Modifiche per la formazione degli addetti antincendio

DECRETO 29 marzo 2013
Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (GU n.86 del 12-4-2013)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
” 
Visto”  il”  decreto”  legislativo”  8″  marzo”  2006,”  n.”  139,”  recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”  a”  norma”  dell'art.”  11″  della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1″° agosto 2011, n. 151,”  concernente”  il”  “«Regolamento”  recante”  semplificazione” ”  della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli”  incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,”  del”  decreto-legge”  31″  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,”  dalla”  legge”  30″  luglio 2010, n. 122″»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre”  2000, n. 445,”  e”  successive”  modificazioni,”  concernente”  le”  disposizioni legislative” ”  e” ”  regolamentari” ”  in” ”  materia” ”  di” ” ”  documentazione amministrativa;
Visto il decreto del”  Ministro”  dell'interno”  del”  9″  aprile”  1994, pubblicato nella Gazzetta”  Ufficiale”  n.”  116″  del”  20″  maggio”  1994, recante l'approvazione della regola tecnica”  di”  prevenzione”  incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive”  turistico alberghiere;
Visto il decreto del”  Ministro”  dell'interno”  del”  10″  marzo”  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,”  recante i criteri”  generali”  di”  sicurezza”  antincendio”  e”  per”  la”  gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministero dell'interno”  del”  6″  ottobre”  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”  n.”  239″  del”  14″  ottobre”  2003, recante l'approvazione della regola tecnica”  di”  aggiornamento”  delle disposizioni”  di”  prevenzione”  incendi”  per”  le”  attivita'”  ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;
Visto”  il”  decreto”  del”  Ministro”  dell'interno”  16″ ”  marzo” ”  2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,”  recante il piano straordinario biennale,”  adottato”  ai”  sensi”  dell'art.”  15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.”  216,”  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.”  14,”  concernente l'adeguamento”  alle”  disposizioni”  di” ”  prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di”  entrata”  in”  vigore”  del”  decreto”  del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non”  abbiano”  completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5″  del”  predetto decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso”  che gli”  addetti”  al”  servizio”  antincendi” ”  dovranno” ”  frequentare” ”  per conseguire l'attestato di”  idoneita'”  tecnica”  previsto”  dall'art.”  3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
” 
Decreta:
Art. 1

Modifica del comma 6, dell'art. 5,”  del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012
” 
1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e' sostituito come segue:

“«Gli”  addetti”  del”  servizio”  di”  cui”  al”  comma”  3″  devono” ”  avere frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto”  del”  Ministro dell'interno 10″  marzo”  1998,”  rispettivamente”  di”  tipo”  B,”  per”  le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato”  I”  del”  decreto del Presidente della Repubblica del 1″° agosto 2011,”  n.”  151,”  e”  del tipo C, per le”  strutture”  ricettive”  di”  categoria”  C”  del”  medesimo allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato”  X”  del”  decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3″  della”  legge”  28″  dicembre 1996, n. 609. “».

Roma, 29 marzo 2013
Il Ministro dell'interno: Cancellieri

L'allegato IX del DM 10 marzo 1998, detta i “Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività “. Il Corso B è il corso per addetti antincendio in attività  a rischio di incendio medio (durata 8 ore).
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