Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia

Il Consiglio regionale della Sardegna Legge Regionale 11 del 03/07/2017

Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia

Legge Regionale 11 del 03/07/2017Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, lo scorso 27 Giugno, la legge sull'edilizia. La normativa approvata dalla giunta reca 'Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia'.

La legge va ad investire le tipologie di intervento su:
• riuso dei volumi edilizi,
• centri rurali,
• trasferimento volumetrico per la riqualificazione paesaggistica,
• frazionamenti di unità  immobiliari a seguito degli interventi di aumento volumetrico.

Pubblicato in: Bollettino n.31 – Parte I e II del 06/07/2017
Data di Pubblicazione: 06/07/2017
Materie: LEGGI REGIONALI

Capo I ” Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a permesso di costruire)

1. L'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività  urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 3 (Opere soggette a permesso di costruire)
1. Sono soggetti a permesso di costruire, salvo quanto previsto negli articoli 10 bis e 15:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), e successive modifiche ed integrazioni;
b) gli interventi di nuova costruzione, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
d) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).

2. Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. In caso di formazione del titolo ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità  della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità  rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. In ogni caso i termini temporali di validità  del titolo decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2016. Nelle ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016, lo Sportello unico per le attività  produttive e per l'edilizia (SUAPE) adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti. In ogni caso i termini temporali di validità  del titolo decorrono dalla data di rilascio del provvedimento.”.

Art. 2 Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1985 è aggiunto il seguente:
3 bis (Incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico)

1. Al fine di combattere il fenomeno dello spopolamento dei centri storici e dei centri di antica e prima formazione, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 60 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni.

2. Al fine di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al riuso, anche con mutamento di destinazione d'uso, del patrimonio edilizio esistente e dismesso, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 30 per cento del contributo complessivo dovuto per le nuove costruzioni. Se l'intervento include nuove costruzioni o ampliamenti, ai relativi volumi non si applica la riduzione di cui al presente comma.

3. Al fine di favorire gli interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico, i comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione nella misura massima del 15 per cento.”.

Legge Regionale 11 del 03/07/2017 Legge Regionale 11 del 03/07/2017

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