Regione Umbria, linee di indirizzo per la valutazione del rischio sul lavoro e sorveglianza sanitaria
Regione Umbria, linee di indirizzo per la valutazione del rischio sul lavoro e sorveglianza sanitaria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 1721
Linea di indirizzo “Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda“
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014, n. 1722
“Linee di indirizzo e standard di qualità per la sorveglianza sanitaria“
Le modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare il documento “e modalità di collaborazione alla valutazione e gestione del rischio in azienda” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che il Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare dovrà garantire la massima diffusione del documento alle rappresentanze datoriali, sindacali, agli ordini e collegi professionali, ai medici competenti;
4) di stabilire che i Servizi PSAL della USL Umbria 1 e della USL Umbria 2 verifichino l'applicazione delle seguenti linee di indirizzo nelle valutazioni del rischio delle aziende sottoposte a controllo;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il processo di valutazione dei rischi costituisce il fulcro sul quale si basa la gestione della salute e della sicurezza, in carenza del quale difficilmente possono essere individuate o messe in atto misure preventive appropriate, venendo meno quel processo dinamico che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica proattiva di gestione della prevenzione.
Linee di indirizzo e standard di qualità per la sorveglianza sanitaria
I complessi e profondi mutamenti del mondo socio produttivo intervenuti nell'ultimo trentennio, tra le altre cose, hanno drasticamente modificato i bisogni preventivi dei lavoratori e tra questi anche quelli inerenti il controllo medico. Sostanzialmente scomparsi, infatti, alcuni contesti di rischio che hanno caratterizzato il nostro paese fino agli anni 80, si sta delineando una nuova realtà dove i temi degli effetti, anche cancerogeni, legati alle microesposizioni protratte e/o reiterate, ai rischi di natura biomeccanica, allo stress lavoro correlato, alle interazioni tra vita e lavoro, stanno emergendo come questioni importanti e come tali largamente percepite dai lavoratori.
Di ciò, peraltro, fornisce ampia dimostrazione l'andamento delle stesse denunce di malattia professionale INAIL relative agli ultimi decenni, dove accanto ad una più o meno forte riduzione di alcune tradizionali patologie (silicosi, asbestosi, intossicazioni, ipoacusie..) ed ad una sostanziale stazionarietà di altre (malattie respiratorie, della pelle, sistema nervoso…), è apprezzabile una crescente emersione di patologie dell'apparto muscolo scheletrico e, sebbene con minor entità , di neoplasie e di malattie psichiche e da stress lavoro correlato ed un tale mutamento non può non investire anche la Sorveglianza Sanitaria (SS) dei lavoratori ed il suo principale interprete e cioè il Medico Competente (MC), chiamato a rispondere anche a queste nuove esigenze preventive.
Da qui la necessità anche di rivedere i profili di applicazione dell'obbligo di “Controllo Sanitario dei Lavoratori” di cui all'art.15, lettera l, DL 81/08 e che trovano nella Sorveglianza Sanitaria di cui agli artt. 2 e 41 e negli obblighi del MC di cui all'art.25, i principali momenti attuativi.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2014
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