F.A.Q. SU ATTIVITA’ SOGGETTE DPR 151/11

ATTIVITA' SOGGETTE DPR 151/11

dpr 151Domanda:
Con riferimento all'attività  70 come va intesa la superficie lorda?
Risposta:
Per superficie lorda si intende quanto definito nel D.M. 30 novembre 1983.

Domanda:
Un condominio proprietario di un locale sottostante l'edificio può utilizzarlo come deposito per 15 motorini ed in caso affermativo qual é la procedura da seguire?
Risposta:
La regola tecnica di riferimento é il D.M. 1 febbraio 1986 (autorimesse, parcheggi auto, moto). Per quanto riguarda l'assoggettabilità  ai controlli di prevenzione incendi, il limite di soglia è la superficie del locale (punto 75 dell'allegato I al DPR 151), indipendentemente dal tipo e dalla categoria di veicoli parcati.

Domanda:
Le attività  19 e 20 del DM 16 febbraio 1982, non presenti nella tabella di equiparazione (Allegato II al DPR 151/2011), sono da considerare convertite, rispettivamente, nelle attività  10 e 12, come da applicativo di conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it?
Risposta:
La riclassificazione è stata effettuata sulla base delle caratteristiche di pericolosità  delle sostanze. Pertanto, la conversione presente sul sito www.vigilfuoco.it è corretta.

Domanda:
Una officina per la riparazione di veicoli a motore (nello specifico trattori), che prima del D.P.R. 151 non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell'attività  al punto 53 del D.P.R. 151 come di tipo B, superficie superiore a 300 mq e fino a 1000 mq; l'attività  53 è stata rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività  72, in tal caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo? oppure la data del 7 ottobre 2012 vale solo ed esclusivamente per le attività  nuove inserite nel D.P.R. 151 e non indicate in precedenza nel D.M. 16/02/1982?
Risposta:
Le attività  esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che, in virtù della previgente normativa (D.M. 16/02/1982) non risultavano soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il 07/10/2012. Pertanto, anche per il caso rappresentato entro tale data dovrà  essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Domanda:
Una autorimessa al piano seminterrato, di una palazzina condominiale avente otto posti auto e superficie di 350 mq che ancora deve chiedere agibilità , prima del D.P.R. 151 non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell'attività  al punto 75 del D.P.R. 151 come di tipo A, superficie superiore a 300 mq e fino a 1000 mq; l'attività  75 è stata rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività  92, in tal caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo? oppure la data del 7 ottobre 2012 vale solo ed esclusivamente per le attività  nuove inserite nel D.P.R. 151 e non indicate in precedenza nel D.M. 16/02/1982? L'autorimessa pur esseno in precedenza non soggetta a CPI deve ugualmente fare la pratica antincendio?

Risposta:
Le attività  esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che, precedentemente non risultavano comprese nell'elenco di cui al D.M. 16/02/1982, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale, entro il 07/10/2012.
Pertanto, anche per il caso rappresentato entro tale data dovrà  essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Domanda:
Attività  65: locali di spettacolo, intrattenimento, impianti sportivi ecc.; l'attività  è soggetta se la capienza
supera le 100 persone ovvero la superficie supera i 200 mq, però le colonne A B C discriminano solo in funzione dell'affollamento?
Risposta:
Nel caso in cui si abbia un locale con capienza che non supera le 100 persone ma di superficie superiore a 200 mq, l'attività  risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare in categoria B.

Domanda:
Attività  48 : vengono introdotte come nuove attività  B le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3. Se in una stessa cabina di trasformazione ho più di una macchina si sommano i quantitativi di tutte le macchine per la determinazione del parametro minimo di assoggettabilità ?
Risposta:
Se le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione, hanno singolarmente quantitativi inferiori ad 1 m3 di olio, costituiscono comunque un unico centro di pericolo e pertanto i quantitativi di olio debbono essere sommati ai fini dell'assoggettabilità  ai procedimenti di cui al D.P.R. 151/2011.

Domanda:
Attività  65 si chiede di conoscere se con il termine palestra si debbano intendere anche i centri fitness con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.)?
Risposta:
Ai fini antincendio i centri fitness e le palestre sono da considerarsi attività  analoghe.

Domanda:
Nell'attità  73, cosa si intende per promiscuità  strutturale ed impiantistica?
Risposta:
Si può considerare promiscua una struttura che sottoposta all'azione del fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità ;
La promiscuità  impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti, ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità  potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.

Domanda:
Per l'attività  73, le 300 unità  sono da intendersi per singolo edificio o per il complesso?
Risposta:
Le 300 unità  si riferiscono all'intero complesso edilizio quale somma del numero di persone presenti in ogni edificio o sub ambiente.

Domanda:
Per l'attività  73, chi risulta il titolare dell'attività ?
Risposta:
La titolarità  per tali complessi deve essere ascritta ad un'unica figura, che avrà  la responsabilità  delle aree ed impianti comuni nonché degli aspetti gestionali che coinvolgono più sub attività  costituenti il complesso stesso.

Domanda:
Nel D.M. 16/02/1982, molte attività  venivano individuate in funzione del numero degli addetti presenti;
nell'allegato I al D.P.R. 151/2011, invece, il parametro di riferimento risulta il numero delle persone presenti. Come mai?
Risposta:
La modifica al parametro di riferimento scaturisce dalla necessità , di tutelare non solo gli addetti, in quanto lavoratori dipendenti, ma tutte le persone che a vario titolo possono essere presenti nell'edificio e che quindi possono essere coinvolte in una emergenza.

Domanda:
Sono un titolare di un'attività  che in precedenza risultava inquadrata al punto 88 del D.M. 16/02/1982,
in quanto locale adibito al deposito di materiale vario con superficie superiore a 1000 mq, in possesso di regolare CPI in corso di validità . Ad oggi, tuttavia, all'interno della mia attività  risultano depositati materiali combustibili in quantità  inferiore a 5000 Kg. La mia attività  è ancora soggetta al rilascio del CPI?
Risposta:
Con il nuovo D.P.R., è stato introdotto l'ulteriore parametro di 5000 Kg al fine di valutare l'assoggettabilità  ai controlli di prevenzione incendi. La sua attività  pertanto, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è più soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi cui al D.P.R. 151/2011, salvo non venga superata la suddetta soglia di materiale combustibile.

Domanda:
Un'azienda ha ricevuto alcune prescrizioni finalizzate al rilascio del CPI prima dell'entrata in vigore del
nuovo regolamento (DPR 151/2011). Avendo assolto alle prescrizioni, che domanda deve inoltrare ai
Vigili del Fuoco per la visita ed il rilascio del CPI?
Risposta:
Il titolare deve presentare la SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011.

Domanda:
Nel caso di deposito di GPL, categoria A, occorre presentare anche una relazione tecnica descrittiva? – Lo stesso professionista che firma la documentazione tecnica, può firmare anche la dichiarazione di
conformità  (mod. PIN 2.1 gpl 2011)? Qual è il D.M. che prevede le modalità  di presentazione della
documentazione?
Risposta:
Non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva oltre quella già  prevista dall'art. 11, comma 2, del DPR 151/2011. Lo stesso tecnico può firmare sia la relazione tecnica che la dichiarazione di conformità .

Domanda:

Cosa bisogna fare nel caso di cambio di titolarità  di un'attività  soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco?
Risposta:
Occorre produrre al Comando provinciale una “dichiarazione per voltura” della titolarità  dell'attività , sotto forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio.
Domanda:
Sono titolare di una attività , in precedenza non assoggettata ai controlli di prevenzione incendi che, a
seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risulta ora compresa nell'allegato I. Cosa devo fare?
Risposta:
Le nuove attività  inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno, entro il 6 ottobre 2012, presentare la S.C.I.A. secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. 151/11.

Domanda:
Cosa devo fare se sono titolare di una attività  che, in virtù della nuova normativa, non è più soggetta ai controlli di prevenzione incendi?
Risposta:
Non vi è alcun adempimento a carico dell'utenza. Il Comando provinciale, per le pratiche con istruttoria in corso, comunicherà  ai titolari delle attività  interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività  non esprimerà  pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Domanda:
Sono titolare di una attività  in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento. Cosa devo fare per rimanere in regola?
Risposta:
Alla scadenza del CPI (art. 3 del d.P.R. 37/98), il responsabile dell'attività  deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità  antincendio, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 151/2011.
Per le attività  con scadenza “una tantum” già  previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R.151/11.

Domanda:
Ho inoltrato la richiesta di CPI ai sensi dell'ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e, alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento, il Comando non ha ancora concluso il procedimento. Io ho comunque presentato la dichiarazione di inizio attività  (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI. Cosa devo fare?
Risposta:
Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che “Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività ” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività ” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”, per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 assolva l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. Il Comando provvederà  quindi, sulla base degli elementi in possesso, alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività  e della categorizzazione in A, B o C. Nel caso fossero necessari elementi ulteriori per una ricatalogazione dell'attività , li richiederà  all'utente. Nei casi in cui l'attività  ricadesse in categoria C dovrà  essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà  quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Domanda:
Se ho acquisito il parere di conformità  di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento non ho ancora completato l'opera cosa devo fare?
Risposta:
Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono, prima di dare inizio all'attività ,
presentare la S.C.I.A. (art. 4 d.P.R. 151/11). Il parere di conformità  espresso dal Comando ha la stessa valenza
della valutazione del progetto prevista dall'art. 3 del d.P.R. 151/11.

Domanda:
Integrazione impianti o quantitativi in attività  produttiva. Laboratorio dotato di regolare CPI con impianto di riscaldamento a nastri radianti (1 da 120 kw ed uno da 168 kw, per complessivi 288 kw, in un unico compartimento). Si intende aggiungere un nuovo nastro radiante da 120 kw nello stesso compartimento per effetto del quale la potenzialità  complessiva diventerebbe di 408 kw. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità  complessiva futura del compartimento superiore a 350 kw, oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità  di 120 kw è sufficiente una S.C.I.A. a lavori eseguiti?
Risposta:
Qualora la modifica ad una attività , seppure modesta, porti la stessa nella categoria superiore, dovranno essere avviati gli adempimenti di questàultima categoria. Ciò vale nel caso prospettato in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento.

Domanda:
Dove è possibile reperire le tariffe per le prestazioni a pagamento dei Vigili del Fuoco?
Risposta:
Le tariffe sono reperibili sul sito www.vigilfuoco.it .

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