Trabattelli

Trabattelli

Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili

Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili

I trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività  effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità  di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività  ad altezze non elevate.
Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:
– Le dimensioni dell'impalcato,
– L'altezza massima in base alla presenza o all'assenza di vento,
– La classe di carico,
– Il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale,
– I carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo,
– Le condizioni del terreno,
– L'uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre,
– La necessità  degli ancoraggi.

Questo Quaderno Tecnico fa riferimento alla linea di ricerca P24L02 Le problematiche delle PMI dei cantieri temporanei o mobili riguardanti l'evoluzione legislativa e normativa connessa all'innovazione tecnologica (responsabile Luca Rossi) del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti
e insediamenti antropici.

Riferimenti nel D.Lgs 81/08
Nel D.Lgs 81/08 i trabattelli, definiti come ponti su ruote a torre, vengono trattati specificamente all'art. 140 e nell'Allegato XXIII.
Art. 140
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'Allegato
XXIII.
5. La verticalità  dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.
ALLEGATO XXIII
Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
1. È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale
Per laboratori ufficiali si intendono:
– laboratorio dell'Ispesl
– laboratori delle università  e dei politecnici dello Stato
– laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della Legge 5-11- 1971, n. 1086
– laboratori autorizzati in conformità  all'Allegato XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico
– laboratori dei paesi membri dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati
c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento)
d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;
e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004.
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta e ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione Europea o nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

sicurezza_lavoroTrabattelli

Pubblicazione realizzata da
INAIL
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
AUTORI
Luca Rossi
Luigi Cortis
Francesca Maria Fabiani
Davide Geoffrey Svampa
Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
CON LA COLLABORAZIONE DI
Carlo Ratti
Calogero Vitale
Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
DISEGNI DI
Massimo Stasi
Eurolit

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...