Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica. Linee Guida SNPA n. 46/2023

Materiali di riporto linee guida

Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica. Linee Guida SNPA n. 46/2023

Il documento si applica ai siti oggetto di procedimento di bonifica ed è finalizzato a definire una procedura per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla parte quarta, titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.

La definizione di tale procedura, in un quadro di riferimento non sempre facilmente decifrabile e con concrete criticità interpretative a livello normativo, impone di dover effettuare valutazioni di merito in presenza di molteplici elementi di indeterminatezza.

La finalità delle Linee Guida è la sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La valutazione della matrice materiale di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.

In relazione alla qualifica dei “materiali di riporto” nell’ambito dei siti contaminati, nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito, anche in virtù della valorizzazione, a livello interpretativo, del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012 auspicata nella già citata nota del MITE (ora MASE) n. 127059 del 17/11/2021, si propone una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012.

Resta fermo che, qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica. Linee Guida SNPA n. 46/2023

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