Sistema nazionale di certificazione delle competenze

Approvato il sistema nazionale di certificazione delle competenze

Il via libera al decreto, già  approvato dal CdM, è arrivato dalla Conferenza unificata: l'obiettivo è promuovere la mobilità  geografica e professionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Tra le novità  che riguardano la scuola c'è l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, consultabile anche via Internet.

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università  e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un provvedimento sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della riforma del mercato del lavoro per la crescita (legge n. 92 del 2012).

L'Italia dimostra così di rispondere alle sollecitazioni rivolte dall'Unione europea ai Paesi membri perché, in un periodo di crisi economica globale, si dotino degli strumenti legislativi che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET, di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze che le persone acquisiscono in contesti non formali e informali, soprattutto sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero. Questo patrimonio è ancora sommerso in Italia, a differenza di altri Paesi dell'Ue.

La certificazione delle competenze comunque maturate dalle persone è considerata dall'Ue un elemento strategico di innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale delle persone, per la crescita sociale ed economica di ogni Paese. Anche per la flexicurity.

Il provvedimento contiene norme generali e livelli essenziali delle prestazioni riguardanti:

– l'individuazione e la validazione degli apprendimenti acquisiti dalle persone, in modo intenzionale, in contesti non formali – ovvero al di fuori delle istituzioni scolastiche e formative e dell'università  – nelle imprese, nel volontariato, nel servizio civile nazionale, nel privato sociale e, in contesti informali, ovvero nella vita quotidiana e nel tempo libero;

– la struttura del sistema nazionale di certificazione delle competenze, con l'indicazione dei soggetti pubblici che ne fanno parte, con funzioni di regolamentazione dei relativi servizi negli ambiti di propria competenza (“Enti titolari”), e dei soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati (“enti titolati”) per l'erogazione di tali servizi;

– l'istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via telematica. La mancanza del repertorio ha costituito, sino ad oggi, un grave problema anche per l'orientamento dei giovani e degli adulti;

– gli standard degli attestati e dei certificati, in modo che essi siano spendibili a livello nazionale e dell'Ue (cosa che oggi avviene solo per i titoli di studio e per le abilitazioni professionali relative a professioni regolamentate);

– gli standard delle procedure di identificazione, valutazione e attestazione delle competenze;

– gli standard di sistema (misure di informazione, requisiti professionali degli operatori, accesso agli atti, ecc.);

– la dorsale informativa unica che assicurerà  a ogni persona, attraverso l'interoperabilità  dei sistemi informativi, di avere, in rete, “lo zainetto” digitale delle sue competenze;

– il monitoraggio e la valutazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il provvedimento completa un “pacchetto di innovazioni” per innalzare i livelli di istruzione e formazione delle persone adulte che, entro il mese di dicembre, sarà  trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni, città  e Autonomie locali, comprendente anche uno specifico accordo per l'orientamento permanente degli adulti, e un'intesa per la costruzione di reti territoriali per l'apprendimento permanente, di cui faranno parte scuole, università , centri territoriali per l'istruzione degli adulti, camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, imprese e loro rappresentanze datoriali e sindacali.

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ”  ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Repertorio atti n. 146/CU

del 20 dicembre 2012″ 

LA CONFERENZA UNIFICATA ” 

Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012: ” 

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea; ” 
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale prevede, all'articolo 4, comma 58, che il Governo è delegato ad adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università  e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con questa Conferenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università  e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi ” per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze sulla base dei principi e dei criteri direttivi individuati nella lettera da a) a g) del citato comma 58;”  ” ”  ” 
VISTA la nota n. 11570 – DAGL/50045/10.3.48 del 12 dicembre 2012 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 novembre 2012 e diramato il successivo 13 dicembre 2012 alle Regioni e agli Enti locali;. ” 

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame del provvedimento in parola, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 17 dicembre 2012, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni nell'esprimere una generale condivisione del testo hanno formulato numerose osservazioni e proposte emendative, condivise dai rappresentanti dell'ANCI, contenute in un documento che è stato consegnato; ” 

CONSIDERATO

che, quindi, sono state esaminate le proposte emendative che i rappresentanti dei Ministeri interessati hanno ritenuto di poter accogliere, in alcuni casi attraverso delle nuove formulazioni delle relative disposizioni; ”  ”  ”  ”  ” 
VISTA la nota del 17 dicembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di quanto convenuto nella richiamata riunione tecnica, ha inviato il documento contenente le proposte emendative e le integrazioni condivise con le Regioni e gli Enti locali che è stato diramato il 18 dicembre 2012; ”  RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa con le modifiche concordate nella suindicata riunione tecnica del 17 dicembre 2012, contenute nel richiamato documento (All. A); ” 

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali; ”  ” 
” 
SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, trasmesso, con nota n. 11570 – ” DAGL/50045/10.3.48 del 12 dicembre 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ” Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con le modifiche contenute nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

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Newsletter 21 Dicembre 2012

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21 Dicembre 2012
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CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 06.12.2012 progetti di formazione dei lavoratori
Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di riparto tra le Regioni,per l'anno 2012, di quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori
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Con le gru industriali spesso ci si chiede se per eseguire gli interventi di manutenzione siano necessarie delle passerelle o delle piattaforme di servizio
Attestati patentino per l'utilizzo delle attrezzature speciali
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” 
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Pubblicate le regole sui consigli di disciplina

Dopo la pubblicazione dei Regolamenti sui consigli di disciplina di ingegneri e periti agrari, arrivano quelli dei geometri, architetti, geologi e agrotecnici. ” 

I Regolamenti sono previsti dall'articolo 8, comma 3 del Dpr 137 del 7 agosto 2012 per la riforma degli ordinamenti professionali che affida ai Consigli di disciplina compiti di valutazione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. ” 

I testi dei Regolamenti dei geometri ” stabiliscono direttive sui componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio; individuano le cause di incompatibilità  e decadenza dalla carica, i requisiti di onorabilità  e professionalità , le procedure per la nomina dei componenti, le regole da seguire in caso di conflitti di interesse.

Sentenza n. 22579 11 dicembre 2012 deducibilità  dei costi professionista

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22579 dell'11 dicembre 2012, si è pronunciata sulla questione della deducibilità  dei costi sostenuti dal professionista secondo il principio di cassa stabilendo che non sono rilevanti per poter ottenere il beneficio fiscale i canoni di locazione sproporzionati rispetto al reddito o comunque versati in anticipo.

La Cassazione frena sulla deducibilità  dei costi sostenuti dal professionista secondo il principio di cassa. Infatti non sono rilevanti per poter ottenere il beneficio fiscale i canoni di locazione sproporzionati rispetto al reddito o comunque versati in anticipo. Si tratta di un'operazione “«antieconomica”» che giustifica il recupero delle maggiori imposte.

Un professionista (avvocato), in virtù del principio di cassa, aveva dedotto i canoni di locazione del suo studio professionale in un'unica soluzione, versando più di 150 mila euro (corrispondenti a 5 anni di canoni di affitto), ed in largo anticipo rispetto alla scadenza del contratto di locazione, che prevedeva invece un versamento trimestrale.

Così l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte disconoscendo queste spese nell'anno in cui erano state dichiarate. Il professionista impugna l'accertamento.

In fase di contenzioso tributario, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale dichiaravano infondata l'impugnazione proposta dal professionista.

La Corte di Cassazione pur riconoscendo almeno in parte il cosiddetto principio di cassa che regola la determinazione del reddito professionale, sia per i componenti negativi che per quelli positivi, respinge comunque le ragioni del professionista.

I giudici della Suprema Corte pongono l'accento su un diverso aspetto della controversa questione, affermando che “il professionista non può, a suo piacimento, imputare a titolo di costi dell'attività  professionale oneri che appaiono incoerenti rispetto allo strumento negoziale utilizzato per avere a disposizione un bene strumentale all'esercizio professionale ed ipotetici rispetto all'esercizio dell'attività  che andrà  a svolgersi in futuro”.

Con la suddetta sentenza, la Corte ha inoltre osservato che, al di là  del tenore delle disposizioni di legge che attribuiscono al professionista la possibilità  di imputare i costi secondo il criterio di cassa e dunque di dedurli, l'Amministrazione Finanziaria può sempre compiere una verifica sull'inerenza dei costi dell'attività  esercitata e, addirittura sulla “congruità ” dei costi medesimi rispetto al volume d'affari prodotto dal contribuente, ove ci si trovi innanzi a operazioni stravaganti ed antieconomiche.

DURC via PEC certificati emessi alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti

L'INAIL, con nota prot. 600010.10/12/2012.0008798 del 10 dicembre 2012, comunica che a partire da mercoledì 12 dicembre 2012 è disponibile una nuova versione dell'applicativo telematico www.sportellounicoprevidenziale.it” che consentirà  di chiedere all'Istituto il recapito tramite PEC del DURC firmato digitalmente. Tale servizio sarà  operativo per le richieste effettuate a partire dalla data suindicata. Condizione per la fruizione del servizio è che le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni Procedenti siano in possesso: – di una casella PEC valida; – che abbiano optato per il servizio PEC – che la ditta per la quale si chiede il DURC applichi un contratto diverso da quello dell'edilizia – che venga indicato l'Inail come ente di emissione. ” 

La nota dell'Inail Direzione Centrale Rischi

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Direzione Centrale Programmazione Organizzazione e Controllo Prot. 600010.10/12/2012.0008798 A TUTTE LE STRUTTURE

Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati emessi dall'INAIL alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti. Si comunica che a partire dal 12 dicembre 2012 sarà  disponibile una nuova versione dell'applicativo telematico www.sportellounicoprevidenziale.it” che consentirà  di chiedere all'INAIL il recapito tramite PEC del DURC firmato digitalmente. Tale servizio sarà  operativo per le richieste effettuate a partire dalla data suindicata. In sede di prima applicazione, i DURC trasmessi via PEC saranno solo quelli richiesti dalle Stazioni Appaltanti e dalle Amministrazioni Procedenti. Per l'invio tramite PEC ai soggetti richiedenti diversi dalle Stazioni Appaltanti e dalle Amministrazioni si fa riserva di successive comunicazioni.

Al fine di fornire istruzioni ed adeguato supporto all'utenza, è stato predisposto il “Manuale per la richiesta di invio del DURC via PEC da parte di una SA/AP” che sarà  disponibile sul sito di Sportello Unico Previdenziale.Si precisa che per utilizzare il servizio di recapito tramite PEC da parte dell'INAIL, tutti i soggetti che sono in possesso di un'utenza come “Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente” (di seguito “SA/AP”) devono verificare nel proprio profilo anagrafico all'interno di Sportello Unico Previdenziale:

  • che la Struttura di appartenenza sia correttamente e puntualmente identificata e, cioè, che sia specificato – oltre alla denominazione dell'Ente – sia il Dipartimento/Direzione che il Settore/Ufficio/Sede
  • che l'indirizzo di posta elettronica certificata della Struttura di appartenenza sia inserito e sia corretto.

Per aggiornare i dati, dopo l'accesso al sito, l'utente SA/AP deve seguire il percorso “Gestione anagrafiche” – “Stazioni Appaltanti/Amministrazioni Procedenti”, inserire il dato e-mail PEC mancante o modificare quello presente a sistema e, infine, confermare l'operazione.
In mancanza degli aggiornamenti descritti, qualora vi siano più SA/AP facenti capo ad uno stesso Ente/Amministrazione, il DURC sarà  recapitato all'indirizzo PEC che risulta registrato. Nel caso in cui la singola SA/AP non sia dotata di un proprio indirizzo PEC, deve indicare quello della Struttura ad essa gerarchicamente sovraordinata, fermo restando che, in tal caso, sarà  onere di questàultima Struttura trasmettere il documento ricevuto dallo Sportello Unico Previdenziale a quella che ha effettuato la richiesta.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI RECAPITO VIA PEC DA PARTE DELL'INAIL Per richiedere il recapito del DURC tramite PEC da parte dell'INAIL sono indispensabili le seguenti condizioni:

a) l'utente SA/AP deve essere in possesso di una casella PEC valida
b) l'utente SA/AP deve scegliere “PEC” come recapito di corrispondenza
c) la ditta per la quale si richiede il DURC deve applicare un CCNL diverso dall'edilizia
d) l'utente SA/AP deve indicare l'INAIL come ente di emissione. In presenza di dette condizioni, i DURC richiesti a partire dalla data suindicata potranno essere inviati dall'INAIL all'indirizzo PEC della SA/AP richiedente. MODALITà€ DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI DURC

Per ricevere dall'INAIL il DURC tramite PEC, in fase di compilazione della richiesta, l'utente SA/AP, dopo aver verificato che il campo “e-mail PEC” del tab “Richiedente” sia correttamente valorizzato, deve compilare il tab “Impresa” come segue:

  • alla sezione “Sede operativa”, selezionare la casella “Sede operativa coincidente con la sede legale”
  • alla sezione “Recapito corrispondenza”, selezionare la casella “PEC”

A conclusione della richiesta, nel tab “Inoltro”, l'utente SA/AP deve poi selezionare “INAIL” come ente emittente. E' opportuno verificare a video, prima della conferma e dell'inoltro della pratica, l'esattezza dell'indirizzo PEC al quale il DURC sarà  recapitato.

Si ricorda che per ogni ulteriore informazione o per segnalare problemi in ordine alla richiesta o al rilascio del DURC via PEC deve essere utilizzata esclusivamente l'apposita funzione di assistenza disponibile sul sito di Sportello Unico Previdenziale (link “Assistenza” posto sul Toolbar in alto alla home page). Stante l'importanza della nuova funzione rilasciata, si chiede alle Sedi di voler dare alla presente la massima diffusione sul territorio. ” ” 

Il Direttore Centrale Rischi Reggente
f.to Ing. E. Rotoli Il Direttore Centrale SIT
f.to Dott. S. Tomasini Il Direttore Centrale POC
f.to Dott. G. Mazzetti

Legge n. 221/2012 – pubblicato il c.d. Decreto Sviluppo bis

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 208 della Gazzetta Ufficiale n.”  294 del 18 dicembre 2012, la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“.

Per quanto riguarda la materia lavoro, gli articoli più interessanti sono:

– articolo 7, trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato
– articolo 23, misure per le società  cooperative
– articoli dal 25 al 32, misure per le Start-Up innovative
– articolo 34, comma 54, abrogazione del fax dalle comunicazioni della “chiamata” per lavoro intermittente

decretoScarica Decreto Sviluppo bis

Certificazione energetica d.m. 22 novembre 2012

Dal 13 dicembre 2012,” è necessario la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un attestato di certificazione energetica di qualsiasi tipologia di edificio (con alcune esclusioni), e quasi si chiude un cerchio che si era iniziato a tracciare con il d.lgs. 28 del 3 marzo 2011, il quale ha introdotto l'obbligo di indicazione dell'indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita degli edifici, senza tuttavia indicarne le sanzioni, la cui definizione è stata emanata solo da poche regioni mentre, nelle regioni che non lo hanno fatto, non si sono sortiti gli effetti desiderati.” 
” 
La modifica è stata effettuata per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell'Italia per l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Infatti la Commissione Europea contestava, in particolare, la possibilità  – prevista dalle Linee guida nazionali – per i proprietari di immobili con scarse prestazioni energetiche, di autodichiarare la classe G (la più bassa) al momento del trasferimento inmmobiliare. Secondo la Commissione Europea, questa opzione violava l'art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2002/91/CE
” 
Con le modifiche alle Linee guida, apportate dal Decreto, l'autodichiarazione potrà  essere sostituita con una delle procedure di certificazione semplificate già  definite dalle stesse Linee guida, e cioè il software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr (Allegato A, paragrafo 5.2, punto 2) e la procedura semplificata di cui all'Allegato A, paragrafo 5.2, punto 3. La novità  riguarda le Regioni sprovviste di una propria normativa in materia.

Dall'applicazione delle linee guida sono esclusi box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, immobili venduti nello stato di ' scheletro strutturale ' e altri edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo.



Ministero dello sviluppo economico
Decreto 22 novembre 2012
(Gu 13 dicembre 2012 n. 290)
Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”
Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e
Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, 6, comma 9, e 16, comma 4, del citato decreto legislativo 192/2005;
Visto l'articolo 13, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
Considerato che in relazione al predetto decreto 26 giugno 2009 e in particolare alla possibilità  ivi prevista per i proprietari di determinati immobili di poter optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2006/2378, ha espresso il parere motivato in data 29 settembre 2011 ritenendo che non sia stata data completa attuazione alla citata direttiva 2002/91/Ce;
Considerato che il 19 luglio 2012 è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della direttiva 2002/91/Ce, causa C-345/12;
Considerata l'opportunità  di specificare in modo più completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali volti al calcolo della prestazione energetica e di apportare alcune rettifiche agli allegati del decreto 26 giugno 2009;
Considerata la rilevanza della politica dell'efficienza energetica e l'esigenza di dare piena attuazione alla citata direttiva 2002/91/Ce;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (Cncu), reso nella seduta del 17 maggio 2012;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012;
Decreta:

Articolo 1
Finalità  e ambito di intervento
Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità  di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, il presente decreto modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009 per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
Articolo 2
Modifiche all'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009
1. Il paragrafo 2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:
“2. (Campo di applicazione). Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purchè scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà :
a) i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà ;
b) immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà . Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività , comunque denominato, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le Amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.”
2. Il paragrafo 5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 è sostituito dal seguente:
“5. (Metodi di calcolo di riferimento nazionale). — A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell'edificio.
I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione e minimizzazione degli oneri a carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell'articolo 6, del decreto legislativo.
Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dei pertinenti sistemi di riferimento nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
a) Cti per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
b) Cnr, Enea per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3.
Il Cti per la lettera a) e il Cnr e l'Enea per la lettera b), rendono disponibili i sistemi di riferimento nazionali su cui svolgono le predette verifiche. Detti sistemi possono essere costituiti da raccolte di casi studio o da fogli di calcolo o da altri strumenti che i predetti istituti ritengono idonei a garantire la qualità  dei software commerciali.
Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto a uno degli organismi nazionali citati.”
3. Al paragrafo 7.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
“A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici.”
4. Il paragrafo 9 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009 concernente la l'autodichiarazione del proprietario, è abrogato.
Articolo 3
Rettifiche agli allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2009
1. All'allegato 2, “Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio”, di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penultimo capoverso, la parola “regolazione” è sostituita con “distribuzione”.
2. All'allegato 3, “Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica”, di cui al paragrafo 5.2 dell'allegato A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella nota contrassegnata con il simbolo (*), in calce alla tabella sono eliminate le parole da “per le quali il calcolo” a “paragrafo 5.2, punto 3” del primo capoverso.
Articolo 4
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
” 
Roma, 22 novembre 2012.