Indicazioni operative per la formazione

le modalità  e le procedure per l'inserimento negli elenchi dei soggetti formatori autorizzati

Indicazioni operative per la formazione

formazione art 37Prendiamo spunto da un articolo apparso su Io scelgo la sicurezza n. 3/2016 della regione Piemonte, articolo a cura di di A. Palese, per ribadire alcuni concetti che più volte sono stati richiesti a questa redazione. Anche con l'avvento del ASR 7 Luglio 2016 alcune domande rimangono sempre di estrema attualità . Ricordiamo che l'accordo del 7 Luglio 2016 riguarda in prima istanza la formazione degli RSPP e ASPP ma tratta anche dei lavoratori e del datore di lavoro. Ricordiamo che il soggetto formatore: è l'ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 81/08.

Nell'accordo del 7 Luglio 2016 si fa riferimento alla gestione della formazione per:

Un datore di lavoro, la cui attività  risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività  appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività  dei propri lavoratori. Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività  risulta inserita nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività  a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività  appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37. Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'allegato Il dell'accordo del 21 dicembre 2011 , è consentito il ricorso alla modalità  e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato Il e a condizione che i discenti abbiano possibilità  di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità  con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo dal paragrafo 4 condizioni particolari” dell'accordo del 21 dicembre 2011. A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità  e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che lì espongono ad un rischio medio o alto.

Il D.lgs. 81/08 colloca le attività  di informazione e formazione dei lavoratori tra le Misure generali di tutela (art. 15 D.lgs. 81/08), assegnando a tali obblighi pari dignità  rispetto ad altre misure tecniche e organizzative. La formazione viene definita come un processo di apprendimento di conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi (art. 2 D.lgs. 81/08). Negli ultimi anni, il legislatore, con il concorso della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha esteso notevolmente l'obbligo formativo, in particolare, entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi attraverso l'approvazione di una serie di Accordi Stato – Regioni. Il legislatore, infatti, non ha determinato in via preliminare la durata, i contenuti minimi e gli strumenti da utilizzare per le attività  formative obbligatorie, ma ha affidato tale determinazione ad Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato la sussistenza del nesso causale tra la mancata erogazione di un'adeguata formazione ai lavoratori e gli infortuni sul lavoro. D'altra parte, il primo comma dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 contiene la seguente disposizione: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in mate- ria di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.” Negli ultimi anni, gli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/08, sono stati attuati, con il concorso della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, attraverso l'approvazione di una serie di Accordi tra Stato, Regioni e Province autonome, che hanno dato vita ad un sistema molto complesso e articolato della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. La normativa nazionale, che detta contenuti e modalità  sulla formazione in materia di salute e sicurezza, attribuisce alle Regioni la definizione delle regole e delle procedure operative per l'effettuazione dei corsi. Le indicazioni regionali, che devono raccordarsi con le direttive e gli atti di indirizzo regionali del sistema della formazione professionale, contengono, pertanto, indicazioni di dettaglio utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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