Sicurezza macchine: In G.U. il D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.


DECRETO LEGISLATIVO 27″ gennaio” 2010, n. 17

” 

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031) ”  (Suppl. Ordinario n. 36)

Sul S. O. n. 36/L della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19/2/2010 il D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 con il quale è stata recepita la direttiva 2006/42/CE relativa alla sicurezza delle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Entrerà  in vigore il 6/3/2010 data dalla quale è abrogato il D.P.R. 24/7/1996 n. 459 ad esclusione delle sue norme transitorie.

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Guida al confronto nuova Direttiva Macchine

ART. 1 (Campo d'applicazione)

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all'articolo 2:

a) macchine;

b) attrezzature intercambiabili;

c) componenti di sicurezza;

d) accessori di sollevamento;

e) catene, funi e cinghie;

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

g) quasi-macchine.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività ;

d) le armi, incluse le armi da fuoco;

e) i seguenti mezzi di trasporto:

1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;

5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

f) le navi marittime e le unità  mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità ;

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;

i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;

m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:

1) elettrodomestici destinati a uso domestico;

2) apparecchiature audio e video;

3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;

4) macchine ordinarie da ufficio;

5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

6) motori elettrici;

n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:

1) apparecchiature di collegamento e di comando;

2) trasformatori.

3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.

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