Criteri minimi ambientali
novità per appalti pubblici e lavori edili decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016
Criteri minimi ambientali
Le disposizioni in due decreti del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016
Incremento” ” progressivo” ” dell'applicazione” ” dei” ” negli” appalti” pubblici” per” determinate categorie” di servizi e forniture. (16A04194)
in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i” commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che indicano, rispettivamente,” i'” criteri” per l'adozione, con apposito “Piano d'azione” per” la” sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica” amministrazione”” (di” seguito PAN GPP) predisposto con decreto del Ministro dell'ambiente” e” della” tutela” del” territorio” e” del” mare” di” concerto” con” i” Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,” di” misure” volte all'integrazione delle esigenze” di” sostenibilita'” ambientale nelle” procedure” d'acquisto” di” beni” e” servizi” ” della” ” pubblica amministrazione, e le categorie merceologiche” per” le” quali” devono essere conseguiti gli obiettivi di sostenibilita' ambientale previsti dal medesimo PAN GPP;
Visto il decreto del Ministro” dell'ambiente” e” della” tutela” del” territorio e del mare di concerto” con” i” Ministri” dell'economia” e” delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, recante” approvazione del “Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) e,” in” particolare, l'art. 2 che disciplina l'adozione dei “Criteri ambientali minimi”;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile” 2016,” n.” 50,” recante “attuazione” delle” direttive” 2014/23/UE,” 2014/24/UE” e” 2014/25/UE” sull'aggiudicazione” dei” contratti” di” concessione,” sugli” appalti” pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori” dell'acqua,” dell'energia,” dei” trasporti” e” dei” servizi” postali, nonche' per il” riordino” della” disciplina” vigente” in” materia” di contratti pubblici relativi a lavori,” servizi” e” forniture”” e,” in particolare, l'art. 34, commi 1 e 2,” che” disciplina” l'applicazione dei “Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale”,” prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli” obiettivi” ambientali previsti dal Piano” di” sostenibilita'” ambientale” dei” consumi” nel settore” della” pubblica” amministrazione,” attraverso” l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle” “specifiche tecniche” e” delle” “clausole” contrattuali”” contenute” nei” criteri ambientali minimi adottati con” decreto” del” Ministro” dell'ambiente della tutela del territorio e” del” mare,” e” che” detto” obbligo” si applica, alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, per almeno il 50% del valore a base d'asta;
Visto che ai sensi dell'art. 34, comma 3, del” decreto” legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro dell'ambiente” della” tutela del territorio e” del” mare,” possono” essere” disciplinati,” per” le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del” valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le” specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi;
Ritenuto” di” stabilire” un” incremento” progressivo” ” dell'attuale percentuale del 50% del valore” a” base” d'asta” a” cui” e'” riferire l'obbligo” di” applicare” le” specifiche” tecniche” e” ” le” ” clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, per” gli” affidamenti” di servizi di pulizia, di servizi di gestione del verde” pubblico” e” di forniture” di” ammendanti,” ” piante” ” ornamentali” ” e” ” impianti” ” di irrigazione, di servizi di gestione dei rifiuti urbani, di” forniture di articoli di arredo urbano, di forniture di carta in risme e” carta grafica, in considerazione dei” benefici” ambientali,” del” contenuto tecnico dei criteri ambientali minimi e della maturita'” del” settore” produttivo pertinenti;
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 1
” 1. Il presente decreto disciplina” l'incremento” progressivo” della
percentuale del valore a base d'asta” a” cui” riferire” l'obbligo” di
applicare le specifiche” tecniche” e” le” clausole” contrattuali” dei
criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
” ” ” a. servizi di pulizia, anche laddove resi in” appalti” di” global
service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali” detergenti” per
le pulizie ordinarie, straordinarie;
” ” ” b.” servizi” di” gestione” del” verde” pubblico” e” forniture” di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
” ” ” c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
” ” ” d. forniture di articoli di arredo urbano;
” ” ” e. forniture di carta in risme e carta grafica;
” 2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l'obbligo delle” stazioni
appaltanti” di” inserire” nella” documentazione” di” gara” almeno” le
“specifiche” tecniche”” e” le” “clausole” contrattuali”” dei” Criteri
ambientali minimi si applica in misura non” inferiore” alle” seguenti
percentuali” del” valore” dell'appalto,” nel” rispetto” dei” ” termini
rispettivamente indicati:
” ” ” il 62% dal 1″° gennaio 2017;
” ” ” il 71% dal 1″° gennaio 2018;
” ” ” l'84% dal 1″° gennaio 2019;
” ” ” il 100% dal 1″° gennaio 2020.
” 3. Fino alla data del 31″ dicembre” 2016″ le” amministrazioni” sono
comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore
a base d'asta a cui e' riferire l'obbligo di applicare le” specifiche
tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
” 4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale
del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali
superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
” 5. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi” o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
” 6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
—-
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016
Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,” ristrutturazione” e
manutenzione degli edifici e” per” la” gestione” dei” cantieri” della
pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per” le” forniture
di articoli di arredo urbano.
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” in Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2016, n. 131
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
”
”
” Vista la legge 8 luglio 1986, n.” 349″ e” successive” modifiche” ed
integrazioni, recante” “«Istituzione” del” Ministero” dell'Ambiente” e
norme in materia di danno ambientale”»;
” Visto il decreto” legislativo” 30″ luglio” 1999,” n.” 300,” recante
“«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11” della
legge 15 marzo 1997,” n.” 59″»,” ed” in” particolare” l'art.” 35,” che
individua” le” funzioni” e” i” ” compiti” ” attribuiti” ” al” ” Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
” Visto il” decreto” legislativo” 31″ marzo” 1998,” n.” 112,” recante
“«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello” Stato” alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge” 15
marzo 1997, n. 59;
” Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante” “«Norme
in materia ambientale”»;
” Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante” “«Disposizioni” per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello” Stato” (legge
finanziaria 2007)”», e in particolare i commi 1126 e” 1127,” dell'art.
1, che disciplinano” la” predisposizione” con” decreto” del” Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,” di” concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e” il” Ministro” dello
sviluppo economico, di” un” “«Piano” d'azione” per” la” sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”» al
fine di integrare le” esigenze” di” sostenibilita'” ambientale” nelle
procedure d'acquisto di beni e servizi sulla base di” criteri” e” per
categorie merceologiche individuati in modo specifico;
” Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi” di
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, commi della legge 27″ dicembre
2006 n. 296, ha approvato il “«Piano d'azione” per” la” sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”» (PAN” GPP),” e
in particolare l'art. 2, recante disciplina dei” “«criteri” ambientali
minimi”», che prevede l'adozione di successivi decreti” del” Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e” del” mare,” sentiti” i
Ministeri concertanti, al fine di definire “«gli” specifici” obiettivi
di” sostenibilita'” ambientale…”»” per” le” categorie” merceologiche
indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006;
” Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante” “«Disposizioni” in
materia ambientale per promuovere misure di green economy” e” per” il
contenimento” dell'uso” eccessivo” di” risorse” ” naturali”»,” ” ed” ” in
particolare l'art. 23 che modifica ed integra il decreto” legislativo
3 aprile 2006, n. 152 con una specifica disciplina avente ad” oggetto
“«accordi” di” programma” e” incentivi” per” l'acquisto” dei” prodotti
derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi”»
” Visto che l'art. 206-sexies, inserito” nel” decreto” legislativo” 3
aprile 2006, n. 152, dal citato art. 23 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, disciplina l'individuazione di “«azioni” premianti” l'utilizzo
di prodotti che impiegano materiali” post” consumo” o” derivanti” dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal” disassemblaggio
dei prodotti” complessi” negli” interventi” concernenti” gli” edifici
scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche”», e in
particolare i commi 1 e 3, del citato art. 206-sexies, che” prevedono
l'inserimento nei bandi di gara” di” “«criteri” di” valutazione” delle
offerte ……… con punteggi premianti per” i” prodotti” contenenti
materiali post consumo o derivanti dal recupero degli” scarti” e” dei
materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle
percentuali fissate”»
” Considerato che ai sensi del citato art. 206-sexies, commi 1″ e” 3,
l'entita' dei punteggi premianti e le caratteristiche” dei” materiali
ammessi a” beneficiarne,” i” descrittori” acustici,” e” i” valori” di
riferimento da considerare, le percentuali minime di residui, rifiuti
e materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti, la
materia” prima” ” e” ” l'energia” ” risparmiate” ” da” ” considerare” ” per
l'assegnazione dei punteggi premianti, i materiali utilizzabili” solo
previo trattamento per escludere effetti” nocivi” tali” da” provocare
inquinamento ambientale o danno” alla” salute” umana,” sono” definiti
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del
2015 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio” e” del
mare” “«con” uno” o” piu'” decreti,” anche” attraverso” i” decreti” di
attuazione del Piano d'azione per la” sostenibilita'” ambientale” dei
consumi nel” settore” della” pubblica” amministrazione,” di'” cui” al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela” del” territorio” e
del mare 11 aprile 2008″»
” Visto il decreto ministeriale 5″ febbraio” 2015,” pubblicato” nella
Gazzetta Ufficiale n. 50″ del” 2″ marzo” 2015,” che” nell'allegato” 1
stabilisce i “«Criteri ambientali minimi per le forniture di” articoli
di arredo urbano”» al fine di contribuire “«a sviluppare un mercato” di
prodotti costituiti da materiale riciclato, a” promuovere” l'uso” dei
rifiuti come una risorsa, a favorire una” progettazione” di” prodotti
che integrino un” approccio” basato” sul” ciclo” di” vita” nonche'” a
sviluppare un'economia circolare”», inclusi i prodotti” costituiti” da
polverino da pneumatici fuori;
” Visto il decreto ministeriale 24 dicembre” 2015,” pubblicato” nella
Gazzetta Ufficiale, Serie” Generale,” n.” 16″ del” 21″ gennaio” 2016,
recante “«Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento” di
servizi:” di” progettazione” e” lavori” per” la” nuova” ” costruzione,
ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la” gestione” dei
cantieri della pubblica amministrazione e criteri” ambientali” minimi
per le forniture di ausili per” l'incontinenza”»,” e” in” particolare,
l'allegato 1 che, al fine di incrementare l'efficienza” energetica” e
di” ridurre” l'uso” delle” risorse” materiche” negli” affidamenti” di
progettazione,” costruzione” e” ristrutturazione” di” edifici” ” della
pubblica” amministrazione,” compresi” gli” edifici” scolastici,” gia'
definisce i descrittori acustici di” riferimento” in” relazione” alla
destinazione d'uso degli edifici, le caratteristiche” dei” materiali,
le percentuali” minime” di” residui” di” produzione” e” di” materiali
post-consumo o rivenienti dal disassemblaggio di” prodotti” complessi
utilizzati nelle soluzioni progettuali e nei manufatti,” e” al” punto
2.6.2,” relativo” al” “«Miglioramento” prestazionale” del” ” progetto”»,
prevede l'assegnazione di un punteggio premiante per” le” prestazioni
ambientali” migliori” rispetto” ai” criteri” ambientali” definiti” in
termini di “«specifiche tecniche”»;
” Considerato che i” criteri” ambientali” minimi” di” cui” ai” citati
decreti 5 febbraio 2015 e 24 dicembre” 2015″ sono” in” linea” con” le
finalita' e i “«contenuto della disciplina” dettata” dal” citato” art.
206-sexies, commi 1 e 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del
2006;
” Considerato che il citato art. 206-sexies, comma 3, lett.” a),” del
decreto legislativo n. 152 del 2006,” prevede” che” tra” i” materiali
ammessi a beneficiare dei punteggi premianti sono..compresi” i” beni-
derivanti da materiali post consumo riciclati o dal,” recupero” degli
scarti, e i materiali rivenienti” dal” disassemblaggio” dei” prodotti
complessi, con priorita' per i beni provenienti” dai” rifiuti” per” i
quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta” e” riciclo” nel
rispetto della normativa” di” settore” nazionale” e” comunitaria,” o,
derivanti dal recupero degli scarti e dei” materiali” rivenienti” dal
disassemblaggio” dei” prodotti” complessi,” di” cui” al” citato” art.
206-ter, comma 2, lettera a), del” decreto” legislativo” n.” 152″ del
2006, nonche' i beni e prodotti derivanti dall'utilizzo di” polverino
da pneumatici fuori uso;
” Ritenuto di definire, in attuazione dell'art. 206-sexies, comma” 3,
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del” 2006,” uno” specifico
punteggio premiante per i beni derivanti da” materiali” post” consumo
riciclati, dal recupero degli scarti” e” da” materiali” ottenuti” dal
disassemblaggio dei” prodotti” complessi” disciplinati” dai” “«Criteri
ambientali minimi per l'affidamento del servigio di” progettazione” e
lavori per la” nuova” costruzione,” ristrutturazione” e” manutenzione
degli edifici e per la gestione degli” edifici”»” di” cui” al” decreto
ministeriale 24 dicembre 2015, e dei “«Criteri ambientali” minimi” per
le forniture” di” articoli” di” arredo” urbano”»” di” cui” al” decreto
ministeriale 5 febbraio 2015, ad integrazione di detti criteri;
” Considerato che ai predetti fini e' necessario migliorare e rendere
facilmente” accessibili” le” informazioni” sui” materiali” riciclati,
recuperati, e derivanti dal disassemblaggio di prodotti complessi, di
cui sono” composti” i” beni” per” i” quali” sono” stabiliti” punteggi
premianti;
” Visto il” decreto” legislativo” 18″ aprile” 2016,” n.” 50,” recante
“«Attuazione” delle” direttive” 2014/23/UE,” 2014/24/UE” e” 2014/25/UE
sull'aggiudicazione” dei” contratti” di” concessione,” sugli” appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,” dell'energia,” dei” trasporti” e” dei” servizi” postali,
nonche' per il” riordino” della” disciplina” vigente” in” materia” di
contraiti pubblici relativi a lavori, servizi” e” forniture.”»,” e” in
particolare l'art. 95 che” disciplina” i” criteri” oggettivi” per” la
valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa” e” prevede,
tra l'altro, che le amministrazioni” aggiudicatrici” devono” indicare
nel bando di gara i criteri premiali che intendono” applicare,” anche
con specifico riferimento al “«maggior punteggio relativo” all'offerta
concernente beni, lavori o servizi che presentano un” minore” impatto
sulla salute e sull'ambiente”»
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Decreta:
”
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 1
Prodotti, materiali e manufatti” per” edifici,” inclusi” gli” edifici
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” scolastici
” 1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre” 2015,” recante
“«Criteri” ambientali” minimi” per” l'affidamento” del” ” servizio” ” di
progettazione e lavori per la nuova costruzione,” ristrutturazione” e
manutenzione degli edifici e” per” la” gestione” degli” edifici”»,” e'
integrato come segue:
” a) al paragrafo 2.6.2, “«Miglioramento prestazionale del” progetto”»,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
” “«Ai progetti che prevedono” l'utilizzo” di” materiali” o” manufatti
costituiti” da” un” contenuto” minimo” di” materiale” post” ” consumo,
derivante dal recupero degli scarti e dei” materiali” rivenienti” dal
disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore” rispetto” a” quanto
indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche,” e'” assegnato” un
punteggio pari almeno” al” 5%” del” punteggio” tecnico.” Resta” fermo
l'obbligo di rispettare i” requisiti” prestazionali” stabiliti” dalle
norme tecniche di settore, quanto previsto dal” Regolamento” (UE)” n.
305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo” 2011″ che” fissa
condizioni armonizzate per la” commercializzazione” dei” prodotti” da
costruzione, nonche' le altre” specifiche” tecniche” che” fissano” le
ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo” il” ciclo” di
vita di tali materiali e manufatti”».
” b) al paragrafo 2.6.2,” nella” sezione” “«verifica”»,” dopo” l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: “«Il progettista deve” dichiarare” se
tale materiale” o” manufatto” sia” o” meno” utilizzato” al” fine” del
raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni
d'uso degli immobili oggetto di gara,” e” allegare,” oltre” a” quanto
previsto nella corrispondente specifica” tecnica,” una” dichiarazione
del produttore dalla quale deve risultare:
” – la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale
da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post” consumo” o
da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,
o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
” – l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in” possesso” di
marcatura CE.”»
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Art. 2
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” Articoli per l'arredo urbano
”
” 1. L'allegato 1 al decreto ministeriale 5″ febbraio” 2015,” recante
“«Criteri ambientali per le forniture di articoli di” arredo” urbano”»,
e' integrato come segue:
” a) dopo il paragrafo 4.2.5 e' introdotto il seguente:
” “«4.3 Criteri premianti: maggiore contenuto di materiale riciclato.
” All'offerta di articoli in plastica o” miscele” di” gomma-plastica,
plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche,” elementi” di
parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano,” costituiti
da materiale riciclato post consumo o derivante” dal” recupero” degli
scarti e dei materiali rivenienti dal” disassemblaggio” dei” prodotti
complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90%” del” peso
complessivo del bene” e'” assegnato” un” punteggio” pari” al” 5%” del
punteggio tecnico. Detti beni devono in” ogni” caso” essere” conformi
alle eventuali norme tecniche di settore, nazionali e comunitarie.
” Per la verifica della conformita' valgono i mezzi” di” prova” o” di
presunzione di conformita' previsti” nella” corrispondente” specifica
tecnica. L'offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con” una
dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:
” – la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale
da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post” consumo” o
da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi,
loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;
” – l'attestazione se tale manufatto o materiale sia in” possesso” di
marcatura CE.”»
” Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o” maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.