Criteri minimi ambientali

novità  per appalti pubblici e lavori edili decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016

Criteri minimi ambientali

appaltiLe disposizioni in due decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016
Incremento” ”  progressivo” ”  dell'applicazione” ”  dei” ”  negli”  appalti”  pubblici”  per”  determinate categorie”  di servizi e forniture. (16A04194)

in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i”  commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente,”  i'”  criteri”  per l'adozione, con apposito “Piano d'azione”  per”  la”  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica”  amministrazione””  (di”  seguito PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente”  e”  della”  tutela”  del”  territorio”  e”  del”  mare”  di”  concerto”  con”  i”  Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,”  di”  misure”  volte all'integrazione delle esigenze”  di”  sostenibilita'”  ambientale nelle”  procedure”  d'acquisto”  di”  beni”  e”  servizi” ”  della” ”  pubblica amministrazione, e le categorie merceologiche”  per”  le”  quali”  devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilita' ambientale previsti dal medesimo PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro”  dell'ambiente”  e”  della”  tutela”  del”  territorio e del mare di concerto”  con”  i”  Ministri”  dell'economia”  e”  delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante”  approvazione del “Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e,”  in”  particolare, l'art. 2 che disciplina l'adozione dei “Criteri ambientali minimi”;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile”  2016,”  n.”  50,”  recante “attuazione”  delle”  direttive”  2014/23/UE,”  2014/24/UE”  e”  2014/25/UE”  sull'aggiudicazione”  dei”  contratti”  di”  concessione,”  sugli”  appalti”  pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori”  dell'acqua,”  dell'energia,”  dei”  trasporti”  e”  dei”  servizi”  postali, nonche' per il”  riordino”  della”  disciplina”  vigente”  in”  materia”  di contratti pubblici relativi a lavori,”  servizi”  e”  forniture””  e,”  in particolare, l'art. 34, commi 1 e 2,”  che”  disciplina”  l'applicazione dei “Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale”,”  prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli”  obiettivi”  ambientali previsti dal Piano”  di”  sostenibilita'”  ambientale”  dei”  consumi”  nel settore”  della”  pubblica”  amministrazione,”  attraverso”  l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle”  “specifiche tecniche” e”  delle”  “clausole”  contrattuali””  contenute”  nei”  criteri ambientali minimi adottati con”  decreto”  del”  Ministro”  dell'ambiente della tutela del territorio e”  del”  mare,”  e”  che”  detto”  obbligo”  si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;
Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del”  decreto”  legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente”  della”  tutela del territorio e”  del”  mare,”  possono”  essere”  disciplinati,”  per”  le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del”  valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le”  specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
Ritenuto”  di”  stabilire”  un”  incremento”  progressivo” ”  dell'attuale percentuale del 50% del valore”  a”  base”  d'asta”  a”  cui”  e'”  riferire l'obbligo”  di”  applicare”  le”  specifiche”  tecniche”  e” ”  le” ”  clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, per”  gli”  affidamenti”  di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde”  pubblico”  e”  di forniture”  di”  ammendanti,” ”  piante” ”  ornamentali” ”  e” ”  impianti” ”  di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di”  forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e”  carta grafica, in considerazione dei”  benefici”  ambientali,”  del”  contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita'”  del”  settore”  produttivo pertinenti;

Criteri minimi ambientaliDM APPALTI

Criteri minimi ambientaliDM EDILIZIA

Decreta:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 1

”  1. Il presente decreto disciplina”  l'incremento”  progressivo”  della

percentuale del valore a base d'asta”  a”  cui”  riferire”  l'obbligo”  di

applicare le specifiche”  tecniche”  e”  le”  clausole”  contrattuali”  dei

criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:

” ” ”  a. servizi di pulizia, anche laddove resi in”  appalti”  di”  global

service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali”  detergenti”  per

le pulizie ordinarie, straordinarie;

” ” ”  b.”  servizi”  di”  gestione”  del”  verde”  pubblico”  e”  forniture”  di

ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;

” ” ”  c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;

” ” ”  d. forniture di articoli di arredo urbano;

” ” ”  e. forniture di carta in risme e carta grafica;

”  2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle”  stazioni

appaltanti”  di”  inserire”  nella”  documentazione”  di”  gara”  almeno”  le

“specifiche”  tecniche””  e”  le”  “clausole”  contrattuali””  dei”  Criteri

ambientali minimi si applica in misura non”  inferiore”  alle”  seguenti

percentuali”  del”  valore”  dell'appalto,”  nel”  rispetto”  dei” ”  termini

rispettivamente indicati:

” ” ”  il 62% dal 1″° gennaio 2017;

” ” ”  il 71% dal 1″° gennaio 2018;

” ” ”  l'84% dal 1″° gennaio 2019;

” ” ”  il 100% dal 1″° gennaio 2020.

”  3. Fino alla data del 31″  dicembre”  2016″  le”  amministrazioni”  sono

comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore

a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le”  specifiche

tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.

”  4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale

del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali

superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.

”  5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi”  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

”  6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

—-

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016

Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione,”  ristrutturazione”  e

manutenzione degli edifici e”  per”  la”  gestione”  dei”  cantieri”  della

pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per”  le”  forniture

di articoli di arredo urbano.

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ”  in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

” 

” 

”  Vista la legge 8 luglio 1986, n.”  349″  e”  successive”  modifiche”  ed

integrazioni, recante”  “«Istituzione”  del”  Ministero”  dell'Ambiente”  e

norme in materia di danno ambientale”»;

”  Visto il decreto”  legislativo”  30″  luglio”  1999,”  n.”  300,”  recante

“«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11”  della

legge 15 marzo 1997,”  n.”  59″»,”  ed”  in”  particolare”  l'art.”  35,”  che

individua”  le”  funzioni”  e”  i” ”  compiti” ”  attribuiti” ”  al” ”  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

”  Visto il”  decreto”  legislativo”  31″  marzo”  1998,”  n.”  112,”  recante

“«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello”  Stato”  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge”  15

marzo 1997, n. 59;

”  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante”  “«Norme

in materia ambientale”»;

”  Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante”  “«Disposizioni”  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello”  Stato”  (legge

finanziaria 2007)”», e in particolare i commi 1126 e”  1127,”  dell'art.

1, che disciplinano”  la”  predisposizione”  con”  decreto”  del”  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,”  di”  concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, e”  il”  Ministro”  dello

sviluppo economico, di”  un”  “«Piano”  d'azione”  per”  la”  sostenibilita'

ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”» al

fine di integrare le”  esigenze”  di”  sostenibilita'”  ambientale”  nelle

procedure d'acquisto di beni e servizi sulla base di”  criteri”  e”  per

categorie merceologiche individuati in modo specifico;

”  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi”  di

citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, commi della legge 27″  dicembre

2006 n. 296, ha approvato il “«Piano d'azione”  per”  la”  sostenibilita'

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”» (PAN”  GPP),”  e

in particolare l'art. 2, recante disciplina dei”  “«criteri”  ambientali

minimi”», che prevede l'adozione di successivi decreti”  del”  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e”  del”  mare,”  sentiti”  i

Ministeri concertanti, al fine di definire “«gli”  specifici”  obiettivi

di”  sostenibilita'”  ambientale…”»”  per”  le”  categorie”  merceologiche

indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006;

”  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante”  “«Disposizioni”  in

materia ambientale per promuovere misure di green economy”  e”  per”  il

contenimento”  dell'uso”  eccessivo”  di”  risorse” ”  naturali”»,” ”  ed” ”  in

particolare l'art. 23 che modifica ed integra il decreto”  legislativo

3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad”  oggetto

“«accordi”  di”  programma”  e”  incentivi”  per”  l'acquisto”  dei”  prodotti

derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei

materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi”»

”  Visto che l'art. 206-sexies, inserito”  nel”  decreto”  legislativo”  3

aprile 2006, n. 152, dal citato art. 23 della legge 28 dicembre 2015,

n. 221, disciplina l'individuazione di “«azioni”  premianti”  l'utilizzo

di prodotti che impiegano materiali”  post”  consumo”  o”  derivanti”  dal

recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal”  disassemblaggio

dei prodotti”  complessi”  negli”  interventi”  concernenti”  gli”  edifici

scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche”», e in

particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, che”  prevedono

l'inserimento nei bandi di gara”  di”  “«criteri”  di”  valutazione”  delle

offerte ……… con punteggi premianti per”  i”  prodotti”  contenenti

materiali post consumo o derivanti dal recupero degli”  scarti”  e”  dei

materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle

percentuali fissate”»

”  Considerato che ai sensi del citato art. 206-sexies, commi 1″  e”  3,

l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche”  dei”  materiali

ammessi a”  beneficiarne,”  i”  descrittori”  acustici,”  e”  i”  valori”  di

riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti

e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la

materia”  prima” ”  e” ”  l'energia” ”  risparmiate” ”  da” ”  considerare” ”  per

l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili”  solo

previo trattamento per escludere effetti”  nocivi”  tali”  da”  provocare

inquinamento ambientale o danno”  alla”  salute”  umana,”  sono”  definiti

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del

2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio”  e”  del

mare”  “«con”  uno”  o”  piu'”  decreti,”  anche”  attraverso”  i”  decreti”  di

attuazione del Piano d'azione per la”  sostenibilita'”  ambientale”  dei

consumi nel”  settore”  della”  pubblica”  amministrazione,”  di'”  cui”  al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela”  del”  territorio”  e

del mare 11 aprile 2008″»

”  Visto il decreto ministeriale 5″  febbraio”  2015,”  pubblicato”  nella

Gazzetta Ufficiale n. 50″  del”  2″  marzo”  2015,”  che”  nell'allegato”  1

stabilisce i “«Criteri ambientali minimi per le forniture di”  articoli

di arredo urbano”» al fine di contribuire “«a sviluppare un mercato”  di

prodotti costituiti da materiale riciclato, a”  promuovere”  l'uso”  dei

rifiuti come una risorsa, a favorire una”  progettazione”  di”  prodotti

che integrino un”  approccio”  basato”  sul”  ciclo”  di”  vita”  nonche'”  a

sviluppare un'economia circolare”», inclusi i prodotti”  costituiti”  da

polverino da pneumatici fuori;

”  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre”  2015,”  pubblicato”  nella

Gazzetta Ufficiale, Serie”  Generale,”  n.”  16″  del”  21″  gennaio”  2016,

recante “«Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento”  di

servizi:”  di”  progettazione”  e”  lavori”  per”  la”  nuova” ”  costruzione,

ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la”  gestione”  dei

cantieri della pubblica amministrazione e criteri”  ambientali”  minimi

per le forniture di ausili per”  l'incontinenza”»,”  e”  in”  particolare,

l'allegato 1 che, al fine di incrementare l'efficienza”  energetica”  e

di”  ridurre”  l'uso”  delle”  risorse”  materiche”  negli”  affidamenti”  di

progettazione,”  costruzione”  e”  ristrutturazione”  di”  edifici” ”  della

pubblica”  amministrazione,”  compresi”  gli”  edifici”  scolastici,”  gia'

definisce i descrittori acustici di”  riferimento”  in”  relazione”  alla

destinazione d'uso degli edifici, le caratteristiche”  dei”  materiali,

le percentuali”  minime”  di”  residui”  di”  produzione”  e”  di”  materiali

post-consumo o rivenienti dal disassemblaggio di”  prodotti”  complessi

utilizzati nelle soluzioni progettuali e nei manufatti,”  e”  al”  punto

2.6.2,”  relativo”  al”  “«Miglioramento”  prestazionale”  del” ”  progetto”»,

prevede l'assegnazione di un punteggio premiante per”  le”  prestazioni

ambientali”  migliori”  rispetto”  ai”  criteri”  ambientali”  definiti”  in

termini di “«specifiche tecniche”»;

”  Considerato che i”  criteri”  ambientali”  minimi”  di”  cui”  ai”  citati

decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre”  2015″  sono”  in”  linea”  con”  le

finalita' e i “«contenuto della disciplina”  dettata”  dal”  citato”  art.

206-sexies, commi 1 e 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del

2006;

”  Considerato che il citato art. 206-sexies, comma 3, lett.”  a),”  del

decreto legislativo n. 152 del 2006,”  prevede”  che”  tra”  i”  materiali

ammessi a beneficiare dei punteggi premianti sono..compresi”  i”  beni-

derivanti da materiali post consumo riciclati o dal,”  recupero”  degli

scarti, e i materiali rivenienti”  dal”  disassemblaggio”  dei”  prodotti

complessi, con priorita' per i beni provenienti”  dai”  rifiuti”  per”  i

quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta”  e”  riciclo”  nel

rispetto della normativa”  di”  settore”  nazionale”  e”  comunitaria,”  o,

derivanti dal recupero degli scarti e dei”  materiali”  rivenienti”  dal

disassemblaggio”  dei”  prodotti”  complessi,”  di”  cui”  al”  citato”  art.

206-ter, comma 2, lettera a), del”  decreto”  legislativo”  n.”  152″  del

2006, nonche' i beni e prodotti derivanti dall'utilizzo di”  polverino

da pneumatici fuori uso;

”  Ritenuto di definire, in attuazione dell'art. 206-sexies, comma”  3,

lettera a), del decreto legislativo n. 152 del”  2006,”  uno”  specifico

punteggio premiante per i beni derivanti da”  materiali”  post”  consumo

riciclati, dal recupero degli scarti”  e”  da”  materiali”  ottenuti”  dal

disassemblaggio dei”  prodotti”  complessi”  disciplinati”  dai”  “«Criteri

ambientali minimi per l'affidamento del servigio di”  progettazione”  e

lavori per la”  nuova”  costruzione,”  ristrutturazione”  e”  manutenzione

degli edifici e per la gestione degli”  edifici”»”  di”  cui”  al”  decreto

ministeriale 24 dicembre 2015, e dei “«Criteri ambientali”  minimi”  per

le forniture”  di”  articoli”  di”  arredo”  urbano”»”  di”  cui”  al”  decreto

ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri;

”  Considerato che ai predetti fini e' necessario migliorare e rendere

facilmente”  accessibili”  le”  informazioni”  sui”  materiali”  riciclati,

recuperati, e derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di

cui sono”  composti”  i”  beni”  per”  i”  quali”  sono”  stabiliti”  punteggi

premianti;

”  Visto il”  decreto”  legislativo”  18″  aprile”  2016,”  n.”  50,”  recante

“«Attuazione”  delle”  direttive”  2014/23/UE,”  2014/24/UE”  e”  2014/25/UE

sull'aggiudicazione”  dei”  contratti”  di”  concessione,”  sugli”  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua,”  dell'energia,”  dei”  trasporti”  e”  dei”  servizi”  postali,

nonche' per il”  riordino”  della”  disciplina”  vigente”  in”  materia”  di

contraiti pubblici relativi a lavori, servizi”  e”  forniture.”»,”  e”  in

particolare l'art. 95 che”  disciplina”  i”  criteri”  oggettivi”  per”  la

valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa”  e”  prevede,

tra l'altro, che le amministrazioni”  aggiudicatrici”  devono”  indicare

nel bando di gara i criteri premiali che intendono”  applicare,”  anche

con specifico riferimento al “«maggior punteggio relativo”  all'offerta

concernente beni, lavori o servizi che presentano un”  minore”  impatto

sulla salute e sull'ambiente”»

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Decreta:

” 

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 1

Prodotti, materiali e manufatti”  per”  edifici,”  inclusi”  gli”  edifici

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  scolastici

”  1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre”  2015,”  recante

“«Criteri”  ambientali”  minimi”  per”  l'affidamento”  del” ”  servizio” ”  di

progettazione e lavori per la nuova costruzione,”  ristrutturazione”  e

manutenzione degli edifici e”  per”  la”  gestione”  degli”  edifici”»,”  e'

integrato come segue:

”  a) al paragrafo 2.6.2, “«Miglioramento prestazionale del”  progetto”»,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

”  “«Ai progetti che prevedono”  l'utilizzo”  di”  materiali”  o”  manufatti

costituiti”  da”  un”  contenuto”  minimo”  di”  materiale”  post” ”  consumo,

derivante dal recupero degli scarti e dei”  materiali”  rivenienti”  dal

disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore”  rispetto”  a”  quanto

indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche,”  e'”  assegnato”  un

punteggio pari almeno”  al”  5%”  del”  punteggio”  tecnico.”  Resta”  fermo

l'obbligo di rispettare i”  requisiti”  prestazionali”  stabiliti”  dalle

norme tecniche di settore, quanto previsto dal”  Regolamento”  (UE)”  n.

305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo”  2011″  che”  fissa

condizioni armonizzate per la”  commercializzazione”  dei”  prodotti”  da

costruzione, nonche' le altre”  specifiche”  tecniche”  che”  fissano”  le

ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo”  il”  ciclo”  di

vita di tali materiali e manufatti”».

”  b) al paragrafo 2.6.2,”  nella”  sezione”  “«verifica”»,”  dopo”  l'ultimo

periodo e' aggiunto il seguente: “«Il progettista deve”  dichiarare”  se

tale materiale”  o”  manufatto”  sia”  o”  meno”  utilizzato”  al”  fine”  del

raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni

d'uso degli immobili oggetto di gara,”  e”  allegare,”  oltre”  a”  quanto

previsto nella corrispondente specifica”  tecnica,”  una”  dichiarazione

del produttore dalla quale deve risultare:

”  – la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale

da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post”  consumo”  o

da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,

o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;

”  – l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in”  possesso”  di

marcatura CE.”»

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 2

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Articoli per l'arredo urbano
” 

”  1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5″  febbraio”  2015,”  recante

“«Criteri ambientali per le forniture di articoli di”  arredo”  urbano”»,

e' integrato come segue:

”  a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente:

”  “«4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato.

”  All'offerta di articoli in plastica o”  miscele”  di”  gomma-plastica,

plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche,”  elementi”  di

parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano,”  costituiti

da materiale riciclato post consumo o derivante”  dal”  recupero”  degli

scarti e dei materiali rivenienti dal”  disassemblaggio”  dei”  prodotti

complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90%”  del”  peso

complessivo del bene”  e'”  assegnato”  un”  punteggio”  pari”  al”  5%”  del

punteggio tecnico. Detti beni devono in”  ogni”  caso”  essere”  conformi

alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.

”  Per la verifica della conformita' valgono i mezzi”  di”  prova”  o”  di

presunzione di conformita' previsti”  nella”  corrispondente”  specifica

tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con”  una

dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:

”  – la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale

da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post”  consumo”  o

da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,

loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;

”  – l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in”  possesso”  di

marcatura CE.”»

”  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o”  maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...