Formazione dei datori di lavoro

Quale novità  ha introdotto il D. Lgs. n. 106/2009 in merito alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione? Deve svolgere la formazione in materia di primo soccorso ed antincendio o tale obbligo si deve ritenere ancora adempiuto con la frequenza del corso delle 16 ore di cui al D. M. 16/1/1997?
” 
RISPOSTA

L'argomento del quesito formulato relativo alla formazione in materia sia di primo soccorso che di protezione antincendio dei datori di lavoro che hanno inteso optare per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione è stato gia oggetto di altri quesiti, formulati ancor prima della elaborazione del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008.

Nel rispondere a tali quesiti si aveva avuto modo di sostenere, fornendo una interpretazione che per la verità  è stata anche fortemente contestata ed oggetto di polemica, l'esistenza dell'obbligo da parte di tali datori di lavoro di frequentare sia il corso di primo soccorso previsto dal Decreto del Ministero della Salute 15/7/2003 n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, sia quello antincendio previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Ciò in quanto si era dell'opinione che la formazione dei datori di lavoro della durata di 16 ore prevista ed effettuata ai sensi del D. M. 16/1/1997 non contenesse le richieste nozioni sia di primo soccorso che di protezione antincendio.

Il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009 ed entrato in vigore il 20/8/2009, ha fornito sull'argomento dei chiarimenti. Dalla lettura dello stesso, e non si nasconde la piena soddisfazione,”  si è potuto constatare che la interpretazione già  fornita in occasione della risposta ai quesiti suddetti era corretta.” 

Infatti il decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto nell'art. 34 sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi un comma 1-bis che così recita: “Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6 (istituzione obbligatoria del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda), nelle imprese o unità  produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità  produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.” 

Con il comma 2-bis introdotto dallo stesso decreto correttivo, inoltre, è stato precisato che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis (di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione) deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 (sul primo soccorso)”  e 46 (sulla prevenzione incendi)”.

Ing Porreca Gerardo

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