MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 16 febbraio 2023. Impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati.

Impianti di distribuzione L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 16 febbraio 2023. Impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto

Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto». (23A01274) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2023)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2023 il Decreto del Ministero dell’interno del 16 febbraio 2023 sulle Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.

Le modifiche riportate nel decreto non interessano le attività progettate attraverso la regola tecnica nella forma antecedente, se realizzate alla data di pubblicazione.

Il decreto entrerà in vigore a 30 giorni dalla Gazzetta Ufficiale.

Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2021

1. Al punto 2.7 – Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «…un itinerario stradale», la parola «indipendente» e’ soppressa.

2. Al punto 2.7 – Accesso alla stazione di rifornimento, dopo le parole «…e le attivita’ di servizio correlate,», le parole «rispetto all’itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata,» sono soppresse.

3. Al punto 22.2.1, la lettera e) e’ soppressa.

4. Al punto 22.2.1, la lettera f) e’ cosi’ sostituita:
«f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresi’, essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;»…..continua

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