Ance il silenzio nel rilascio del permesso di costruire

Il DL 70/2011 ha introdotto la previsione generale del silenzio-assenso (fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali) nonché una rivisitazione dei termini procedurali e riformulato la disposizione sull'intervento sostitutivo della Regione, in caso di inerzia del Comune nell'emanazione del titolo, affidando alla legislazione regionale la determinazione di forme e modalità  per l'esercizio del potere sostitutivo.

La versione antecedente alla modifica prevedeva che in caso di non risposta da parte dell'amministrazione comunale nei termini indicati per l'adozione finale del provvedimento, si formasse il silenzio-rifiuto impugnabile entro 60 giorni avanti ai competenti Tribunali amministrativi regionali.

La previsione del silenzio-assenso interviene, perciò, a porre rimedio a tale situazione tutelando maggiormente gli interessi privati innanzi all'inerzia dell'amministrazione con conseguente riduzione dei relativi procedimenti giudiziari.

Con il silenzio-assenso l'interessato, infatti, potrà  far affidamento sulla formazione di un provvedimento tacito senza dover attendere i tempi non certo brevi di un contenzioso amministrativo.

In Allegato: gli estratti delle sentenze dei TAR

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