Regione Lombardia – Decreto n. 10838 del 25 luglio 2018

VERIFICA DEGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE DI UNA SOSTANZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 1907/2006 (REACH)

Regione Lombardia – Decreto n. 10838 del 25 luglio 2018

VERIFICA DEGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE DI UNA SOSTANZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 1907/2006 (REACH) Regione Lombardia – Decreto n. 10838 del 25 luglio 2018 – Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH).” Il presente”  documento, elaborato dal Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico, di cui al” D.G.R. 20 dicembre 2013- n. X/1104 Piano regionale”  2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza”  nei luoghi di lavoro, ha la finalità  di fornire agli operatori del controllo e alle”  imprese”  uno strumento per la verifica dei requisiti richiesti per gli scenari di esposizione (SE), allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS) di una sostanza”  ai sensi del Regolamento (CE) n. 190712006 (REACH). Le linee guida sono”  rivolte ai Fabbricanti e Importatori di una sostanza, che redigono gli SE, allegati alla SDS, ma si raccomanda anche alle aziende, con ruolo di Distributore”  di sostanze, di rispettare quanto indicato dalla presente guida essendo responsabili della corretta trasmissione delle informazioni ricevute dai fabbricanti e importatori lungo la catena di approvvigionamento.
Ai sensi dell'allegato l del REACH (par. O.7) uno SE è l'insieme delle condizioni, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli Utilizzatori a valle di gestire l'esposizione delle persone e dell'ambiente.
Anche se gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH per gli utilizzatori di sostanze chimiche non rientrano nella principale finalità  di questa guida, si ricorda che gli Utilizzatori a valle sono tenuti a verificare se il proprio uso rientra fra gli usi identificati e se le proprie”  condizioni operative e misure di gestione del rischio sono conformi a quelle descritte nello scenario di esposizione. Se il proprio uso non è coperto dagli usi descritti negli scenari di esposizione”  e”  si intende”  proseguire”  con l'uso”  non”  identificato dai propri fornitori, occorre”  predisporre”  una relazione sulla sicurezza chimica salvo quanto previsto dall'articolo 37 par. 4 del REACH. Si sottolinea che il rispetto degli scenari di esposizione non esonera dall'ottemperanza degli obblighi dettati dal D.Lgs 81/08, che potrebbero risultare anche più restrittivi. Si raccomanda agli Utilizzatori a valle di comunicare al proprio fornitore ogni informazione, che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate nella SDS e negli SE, che gli sono stati fomiti, cosicome prescritto dall'articolo 34 del REACH.
Gli SE costituiscono un estratto della relazione sulla sicurezza chimica (CSR, Chemical Safety Report), che il dichiarante elabora”  nel processo”  di registrazione della”  sostanza. Gli scenari di esposizione”  contengono le informazioni prescritte dall'allegato l del Regolamento REACH.” 
Relativamente al formato, il Regolamento REACH non prevede una struttura standard obbligatoria per lo scenario espositivo.
Il documento permette di controllare gli scenari di esposizione in termini di completezza e coerenza con la SDS. Le colonne N/A e N/C permettono di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”. Nella colonna “Commenti/Riferimenti normativi” sono riportate le disposizioni previste dal regolamento Reach (in celle a doppio bordo) e le raccomandazioni presenti nelle linee guida deii'ECHA.” 
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