Direttiva macchine Informazioni per l'attuazione. QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA. Ambito di applicazione. Scarica documento.

Informazioni per l’attuazione della Direttiva macchine

Direttiva macchine documento SUVA 2023

Insiemi di macchine» comprendenti macchine nuove e macchine esistenti

La Direttiva macchine 2006/42/CE si applica alla macchina al momento della prima immissione sul mercato e messa in servizio in Svizzera, nell’UE o nel SEE. Si tratta, in generale, di macchine nuove.

Per quanto concerne gli «insiemi di macchine» comprendenti macchine nuove e macchine già in servizio, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della loro conformità e sicurezza nell’arco della loro intera vita utile.

In taluni casi, una o più delle unità costitutive degli «insiemi di macchine» esistenti possono essere sostituite con nuove unità, o nuove unità possono essere aggiunte ad un «insieme di macchine» già esistente.

Nell’industria si acquistano spesso macchine e quasi-macchine di diversi fabbricanti, le quali vengono allestite e gestite come impianti.

Secondo le prescrizioni della Direttiva macchine 2006/42/CE, una serie di macchine e quasi-macchine con marcatura CE può costituire un «insieme di macchine», a sua volta soggetto all’obbligo di marcatura CE come singola macchina.

La presente pubblicazione illustra in sintesi cosa s’intende per «insieme di macchine» e a cosa bisogna fare attenzione.

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QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Tale direttiva consente ai macchinari che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute dell’ Unione europea (Unione) di circolare liberamente in tutta la Comunità europea. Ciò significa che i lavoratori e il pubblico sono ben protetti quando utilizzano o entrano in contatto con le macchine.

I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono obbligatori, però le norme che conferiscono la presunzione di conformità, di cui le referenze sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono volontari.

Viene applicato solo a quei prodotti quando sono immessi per la prima volta sul mercato Unione. Aiuta l’Unione ad essere più innovativa, efficiente e competitiva.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda: macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine. Non riguarda altri tipi di macchine, come ad esempio le attrezzature specifiche per parchi giochi, le macchine utilizzate nell’industria nucleare, nei laboratori e nelle miniere o le macchine utilizzate da forze militari o di polizia.

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