Lista di controllo per macchine, apparecchi e impianti.

Lista di controllo per macchine, apparecchi e impianti. SUVA 2024. Lista di controllo per le attrezzature di lavoro.

Le marcature CE e le dichiarazioni di conformità sono valide ma non garantiscono in ogni caso che macchine e impianti siano effettivamente conformi alle norme di sicurezza.

Va a vantaggio vostro, in quanto datori di lavoro, controllare che le attrezzature di lavoro non presentino difetti evidenti prima della messa in funzione e documentare la consegna alla produzione. Così escludete possibili pericoli dovuti a macchine, apparecchi e installazioni. Riconoscete difetti e punti deboli seguendo sistematicamente la «Lista di controllo per le attrezzature di lavoro».

La lista di controllo è un PDF editabile e vi guida passo dopo passo nel controllo della vostra macchina o del vostro impianto.

Trovate risposte a domande sui seguenti pericoli:

  • Rischi meccanici
  • Pericoli di natura elettrica
  • Pericoli di natura termica
  • Pericoli legati al rumore
  • Pericoli legati alle vibrazioni
  • Pericoli legati alle radiazioni
  • Pericoli legati a materiali e sostanze
  • Pericoli di natura ergonomica
  • Pericoli di inciampo e caduta

In questo modo mettete in funzione solo attrezzature di lavoro come macchine, apparecchi, impianti o installazioni che non rappresentano un pericolo evidente per i vostri collaboratori.

Lista di controllo per macchine, apparecchi e impianti. Le marcature CE e le dichiarazioni di conformità. Scarica checklist 2024.
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Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.

Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.