Pedagogisti ed educatori: in arrivo Albi

Pedagogisti ed educatori: in arrivo Albi e Ordine professionale. Il Senato ha approvato il disegno di legge che istituisce gli albi per le professioni in ambito educativo: pedagogista ed educatore.

E’ giunta ieri in Senato l’approvazione del disegno di legge  778 per l’istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. Il passaggio legislativo pone le basi per un’importante evoluzione professionale, delineando requisiti specifici per l’iscrizione e e l’istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l’iscrizioni saranno abilitanti.

Dopo l’approvazione definiva del Parlamento sono previsti  due decreti ministeriali  di attuazione . Vediamo nei paragrafi seguenti i primi dettagli sui requisiti di accesso e l’iter di attuazione della novità legislativa, e sul regime transitorio di prima applicazione .

1) Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

Pedagogisti

La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata.

Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

  • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
  • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
  • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (87/S, LM-93);
  • Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999

2) Albi pedagogiti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

I disegno di legge specifica inoltre che :

  • Per l’esercizio della professione  di pedagogista  e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’articolo 2 rilasciati da università italiane.
  • Per l’esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l’iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.