F.A.Q.

Come si elegge il RLS?Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza pu' essere individuato per pi' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso pu' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cos' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. Anche l'accordo con la Confindustria ricalca pi' o meno il testo legislativo, salvo un'ulteriore suddivisione per le aziende da 201 a 300 dipendenti, per le quali sono previste 3 anzich' due RLS, di cui due tra i componenti RSU (vanno anche questi sempre ratificati dai lavoratori) e uno eletto dai lavoratori. Chi provvede alla formazione del RLS? Il corso di formazione di 32 ore per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a completo carico del datore di lavoro, e deve avvenire nel normale orario di lavoro, senza che il RLS debba chiedere permessi di alcun genere. Quali responsabilità ha il RSPP? La persona che deve ancora essere nominata RSPP presso l'azienda presso cui lavora, una volta ottenuto l'incarico, deve effettuare ai sensi del D.Lgs.195/03 un corso di formazione presso gli Enti titolati ad organizzarlo, con rilascio di attestazione. La figura del RSPP penalmente irresponsabile, come lo la figura del RLS; ovvero la sua responsabilità uguale a quella degli altri lavoratori come da art.5 del D.Lgs.626/94. Quali sono i limiti nell'attività del Medico Competente? Il medico competente designato dal datore di lavoro, incontra sempre nell'espletamento della propria attività un limite ben preciso, costituito dal divieto di effettuare tutti quegli accertamenti che possano risultare lesivi della dignità dei lavoratore o pregiudizievoli dei suoi diritti, e come tali rientranti nel divieto di cui all'art. 5 della Legge 300/70 Lo Statuto dei Lavoratori'; restano invece escluse da tale divieto, in quanto dirette alla tutela primaria della salute dei lavoratore, le seguenti ipotesi:gli accertamenti strettamente finalizzati ad interventi di pronto soccorso, in ottemperanza dell'art. 2087 codice civile;gli accertamenti di idoneità e le visite periodiche previste dalle leggi speciali che impongono al datore di lavoro il dovere di sorveglianza sanitaria per determinate categorie di lavoratori esposti a rischi specifici (D.P.R. n. 303,96; D.Lgs. n. 277191; D.Lgs. n. 626194), nonch' le visite richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali. Trattandosi di norme che fanno eccezione a regole di natura generale, sembra da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica; tuttavia ulteriori ipotesi sono previste dalla contrattazione collettiva, in presenza del consenso prestato dal lavoratore Chi detto di preciso “videoterminalista”, chi ha diritto ad effettuare la pausa di 15 minuti? Un videoterminalista chiunque utilizzi un monitor collegato ad un computer, ad una tastiera, ad un mouse, per fini lavorativi, artistici, ludici. Dal punto di vista della normativa di salute e sicurezza sul lavoro invece definito “lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali ” il lavoratore che utilizza detta attrezzatura, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Alle interruzioni, di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale (ma ci possono essere contratti che prevedono tempi pi' favorevoli al lavoratore…), ha diritto ciascun lavoratore che svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive.In effetti la frase che fa riferimento alle 20 ore settimanali serve per definire esattamente il cosiddetto “lavoratore esposto (al rischio videoterminale)”, al fine di mettere in atto per lui l'obbligo della sorveglianza sanitaria, cio' l'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente. Quali sono le temperature ed umidità ambientali che consentono di lavorare in condizioni ideali o quasi? Dal punto di vista normativo, il riferimento l'articolo 11 del D.P.R. 19 marzo 1956 n.303, comma 1, 2 e 5, come modificato dall'art.33 comma 7 del D.Lgs. 626/94: Articolo 11 Temperatura dei locali. 1.La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori . 2.Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti. 5.Quando non conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. Come vede la norma sembra voler tenere in maggior conto dei parametri di benessere termico piuttosto che considerare semplicemente le misure della temperatura, dell'umidità relativa e della ventilazione.Tanto vero che, per effettuare la valutazione degli ambienti di lavoro dal punto di vista microclimatico, vengono usati come riferimento gli indici di confort termico determinati nel 1985 dal danese Fanger. Questi indici tengono conto delle variabili microclimatiche (temperatura, ventilazione e umidità relativa), ma anche di quelle variabili che sono legate al soggetto, come il tipo di attività fisica e l'abbigliamento. Posso comunque indicarle qual il range di accettabilità dei parametri microclimatici: Temperatura tra i 18' e i 21' Centigradi Umidità Relativa tra il 40% e il 75% Ventilazione tra 0,01 e 0,3 metri al secondo Sempre a proposito della temperatura, chiaro che ci sono luoghi (a causa delle strutture murarie, dell'esposizione, della indispensabile presenza di aperture sull'esterno, del tipo di attività che vi si svolge, ecc.) dove molto difficile, soprattutto in inverno, mantenere una temperatura accettabile. In tal caso si ricorda il dovere di ricorrere a misure tecniche localizzate o a mezzi personali di protezione (nel senso che anche una giacca imbottita un Dispositivo di Protezione Individuale). E' chiaro che poi, nella necessità di istallare un impianto di condizionamento, ci sono altri numeri ai quali fare riferimento, magari ricavati da una centralina microclimatica che misuri sul vostro luogo di lavoro dei valori importanti come la temperatura, la velocità dell'aria, l'umidità relativa. Si potrebbero poi prendere a riferimento altri numeri, per esempio quelli delle Linee Guida ISPESL per applicazione agli uffici (1995): per quanto riguarda gli impianti di condizionamento in luoghi di lavoro dove venga svolto lavoro d'ufficio sono i seguenti: Condizionamento: preferibilmente a totale ricambio d'aria o con massimo riciclo del 30%. Temperatura: 20-23'C in inverno, 23-26'C in estate. Ventilazione: 0.1-0.2 metri al secondo, con portata di almeno 20 metri cubi orari per persona. Umidità Relativa: 40-50%. In caso di inottemperanza degli obblighi di legge rivenienti dall' art. 4 l.626/94 da parte del datore di lavoro, qual l'iter da seguire per la denuncia; qual l'ufficio preposto cui rivolgersi per accertare la violazione?Il servizio di prevenzione della ASL territorialmente competente l'organo di vigilanza cui ci si pu' rivolgere denunciando le inadempienze del datore di lavoro. Vorrei sapere quali responsabilità si assumono accettando l'incarico di addetto alla sicurezza prevenzone incendi. Mi chiedo inoltre se sia possibile dimettersi da tale incarico e con quali motivi? La risposta va cercata non solo alla luce del Dlgs. 626/94 ma anche del disposto dal DM 10.3.98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. Sull'onere delle responsabilità in carico all'addetto alla gestione delle emergenze e non esplicitamente richiamate dal Dlgs. 626/94 pu' sostenersi che queste rientrino, fermo restando la completa attuazione degli specifici obblighi in capo al datore di lavoro, tra quelle dei lavoratori. Pertanto il lavoratore, e quindi l'addetto alla gestione delle emergenze, ha il dovere di contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tra questi obblighi, peraltro sanzionati dall'art. 93 troviamo sia quelli previsti dall'art. 5.2 ed in particolare il comma d, che quelli del l'art. 12 comma 3: art. 5.2.d : segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonch' le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; art. 12 comma 3: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. Dalla lettura del DM 10.3.98, appaiono altri doveri riconducibili agli addetti alla gestione delle emergenze riportati nell'allegato VIII punto 2: Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere: a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; appare evidente che questi doveri corrispondono a responsabilità a condizione che il datore di lavoro abbia erogato una idonea formazione, garantito i necessari DPI, effettuato le esercitazioni previste con il coinvolgimento degli addetti, predisposto all'interno del piano di emergenza procedure comportamentali ed operative congrue con le ipotesi di rischio presenti nel sito aziendale. Non va peraltro dimenticato che anche per l'addetto alle emergenze, che comunque resta un lavoratore, vige l'art. 14.1 del dlgs 626/94 ovvero il diritto dei lavoratori ad allontanarsi in caso pericolo grave ed immediato. Rispetto all'obbligo della segnalazione di eventuali carenze ed al mancato adeguamento da parte del datore di lavoro si puo fare riferimento al citato art. 5.2.d che prevede la possibilità (dovere?) di informare del fatto il R.L.S. e non esclude la possibilità di interessare direttamente gli organi di vilanza competenti, anche se, suggerirei, solo in ultima analisi e successivamente all'attivazione degli organismi sindacali. In merito all'ipotesi di presentare dimissioni dall'incarico ritengo possibile la presentazione dell'istanza al datore di lavoro fermo restando l'obbligo del lavoratore designato a ricoprire il ruolo salvo giustificati motivi. In ordine ai giustificati motivi credo possano essere richiamate solo particolari e certificate condizioni di salute ovvero precedenti esperienze che possono aver provocato condizioni di stress post-trauma. La scelta dei DPI viene fatta da RSPP previa consultazione con RLS? Come ben dice il Decreto Legislativo 626/94 all'art.43 comma 3: “il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi ai requisiti previsti dall'art.42 e dal decreto di cui all'art.45, comma 2″. “Fornisce” significa che sceglie, acquista, d' al lavoratore un dispositivo che gli consenta di lavorare eliminando o riducendo al minimo il rischio di infortunio o di malattia professionale. E' un suo obbligo e pertanto deve essere lui ad effettuare l'acquisto, non potendo assolutamente chiedere al lavoratore alcun tipo di sostegno economico, nemmeno in cambio di una maggiore attenzione nella scelta e nella fornitura. Mi spiego: non pu' stabilire uno standard di qualità e quindi di costo, oltre il quale deve intervenire il lavoratore, se questàultimo vuole un prodotto adeguato alla sua persona, perch' l'art. 42 comma 2 lettera c) afferma che i DPI forniti al lavoratore devono “tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore“. Pertanto il datore di lavoro obbligato a fornire al lavoratore dei DPI che lo proteggano da infortuni o malattie professionali, senza creare al lavoratore un problema di salute dovuto ad una scelta errata o alla fornitura di prodotti inadeguati alle esigenze ergonomiche (la misura precisa delle scarpe, per es.) o di salute (la necessità di un plantare, per es.) del lavoratore. La mancata fornitura al lavoratore di DPI confermi a questi, come ad altri requisiti specificati dall'art.42 pu' comportare, per il datore di lavoro e il dirigente (dello stabilimento, del reparto, ecc.), una ammenda da 1.500 a 4.000 euro o l'arresto da 3 a 6 mesi. Detto questo, per rispondere pienamente alla sua domanda, va detto che la scelta dei D.P.I. un compito del Datore di Lavoro, come pu' ricavare dall'art. 43 del D.Lgs. 626/94; una scelta da lui effettuata tenendo conto dei requisiti richiesti dall'art. 42. Infine, come si evince dall'art. 11 del D.Lgs. 626/94 – Riunione periodica di prevenzione e protezione – il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) partecipa alla riunione nella quale, oltre al Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti “l'idoneità dei mezzi di protezione individuale“. E' in questa occasione che il RLS pu' e deve esercitare le sue attribuzioni, tra le quali (art.19 comma 1 lettera h): “promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori“. Questo il momento in cui il RLS pu' dire la sua sui D.P.I. Vorrei sapere se esistono e quali sono i requisiti per guidare i carrelli elevatori o muletti (patentino) I carrelli elevatori a forche, comunemente denominati muletti', devono essere utilizzati solo da personale che ha ricevuto un'adeguata formazione (a seguito di tale formazione possibile ottenere il permesso di guida, che qualifica il lavoratore e lo segue da una azienda all'altra). In particolare (art. 38 del D.Lgs. 626/94) il datore di lavoro deve assicurarsi che: i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro. Si tratta di un obbligo sanzionato per Datori di lavoro e Dirigenti con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3 a 8 milioni di lire. Il lavoratore deve invece sapere che deve usare l'attrezzatura di lavoro solo conformemente a quanto insegnatogli, deve indossare indumenti adeguati, che non possano costituire pericolo, deve indossare i D.P.I. prescritti (scarpe antinfortunio, per es.), non deve assolutamente rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione. Per sua informazione le trascrivo alcune indicazioni comportamentali del cartellista per la protezione dagli infortuni sul lavoro: Inizio lavoro: controllare pneumatici, freno, freno a mano, comandi, avvisatore acustico e luci. Fine lavoro: parcheggiare nel luogo assegnato, appoggiare le forcole sul pavimento, azionare il freno a mano, spegnere il motore e togliere le chiave. Durante la circolazione: tenere una velocità adeguata al percorso, al carico, alle condizioni della pavimentazione, all'andatura in retromarcia. Non alzare o abbassare il carico durante il trasporto, non sporgere parti del corpo fuori dalla sagoma del carrello, utilizzare il segnalatore acustico l' dove la visibilità ridotta, presso posti di lavoro, attraversando portoni. Non frenare bruscamente. Se il mezzo non abilitato, non trasportare altri in cabina n' sollevarli sulle forcole. Queste sono le principali indicazioni per la guida, poi ci sono indicazioni importanti che riguardano come vanno immagazzinati i materiali, casse o pallets che siano. E' sempre obbligatorio in azienda il medico competente? Il datore di lavoro deve nominare il medico competente qualora sia prevista dalla normativa la “sorveglianza sanitaria”. L'art. 16 del D.Lgs.626/94 recita: 1. La sorveglianza sanitaria effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 effettuata dal medico competente''.. Quindi, in base all'articolo sopra riportato, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge. Oltre alle leggi speciali sulle radiazioni ionizzanti e il D.Lgs.277/91 sull'esposizione a piombo, amianto e rumore, valgono gli articoli 33,34 e 35 del D.P.R. 303/56 e la tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche. Inoltre il D.P.R. 336/94 contiene il Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. Il D.Lgs.626/94 inserisce nell'obbligo della sorveglianza sanitaria altre attività lavorative che comportano la sorveglianza sanitaria: La movimentazione manuale dei carichi L'attività di utilizzo dei videoterminali L'esposizione ad agenti cancerogeni L'esposizione ad agenti biologici. Vede bene che la presenza del medico competente in azienda data da norme precise e, naturalmente, dai risultati della valutazione dei rischi.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall'alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Chi deve redigere il POS e chi no

Il D.Lgs. 494/96 [art. 9 comma 1 lett. c)bis] e il D.P.R. 222/03 (art. 6) prevedono l’obbligo di redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per “ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici”. L'obbligo di redazione del POS ricorre esclusivamente per le imprese che eseguono i lavori elencati nell’Allegato 1 al D. Lgs. 494/96, dove non rientrano le forniture a piè d’opera di attrezzature e/o materiali. Quindi le aziende fornitrici di materiali/attrezzature nei cantieri edili o di ingegneria civile, che non svolgono una partecipazione diretta all'esecuzione dei lavori, non devono elaborare il POS e dovranno rispettarne le disposizioni (cooperazione, coordinamento, scambio di informazioni). Le imprese esecutrici, destinatarie delle forniture, da parte loro, sono tenute a fornire alle aziende fornitrici tutte le informazioni utili ad attuare le opportune misure di sicurezza, rendendo disponibili anche i piani di sicurezza del cantiere (POS, PSC o PSS, quando previsti).

Rapporto di sicurezza


Rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti e per le modifiche con aggravio del livello di rischio

Lettera circolare 6 maggio 2007, Prot.n. DCPST/A4/RS/1700

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevezione e la sicurezza tecnica – Area rischi industriali ha emanato il 6 maggio una Lettera circolare con l'intento di porre l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti per l'attività che i Comitati Tecnici Regionali sono chiamati a svolgere nel corso dei procedimenti di valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a nuovi stabilimenti ed a modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'art.21, comma 3, del D.Lgs.334/99 e s.m.i., operazioni che i Comitati Tecnici svolgono nel settore del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Tra gli elementi approfonditi si sottolinea l'importanza del rispetto dei principi della trasparenza e della privacy riguardo ai procedimenti per la valutazione del rapporto di sicurezza; vengono evidenziati i legami dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza ed i procedimenti di formazione dello strumento urbanistico e di valutazione di impatto ambientale nonché le competenze regionali in materia di accessibilità del rapporto di sicurezza alla popolazione interessata, come unica autorità competente a ricevere eventuali richieste di accesso agli atti ed ai dati relativi al rapporto di sicurezza anche ai fini dell'espressione del parere di cui all'art.23 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.
Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavo

Sicurezza nei cantieri: segnalazione dell’Authority

02/02/2007 – L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in collaborazione con soggetti pubblici e associazioni competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha svolto un’indagine sulla sicurezza nei cantieri.
Nel corso dell’indagine sono emerse alcune criticità nell’applicazione della disciplina di validazione dei piani di sicurezza e della verifica delle strutture provvisionali.

L’Authority ha quindi trasmesso al Governo e al Parlamento un atto di segnalazione relativo alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. È stato rilevato – si legge nel documento – che la stesura dei piani di sicurezza è attuata in maniera automatizzata sulla base dell’elenco dei lavori o dei computi metrici senza una particolare attenzione allo specifico cantiere.

Per quanto riguarda le opere provvisionali – inoltre – , si è potuto constatare che in alcuni casi queste assolvono, da un punto di vista statico, ad una funzione analoga a quella delle opere definitive, con la conseguenza che il diverso regime normativo che disciplina le suddette strutture appare immotivato e, in ogni caso, presenta ricadute negative in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 554/99, è stato rilevato che il Regolamento non prevede una specifica verifica dei contenuti all’atto della validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento (art. 47, DPR 554/99). Questa disposizione pone la validazione degli elaborati riguardanti i piani di sicurezza in una posizione di secondaria importanza rispetto ai rimanenti elaborati del progetto esecutivo.

In conclusione, l’Autorità auspica che il Parlamento ed il Governo, nel riesaminare le normative vigenti in materia di opere provvisionali e di sicurezza nei cantieri, tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni al fine di assicurare idonei livelli di sicurezza degli addetti ai cantieri. In particolare si ritiene opportuna l’introduzione di una specifica norma sulle opere provvisionali di rilevante importanza statica che stabilisca la verifica strutturale prima del loro utilizzo.

Protezione dal rumore, D.Lgs. 195/06

Il Consorzio Infotel ha provveduto alla creazione del Software Sicurtool (Modulo Rumore) che consente la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore, ai sensi del D. Lgs. 195/06. Il testo punta a riorganizzare la normativa vigente in materia – coordinando le numerose norme nazionali e comunitarie che si sono accumulate in 50 anni di legislazione – e a semplificare gli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro. Sono entrate in vigore il 14 dicembre scorso, le nuove disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, introdotte dal Decreto legislativo n. 195 del 10 aprile 2006. Il DLgs 195/2006 integra il Dlgs 626/94, in attuazione della direttiva europea 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori al rumore. Il valore limite di esposizione è fissato a 87 dB(A), contro i precedenti 90 dB(A), mentre la pressione acustica di picco non deve superare i 140 dB(C) Oltre ad abbassare i valori massimi di esposizione, le nuove norme fissano gli obblighi del datore di lavoro: la valutazione del rischio sulla base del livello, del tipo e della durata dell'esposizione, dei valori limite previsti, degli effetti derivanti da interazioni fra rumore, sostanze ototossiche e vibrazioni, delle informazioni sanitarie e di quelle reperibili nella letteratura scientifica, nonché della disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito.

Protezione dei bordi: una guida per la sicurezza

Sono state messe a punto dall’Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) le Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi. Il Consorzio Infotel ha messo a punto il Software 494 Cantieri System (Modulo Ponteggi System) nel rispetto della normativa vigente Legge n. 494/96 D.Lgs. 528/99 e D.P.R. n. 222/2003. Il documento riguarda i parapetti provvisori, le reti di protezione e i sistemi combinati, e ha lo scopo di fornire una metodologia per la valutazione del rischio di caduta dall’alto e/o di urto contro il sistema di protezione dei bordi, nel corso di lavori su solai, tetti, ponti, viadotti e lavori di scavo. Dopo una ricognizione dei riferimenti normativi, la linea guida illustra la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva e/o individuale, come richiesto dal DLgs 626/94 e dal DLgs 494/96, e del piano di emergenza.