Cittadini stranieri per corsi di formazione e tirocini – 2023-2025
Min.Lavoro: cittadini stranieri per corsi di formazione e tirocini – 2023-2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno e quello degli Affari Esteri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, il Decreto 28 giugno 2023 con la determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.
Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:
- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.
Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.
Cittadini stranieri residenti all’estero
Si ricorda che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.