Terre e rocce da scavo dal Ministero alcuni chiarimenti sul DM 161/2012
In risposta a un quesito posto dall'Ordine dei geologi dell'Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto .
Per quanto all'applicabilità delle disposizioni del DM 161/2012 al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui viene prodotto, Il Ministero dell'Ambiente ritiene,” alla luce della norma di cui all'art. 185 del Decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 205/2012, che tale disciplina non sia applicabile.
Smaltimento di modiche quantità In ordine al tema delle “piccole quantità ” di materiale da smaltire, nella nota ministeriale si legge che la relativa disciplina non rientra nelle materie oggetto del decreto, in forza della previsione di cui all'art.266, comma 7 , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'art. 2, comma 45 bis del decreto legislativo n. 4 del 2008 ”
Scarica nota predisposta dalla Segreteria Tecnica del ministero dell'Ambiente
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo
(G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:
a. “«opera”»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b. “«materiali da scavo”»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
” ” ” scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
” ” ” perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
” ” ” opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
” ” ” rimozione e livellamento di opere in terra;
” ” ” materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
” ” ” residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
” ” ” I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
c. “«riporto”»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;
d. “«materiale inerte di origine antropica”»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9;
e. “«suolo/sottosuolo”»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;
f. “«autorità competente”»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;
g. “«caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo”»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;
h. “«Piano di Utilizzo”»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
i. “«ambito territoriale con fondo naturale”»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
l. “«sito”»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
m. “«sito di produzione”»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;
n. “«sito di destinazione”»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;
o. “«sito di deposito intermedio”»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
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