Ministero Lavoro: riduzione dei premi e contributi per l’anno 2024
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 8 novembre 2023, concernente la “Riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione 2024”.
All’interno del decreto è presente la deliberazione del Commissario straordinario dell’INAIL 26 settembre 2023, n. 65.
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi, nelle more della loro revisione, per l’anno 2024, è pari al 15,11%.
Articolo 1 (Riduzione dei premi e contributi per l’anno 2024)
1. È approvata la deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023, allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e, per l’effetto, la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare alle tipologie di premi e contributi di cui al comma 2 del presente articolo, nelle more della loro revisione, per l’anno 2024, è pari al 15,11 %.
2. La riduzione del 15,11% si applica ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.
3. La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l’aggiornamento delle relative tariffe.