FAQ ufficiali ASR 2025
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 in materia di formazione: arrivano le FAQ ufficiali del 27 marzo 2026
Elaborate dal gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa, le FAQ del 27 marzo 2026 sull’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresentano un passaggio molto rilevante, perché intervengono su un punto decisivo: ridurre l’incertezza applicativa e riportare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entro un quadro interpretativo il più possibile uniforme.
ACCREDITAMENTO REGIONALE
Quesito n. 1
Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi di clienti situate in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio della Regione presso cui sono accreditati?
Risposta
L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.
ATTESTATI
Quesito n. 2
Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull’attestato, come elemento aggiuntivo?
Risposta
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati di formazione:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato di formazione, oltre ai minimi previsti










