Coronavirus – fase 3

ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile

Coronavirus – fase 3

Coronavirus - fase 3Indicate misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 15 giugno fino al 14 luglio 2020.

Con il D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono previste ulteriori disposizioni attuative del d.l. 19/ 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del d.l. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'intero territorio nazionale.

Per le attività  professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità  di lavoro agile e che sia incentivato l'utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Devono essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Sull'intero territorio nazionale per tutte le attività  produttive industriali e commerciali e per quelle di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli.

Sono, invece, sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, ad eccezione degli esami di maturità .

Nelle università , nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolte alcune attività  didattiche di alta formazione e/o di laboratorio o sperimentali a condizione, tra l'altro, che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'Inail.

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020 si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.

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