Categoria: Sicurezza
Chi deve redigere il POS e chi no
Il D.Lgs. 494/96 [art. 9 comma 1 lett. c)bis] e il D.P.R. 222/03 (art. 6) prevedono lobbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per “ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici”. L'obbligo di redazione del POS ricorre esclusivamente per le imprese che eseguono i lavori elencati nellAllegato 1 al D. Lgs. 494/96, dove non rientrano le forniture a piè dopera di attrezzature e/o materiali. Quindi le aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile, che non svolgono una partecipazione diretta all'esecuzione dei lavori, non devono elaborare il POS e dovranno rispettarne le disposizioni (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni). Le imprese esecutrici, destinatarie delle forniture, da parte loro, sono tenute a fornire alle aziende fornitrici tutte le informazioni utili ad attuare le opportune misure di sicurezza, rendendo disponibili anche i piani di sicurezza del cantiere (POS, PSC o PSS, quando previsti).
Rapporto di sicurezza
Rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti e per le modifiche con aggravio del livello di rischio
Lettera circolare 6 maggio 2007, Prot.n. DCPST/A4/RS/1700
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevezione e la sicurezza tecnica – Area rischi industriali ha emanato il 6 maggio una Lettera circolare con l'intento di porre l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti per l'attività che i Comitati Tecnici Regionali sono chiamati a svolgere nel corso dei procedimenti di valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a nuovi stabilimenti ed a modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'art.21, comma 3, del D.Lgs.334/99 e s.m.i., operazioni che i Comitati Tecnici svolgono nel settore del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Tra gli elementi approfonditi si sottolinea l'importanza del rispetto dei principi della trasparenza e della privacy riguardo ai procedimenti per la valutazione del rapporto di sicurezza; vengono evidenziati i legami dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza ed i procedimenti di formazione dello strumento urbanistico e di valutazione di impatto ambientale nonché le competenze regionali in materia di accessibilità del rapporto di sicurezza alla popolazione interessata, come unica autorità competente a ricevere eventuali richieste di accesso agli atti ed ai dati relativi al rapporto di sicurezza anche ai fini dell'espressione del parere di cui all'art.23 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dallalto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo
Sicurezza nei cantieri: segnalazione dellAuthority
02/02/2007 – LAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in collaborazione con soggetti pubblici e associazioni competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha svolto unindagine sulla sicurezza nei cantieri.
Nel corso dellindagine sono emerse alcune criticità nellapplicazione della disciplina di validazione dei piani di sicurezza e della verifica delle strutture provvisionali.
LAuthority ha quindi trasmesso al Governo e al Parlamento un atto di segnalazione relativo alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. È stato rilevato – si legge nel documento – che la stesura dei piani di sicurezza è attuata in maniera automatizzata sulla base dellelenco dei lavori o dei computi metrici senza una particolare attenzione allo specifico cantiere.
Per quanto riguarda le opere provvisionali – inoltre – , si è potuto constatare che in alcuni casi queste assolvono, da un punto di vista statico, ad una funzione analoga a quella delle opere definitive, con la conseguenza che il diverso regime normativo che disciplina le suddette strutture appare immotivato e, in ogni caso, presenta ricadute negative in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo ai sensi dellart. 41 del D.P.R. 554/99, è stato rilevato che il Regolamento non prevede una specifica verifica dei contenuti allatto della validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento (art. 47, DPR 554/99). Questa disposizione pone la validazione degli elaborati riguardanti i piani di sicurezza in una posizione di secondaria importanza rispetto ai rimanenti elaborati del progetto esecutivo.
In conclusione, lAutorità auspica che il Parlamento ed il Governo, nel riesaminare le normative vigenti in materia di opere provvisionali e di sicurezza nei cantieri, tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni al fine di assicurare idonei livelli di sicurezza degli addetti ai cantieri. In particolare si ritiene opportuna lintroduzione di una specifica norma sulle opere provvisionali di rilevante importanza statica che stabilisca la verifica strutturale prima del loro utilizzo.
Protezione dal rumore, D.Lgs. 195/06
Il Consorzio Infotel ha provveduto alla creazione del Software Sicurtool (Modulo Rumore) che consente la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore, ai sensi del D. Lgs. 195/06. Il testo punta a riorganizzare la normativa vigente in materia – coordinando le numerose norme nazionali e comunitarie che si sono accumulate in 50 anni di legislazione – e a semplificare gli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro. Sono entrate in vigore il 14 dicembre scorso, le nuove disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dallesposizione al rumore, introdotte dal Decreto legislativo n. 195 del 10 aprile 2006. Il DLgs 195/2006 integra il Dlgs 626/94, in attuazione della direttiva europea 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori al rumore. Il valore limite di esposizione è fissato a 87 dB(A), contro i precedenti 90 dB(A), mentre la pressione acustica di picco non deve superare i 140 dB(C) Oltre ad abbassare i valori massimi di esposizione, le nuove norme fissano gli obblighi del datore di lavoro: la valutazione del rischio sulla base del livello, del tipo e della durata dell'esposizione, dei valori limite previsti, degli effetti derivanti da interazioni fra rumore, sostanze ototossiche e vibrazioni, delle informazioni sanitarie e di quelle reperibili nella letteratura scientifica, nonché della disponibilità di dispositivi di protezione delludito.
Protezione dei bordi: una guida per la sicurezza
Sono state messe a punto dall’Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) le Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi. Il Consorzio Infotel ha messo a punto il Software 494 Cantieri System (Modulo Ponteggi System) nel rispetto della normativa vigente Legge n. 494/96 D.Lgs. 528/99 e D.P.R. n. 222/2003. Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavori su solai, tetti, ponti, viadotti e lavori di scavo. Dopo una ricognizione dei riferimenti normativi, la linea guida illustra la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva e/o individuale, come richiesto dal DLgs 626/94 e dal DLgs 494/96, e del piano di emergenza.









