Prorogata l’entrata in vigore del Dpr n. 151/2011 per le attività  di nuova introduzione di cui all’Allegato 1

Con la conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni (d.l. 83/2012) c'è più tempo per gli enti e i privati per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività  indicate nell'allegato 1 del d.P.R. 151/2011 relativo al Nuovo regolamento di prevenzione incendi .

Il termine, contenuto all'art. 11, comma 4, del d.P.R. 151/2011, è stato infatti prorogato al 7 ottobre 2013 dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 7 del d.l. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012.

Questo è il testo del comma 2-bis dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 134:

2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1″º agosto 2011, n. 151, le parole: “«un anno”» sono sostituite dalle seguenti: “«due anni”».

E dunque il comma 4 dell'articolo 11 del DPR 151/2011 ora diventa:

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività  introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il termine per tali adempimenti è ora prorogato dal 7 ottobre 2012 al 7 ottobre 2013.

Vedi anche

ATTIVITA' SOGGETTE DPR 151/11”  F.A.Q. SU ATTIVITA' SOGGETTE DPR 151/11

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...