con addebito d'imposta da parte dell'appaltatrice. Rientrano nel “reverse” anche i contratti d'opera (come lavori di intonacatura o tinteggiatura) in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi approntati per l'esecuzione del servizio.

Protezione dei bordi: una guida per la sicurezza

Sono state messe a punto dall’Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) le Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi. Il Consorzio Infotel ha messo a punto il Software 494 Cantieri System (Modulo Ponteggi System) nel rispetto della normativa vigente Legge n. 494/96 D.Lgs. 528/99 e D.P.R. n. 222/2003. Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavori su solai, tetti, ponti, viadotti e lavori di scavo. Dopo una ricognizione dei riferimenti normativi, la linea guida illustra la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva e/o individuale, come richiesto dal DLgs 626/94 e dal DLgs 494/96, e del piano di emergenza.

decreto bargone

decreto bargone
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Lavori pubblici: pubblicato il provvedimento di modifica del decreto Bargone

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Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2007, n. 74 (GU n. 139 del 18-6-2007)
Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b)nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate,declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole:”, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione instabilimento industriale”.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo