Terre e rocce da scavo dal Ministero alcuni chiarimenti sul DM 161/2012

Dal Ministero dell'Ambiente arrivano alcuni chiarimenti sul d.m. 161/2012 che disciplina la gestione delle terre e rocce provenienti da attività  di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei e in vigore dal 6 ottobre scorso.

In risposta a un quesito posto dall'Ordine dei geologi dell'Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto .

Per quanto all'applicabilità  delle disposizioni del DM 161/2012 al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui viene prodotto, Il Ministero dell'Ambiente ritiene,”  alla luce della norma di cui all'art. 185 del Decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 205/2012, che tale disciplina non sia applicabile.

Smaltimento di modiche quantità  In ordine al tema delle “piccole quantità ” di materiale da smaltire, nella nota ministeriale si legge che la relativa disciplina non rientra nelle materie oggetto del decreto, in forza della previsione di cui all'art.266, comma 7 , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'art. 2, comma 45 bis del decreto legislativo n. 4 del 2008 ” 


Dal Ministero dell'Ambiente arrivano alcuni chiarimenti sul d.m. 161/2012 che disciplina la gestione delle terre e rocce provenienti da attività  di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei e in vigore dal 6 ottobre scorso.  In risposta a un quesito posto dall'Ordine dei geologi dell'Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto, confermando l'interpretazione formulata dall'Ance all'indomani dell'entrata in vigore del decreto.  Terre e rocce da scavo: dal Ministero alcuni chiarimenti sul DM 161/2012 5 Febbraio 2013 Il DM 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto: lo chiarisce il ministero dell'Ambiente con una nota predisposta dalla Segreteria Tecnica in risposta ad un quesito posto dall'Ordine dei geologi dell'Umbria. Viene, quindi, confermata l'interpretazione formulata dall'Ance all'indomani dell'entrata in vigore del decreto, in base alla quale il materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è stato prodotto è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e quindi anche della disciplina del DM 161/2012. Il Ministero interviene, altresì, con riferimento all'applicabilità  della procedura prevista nel decreto ai materiali da scavo prodotti nell'ambito dei cd. piccoli cantieri (cantieri sino a 6000 mc), precisando che il decreto Scarica nota predisposta dalla Segreteria Tecnica del ministero dell'Ambiente

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo
(G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

a. “«opera”»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b. “«materiali da scavo”»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

” ” ”  scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
” ” ”  perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
” ” ”  opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
” ” ”  rimozione e livellamento di opere in terra;
” ” ”  materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
” ” ”  residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
” ” ”  I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

c. “«riporto”»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente Regolamento;

d. “«materiale inerte di origine antropica”»: i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9;

e. “«suolo/sottosuolo”»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;

f. “«autorità  competente”»: è l'autorità  che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità  competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

g. “«caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo”»: attività  svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità  ambientale dei materiali da scavo in conformità  a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2;

h. “«Piano di Utilizzo”»: il piano di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;

i. “«ambito territoriale con fondo naturale”»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

l. “«sito”»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;

m. “«sito di produzione”»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;

n. “«sito di destinazione”»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;

o. “«sito di deposito intermedio”»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;
………………….

SCARICA DM 161 2012

Regolamento sulle competenze della professione di geometra

Sarà  discussa nelle prossime settimane la bozza del nuovo Regolamento sulle competenze della professione di geometra.

Diffuso nei giorni scorsi, il testo sarà  oggetto di confronto in occasione del 44″° Congresso Nazionale che si terrà  a Rimini dal 10 al 13 aprile 2013. Proposto dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, la bozza si pone l'obiettivo di ridisegnare il quadro della professione di geometra alla luce delle nuove esigenze del mercato e del settore, rinnovando il vecchio testo datato 1929 .

I geometri, una volta condiviso il contenuto definitivo del regolamento, lo proporranno all'esame del nuovo Governo come ddl per la professione di geometra.

I punti chiave sono:

– rinnovamento dei contenuti del vecchio regolamento del 1929
– elenco puntuale delle competenze del geometra e del geometra laureato (tutela dell'ambiente e del territorio, topografia, edilizia, estimo e sicurezza sul lavoro, etc.)
– sistema di autogoverno della categoria, con semplificazione delle strutture territoriali e del sistema elettorale
” – chiarimenti sul percorso per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione

Nel testo viene anche trattata la materia del sistema di autogoverno della Categoria: i principi ispiratori sono quelli della semplificazione delle strutture territoriali e del sistema elettorale

Circolare prot. 1004 del 30/01/2013

egolamento sulle competenze della professione di geometraScarica Bozza regolamento

Sportello Unico Edilizia scadenza 12 febbraio 2013

L'art. 13 del decreto legge 83/2012, convertito con Legge 134/2012 (Decreto Crescita), ha introdotto importanti misure di semplificazione per l'attività  edilizia che hanno, in particolare, interessato lo sportello unico edilizia e la conferenza di servizi nella procedura per il rilascio del permesso di costruire (art. 5 e 20 DPR 380/2001) nonché la normativa relativa alla presentazione della documentazione amministrativa necessaria e alcune semplificazioni in tema di Scia e Dia.

Al fine di fornire alle amministrazioni comunali il tempo necessario per adeguarsi alle novità  introdotte della legge la legge ha fissato al 12 febbraio 2013 il termine entro il quale le stesse sono tenute a darne concreta applicazione (art. 13, comma 2 bis).

Si ricorda che , con riferimento allo sportello unico edilizia, le modifiche introdotte dal Dl 83/2012 hanno rafforzato il ruolo di tale istituto con l'attribuzione allo stesso non solo di maggiori funzioni istruttorie ma anche decisorie.

Per quanto riguarda il procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 del Dpr 380/2001) è ora previsto che se entro il termine istruttorio di 60 giorni non intervengono le intese, concerti, nulla osta etc. delle altre amministrazioni pubbliche, ovvero vi è stato il dissenso di una o più amministrazioni interpellate (sempre se tale dissenso non è fondato sull'assoluta incompatibilità ), il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi.

In tal caso la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituirà  ad ogni effetto titolo per la realizzazione dell'intervento.

Fonte: Ance

anceArtt. 12, 13, 52 DL n. 83 del 22 giugno 2012″ pdf” 168,5 Kb

E' stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, Suppl. Ord. n. 129) il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”. Il provvedimento contiene diverse misure di interesse del settore privato, in tema tra l'altro di riqualificazione urbana con il varo del Piano nazionale per le città , di semplificazioni in materia edilizia e di sospensione del Sistri.
Piano nazionale per le città  – art. 12

L'art. 12 del decreto legge disciplina il Piano nazionale per le città , nato da una proposta dell'Ance presentata nell'ambito del convegno del 3 aprile scorso che il Ministero delle infrastrutture ha accolto, anche in considerazione degli obiettivi dell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza per gli anni 2013 – 2015, varato dal Governo, fra i quali vi è anche quello di attivare una nuova politica per la riqualificazione funzionale delle città  e per il rilancio dell'edilizia.

L'intento dichiarato nell'Allegato Infrastrutture è quello di “mettere a sistema” le iniziative già  definite o avviate quali il Piano Casa, il Piano per l'Edilizia scolastica con una serie di progetti nuovi in grado di rigenerare le aree urbane degradate ed innescare così una grande motore di sviluppo.
Al “lancio” da parte dell'Ance con il convegno del 3 aprile ha fatto seguito l'apertura di un tavolo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture che ha visto oltre all'Ance la partecipazione, tra l'altro, di vari Ministeri e della Cassa depositi e prestiti per definire gli aspetti operativi del nuovo Piano.

Peraltro, si evidenzia che al decreto legge dovrà  necessariamente fare seguito un provvedimento attuativo che definisca alcuni aspetti essenziali quali i termini e le modalità  per la presentazione delle proposte, criteri puntuali di selezione, parametri finanziari, ecc.

Formazione per le attività  di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici

La Conferenza delle Regioni di ha approvato lo standard formativo per le attività  di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da Fer – fonti rinnovabili, adottato ai sensi del Decreto legislativo rinnovabili 28/2011.

In base al documento approvato, la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi.
Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana.


Il documento :

Il documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori – stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività  di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.

Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5.

La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità  al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

per le attività  di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energeticiScarica accordo Conferenza delle Regioni

La legge in materia di professioni non organizzate

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, la legge n. 4 del 14 gennaio 2013, contenente le disposizioni in materia di professioni non organizzate. ”  ” ” 

Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013.

E' stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22 la Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Le nuove norme definiscono ” professione non organizzata in ordini o collegi ” l'attività  economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività  riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 c.c., e delle attività  e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

” Legge 14 gennaio 2013, n. 4”  la legge n. 4 del 14 gennaio 2013

Newsletter 31 gennaio 2013

calendario portaleSe non intendi piu ricevere questo tipo di comunicazioni, puoi cancellarti cliccando su cancellami
31 gennaio 2013

Io scelgo la sicurezza – Anno 9 – N. 4 – dicembre 2012
newsletter della regione Piemonte

Indirizzi per la sicurezza nei lavori pubblici edili o di ingegneria civile
Cantieri edili e stradali

Scarica il Protocollo d'intesa SPISAL – VVF
Certificato Prevenzione Incendi

Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente 23 gennaio 2013
Ministero del lavoro

Bando della Regione Umbria programmi certificazione d'impresa
UNI EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007, SA8000:2008 ISO 14001:2004

Bando Cultura e competenze per favorire la sicurezza sul lavoro
Provincia di Roma

Bando Camera di Commercio di Reggio Calabria
Camera di Commercio di Reggio Calabria

Bando per l'edilizia sostenibile Regione Marche
2 milioni e 755 mila euro per realizzare circa 60 alloggi

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E-learning formazione e auto-apprendimento

L'e-learning è una nuova metodologia formativa che utilizza la rete Internet come canale di comunicazione.

L' eLearning per essere realmente efficace deve utilizzare una piattaforma, cioè un luogo virtuale all'interno del quale i corsisti possono seguire i corsi, trovare informazioni, interagire con gli insegnanti e/o i tutor, svolgere compiti online oppure offline.

L' apprendimento avviene soprattutto tramite i Learning Object (LO), cioè unità  didattiche trasparenti e riutilizzabili scritte in formato SCORM o AICC.

All'interno della piattaforma è molto usato il linguaggio XML, perché più facilmente esportabile dato che consente una migliore automatizzazione dei contenuti.

In piattaforma vengono assegnati agli utenti ruoli diversi che vanno dall'amministratore al creatore di corsi, dal docente allo studente. Vi sono anche gli ospiti che hanno l'accesso alla piattaforma solo per visionare qualche materiale.

elearning fadCominciamo con l'analizzare il significato della parola e-learning.

– E' un modo diverso di apprendere, alternativo all'insegnamento in aula.
– E' una metodologia di auto-apprendimento e/o formazione, che utilizza un insieme integrato di strumenti tecnologici per la comunicazione a distanza.

elearning fadLe tre modalità  fondamentali di utilizzo di questi strumenti sono:

– apprendere in modo autonomo (auto-formazione);
– apprendere in modo parzialmente assistito (tutoraggio);
– apprendere ricevendo una serie di informazioni e assistenza da parte di un formatore (insegnamento).

fadPotenzialità  dell'e-learning

I vantaggi principali dell'e-learning sono:

– la facilità  con cui è possibile erogare formazione a distanza ad un'ampia utenza;
– non ci sono manuali da rivedere e ristampare, bensì documenti in formato digitale, i cui contenuti sono molto più snelli da aggiornare;
– grazie a questi nuovi supporti formativi, il docente può provvedere a cambiare “in corsa” i materiali del corso;
– nel caso in cui l'utenza da raggiungere sia ampia e distribuita su ampi territori, i costi dell'utilizzo di strumenti di e-learning sono più bassi di quelli della formazione tradizionale.

Ad essersi accorti di tali potenzialità  per ora, nel nostro paese, sono state in primo luogo le aziende. Questo perché ci si è accorti che formazione non è solo motivo di “vanto” per un'azienda, ma è un investimento che costituisce un importante fattore strategico anche dal punto di vista della produttività  economica.

Inoltre pensando alle specifiche esigenze dei collaboratori aziendali, che possono incontrare difficoltà  nel partecipare ad incontri formativi fuori sede o in orari non compatibili con la propria attività , la possibilità  di avvalersi di corsi online personalizzabili, quindi, anche da un punto di vista pratico ed organizzativo, è di certo un vantaggio.

Le aziende stanno investendo sempre di più in questo settore anche perché, stando ai dati, utilizzare tale strumento di formazione costituisce anche un notevole risparmio a livello di costi (si parla di una riduzione di circa il 35%).

L'aumento delle connessioni a banda larga anche in Italia, se le ultime previsioni sono esatte, renderà  tale strumento sempre più appetibile ed accessibile da parte di privati o aziende.

Ing. Di Carlo