Indennizzi danno biologico

Circolare n. 35 INAIL danno biologico

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1°
luglio 2022.


La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

La stessa legge di stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

In virtù della predetta norma di salvaguardia, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020, sono stati confermati con decorrenza 1° luglio 2021, in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice Istat per l’anno di osservazione.


Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2022

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%.

Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 143, (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail3 , è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con
decorrenza 1° luglio 2022.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.


Ambito di applicazione

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.

In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Accertamenti danno biologico

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 2 agosto 2022, n. 143, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

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