Patente a crediti schema decreto attuativo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a punto lo schema della patente a crediti in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024.
La patente a crediti, obbligatoria per il settore edile, è stata introdotta dall’articolo 29, del decreto-legge 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge 56/2024, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, il Ministero fornisce le slide esplicative delle nuove misure.
Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Obbligatoria per il settore Edile dal 1 Ottobre.
Per Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Anche se con sede Ue o extra Ue.
Cosa serve
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adempimento degli obblighi formativi
possesso di DURC valido
possesso di DUVRI valido
possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto
Funzionamento
Sono attribuito massimo 100 punti in 40 anni. In particolare, sono attribuiti:
fino a 10 crediti, al momento del rilascio
fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente
fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni
ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda
ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione.
La patente è sospesa in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente per massimo 12 mesi ovvero può essere sospesa nel caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
I crediti possono essere recuperati attraverso percorsi di formazione verificando l’effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere ed eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.