Pubblicata la delibera n. 6 del 26 novembre 2025

La delibera n. 6 del 2025 riforma il ruolo del responsabile tecnico (RT), aggiornando requisiti e verifiche di idoneità. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.

La delibera n. 6 del 2025 costituisce una riforma della materia del responsabile tecnico (RT) con importanti novità riguardo ai requisiti e alle verifiche di idoneità. Abrogando 7 precedenti delibere sulla materia, la riforma ha l’obiettivo di introdurre nuovi elementi di semplificazione, razionalizzando anche le modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità.

Con riferimento ai requisiti, dal 2 gennaio 2026 i legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo con tre anni di esperienza continuativa nel ruolo, per ottenere l’incarico di RT unicamente nella propria impresa, dovranno dimostrare di essere in possesso del Diploma di scuola superiore di secondo grado, lo stesso titolo di studio richiesto oggi per l’ammissione alle verifiche di idoneità. La delibera non avrà valore retroattivo: pertanto, tutte le istanze di nomina di RT presentate da legali rappresentanti d’imprese dispensati dalle verifiche di idoneità, fino al 1° gennaio 2026 verranno gestite con le regole ad oggi vigenti.

La verifica di aggiornamento sarà costituita da un unico MODULO (“specialistico”) integrato con alcuni quiz del modulo generale (ex “obbligatorio”). Una ulteriore agevolazione introdotta è costituita dalla possibilità di svolgere la verifica di aggiornamento nei 12 mesi successivi alla scadenza del quinquennio.

Entro la data di entrata in vigore della delibera verranno pubblicati nuovi quiz, aggiornati alle recenti norme e più aderenti alla realtà operativa, che sostituiranno integralmente quelli attuali. Al fine di concedere ai candidati un tempo congruo per prepararsi sulla base dei nuovi quiz, le sessioni d’esame del 2026 riprenderanno a partire dal 14 luglio 2026, secondo il calendario delle verifiche del 2026, pubblicato sul sito dell’Albo.

Pubblicata la delibera n. 6 novembre 2025 riforma il ruolo del responsabile tecnico (RT), aggiornando requisiti e verifiche di idoneità.
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Albo gestori ambientali, iscrizione obbligatoria

Le società di capitali di gestione rifiuti totalmente partecipate dai Comuni sono obbligate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali e possono avvalersi delle procedure semplificate.

Interpello ambientale del Comune di Venegono inferiore 9 agosto 2023, n. 8644

Oggetto: ritrasmissione interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in materia di obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti di una società di capitali interamente controllata da Comuni istituita ai sensi dell’art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a firma legale rappresentante.


Secondo quanto chiarito dal MinAmbiente con una risposta del 13 febbraio 2024 (n. 26798) a un interpello presentato da un Comune Lombardo, le società a totale partecipazione pubblica (nel caso specifico, costituita ex articolo 115, comma 7-bis, Dlgs 267/2000) sono comunque obbligate ad iscriversi all’Albo gestori ambientali, anche quando affidano a soggetti terzi le attività “materiali” di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, in quanto “soggetti dotati di propria personalità giuridica e distinti dai soci”.

Ai sensi del “Codice ambientale” (articolo 183, comma 1, lettera n) e 212, comma 5, Dlgs 152/2006), sottolinea la risposta, anche le operazioni svolte in qualità di commerciante o intermediario rientrano per definizione nelle attività di “gestione dei rifiuti” per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo (fatti salvi alcune tipologie di esonero consentiti dalla stessa norma).

La stessa definizione, chiarisce il Mase in risposta a un secondo quesito, legittima anche la possibilità di avvalersi della procedura d’iscrizione semplificata all’Albo (tramite comunicazione) che, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento dell’Albo (Dm 120/2014), è prevista a favore delle “aziende speciali, consorzi di Comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Dlgs 267/2000, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni”.

Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 – Nota 9 agosto 2023, n. 131162 – Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, di una società di capitali interamente controllata dai Comuni – Obbligo – Sussistenza – Possibilità di avvalersi della procedura semplificata di iscrizione – Sussistenza