Ruolo e funzioni dei rls e rlst
Nell'ambito di un recente convegno sulla 'Sicurezza nelle imprese Artigiane in Piemonte' il condirettore di Olympus, prof. Luciano Angelini, tratteggia le problematiche e le potenzialità del sistema di RLS e RLST che spesso coesistono in siti produttivi complessi.
Ruolo e funzioni dei rls e rlst
Il documento in formato PPT evidenzia la problematica del ruolo dei RLS e la presenza degli RLST. Ecco uno stralcio del documento che è possibile scaricare integralmente. Il convegno Il sistema della sicurezza nelle imprese artigiane in piemonte si è tenuto al campus Euigi Einaudi torino – 23 novembre 2016
Art. 9 St. lav. Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
La legge affida alla contrattazione collettiva il compito di rendere davvero effettiva la rappresentanza collettiva
Condivisibile prefigurare in capo alla contrattazione collettiva anche una “«funzione orientativa”» dei lavoratori nel considerare la rappresentanza territoriale più efficace di quella aziendale in quanto a competenze, capacità relazionali e dinamiche operativo/collaborative
Il valore aggiunto del modello di rappresentanza territoriale si esprime anche attraverso la rete degli Organismi paritetici, ai quali il legislatore riconosce anche il ruolo di prima istanza di riferimento per la soluzione di controversie relative all'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, comprese le attribuzioni degli RLS, come specificate in sede di contrattazione (art. 47, co. 5, d. lgs. n. 81/2008).
Tuttavia, il diritto dei lavoratori a scegliere direttamente un proprio” RLS nelle imprese fino a 15 lavoratori resta radicato direttamente nella legge.
Interpello 25 ottobre 2016, n. 16
Quesito Regione Marche: se nell'ambito delle società in cui operino esclusivamente soci-lavoratori, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva come RLS posto dall'Accordo interconfederale dell'Artigianato, sia da considerarsi necessario il ricorso alla rappresentanza territoriale o di sito produttivo
Responso:
– visto l'art. 2, co. 1 lett. a) del decreto 81/2008 che equipara il socio lavoratore di cooperativa o di società al lavoratore;
– visto l'art. 47, comma 2 che prevede la presenza in tutte le aziende di un Rappresentante dei lavoratori
– se, anche in virtù della contrattazione collettiva, non si procede alle elezioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 47 (RLS)
Le funzioni di rappresentante devono essere esercitate” dal RLST o dal RLSSP.
Se l'obiettivo da perseguire è quello di assicurare una rappresentanza collettiva efficace in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, occorre ripensare la condizione di radicale alternatività fra i due modelli, l'aziendale e il territoriale
In tale prospettiva, la contrattazione dell'edilizia ci offre alcuni importanti esempi di:
– possibile convivenza operativa e funzionale fra RLS e RLST nell'ambito di una stessa azienda
– possibile ruolo di coordinamento degli RLS di imprese affidatarie o appaltatrici svolto da RLST o RLS di sito produttivo