CPI le indicazioni nel vademecum dei VV FF d.P.R. n. 151 2011
Il nuovo Regolamento (d.P.R. n. 151/2011) semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie
” Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate.
Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.
” Categoria B , attività a medio rischio. Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.
” Categoria C , attività a elevato rischio. Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione incendi tutte le attività non presenti nell'Allegato 1 del nuovo Regolamento. Rispetto alla precedente normativa alcune attività , come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate obsolete, non più pericolose o, comunque, riconducibili ad altre fattispecie.
Per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subìto variazioni. Queste modifiche hanno l'effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).
Scarica Procedure semplificate per la prevenzione incendi
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