Il giudizio di idoneità/Inidoneità

IDONEITA’ DEL LAVORATORE ALLA MANSIONE

Il giudizio di idoneità/Inidoneità del lavoratore alla mansione è espresso dal Medico Competente sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all’Art. 41 c. 2 del D.lgs. 81/2008.

Il lavoratore può chiedere al medico competente di accertare la compatibilità della mansione svolta con il proprio stato di salute.

L’art. 41 del Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria che comprende:

• visita medica preventiva finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
• visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, se non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno, ma può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
• visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
• visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
• visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa;
• visita medica preventiva in fase preassuntiva;
• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

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