Riversamento Crediti ricerca e sviluppo
Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno. Riversamento crediti ricerca e sviluppo: tutte le regole ADE per provvedere e il nuovo modello con “revoca istanza”
Il decreto-legge 25/2025 ha riaperto sino al 3 giugno 2025 il termine per avvalersi della procedura. Il relativo versamento va effettuato entro quella stessa data in un’unica soluzione o in tre rate di pari importo; in caso di pagamento frazionato, sulla seconda e sulla terza rata, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 4 giugno 2025. Se al momento di presentazione dell’istanza l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire per intero entro il 3 giugno 2025. .
Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l’art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaudto il 31 ottobre scorso.
In particolare si protrà
Gli imprenditori potranno aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.
Ricordiamo che il 31 ottobre scadeve il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.
La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.
Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Ora la possibilità slitta al 3 giugno.
Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.
Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.
Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.
Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146