Cassazione infortunio in itinere avvenuto in bicicletta

Cassazione: infortunio Insufficiente il richiamo alla distanza minima tra casa e lavoro per contestare la scelta dell'uomo di adoperare la propria bicicletta. Ciò consente di catalogare come infortunio in itinere l'incidente subito dall'uomo, centrato da un motociclo mentre dall'ufficio tornava sui pedali a casa. In discussione la decisione dell'Istituto di negare soddisfazione economica all'uomo.(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 7313/16; depositata il 13 aprile). L'infortunio in itinere va riconosciuto quando l'utilizzo del mezzo privato sia necessario e quando il dipendete non metta a rischio volontariamente la propria incolumità .

Con sentenza n. 7313 del 13 aprile 2016 la Corte di” Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione dell'uso della bicicletta per la percorrenza dell'itinerario tra il posto di lavoro e la residenza, occorre considerare non soltanto la distanza ma anche gli standard” comportamentali esistenti, tra i quali quello di favorire l'uso di questo mezzo anche alla luce dell'entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 della” legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), del quale è necessario tenere conto in via interpretativa, seppur successiva all'infortunio.
Con la sentenza n. 821/2011, pubblicata l'8.9.2011, la Corte d'Appello di Firenze in riforma della sentenza di primo grado dei Tribunale di Livorno respingeva la domanda di M.B. volta al riconoscimento di aver subito un infortunio in itinere in bicicletta – allorchè, in data 2.12008, in Livorno, alle 14.50, al termine del turno mattiniero, stava facendo ritorno a casa in bicicletta, quando veniva colpito da un motociclo – ed ottenere conseguentemente la condanna dell'INAIL ad erogargli le prestazioni di cui all'art.13 d.lgs. 38/2000.
A differenza del primo giudice, il quale aveva ritenuto che la distanza casa-lavoro da coprire fosse troppa lontana per andare a piedi, in considerazione delle esigenze legate ad una famiglia con una persona anziana da assistere; e non abbastanza lontana per l'uso del mezzo pubblico; la Corte d'Appello di Firenze aveva sostenuto che il M. non avesse provato la contingente necessità  dedotta (somministrare un'iniezione alla suocera) per fare ricorso al mezzo privato, e poiché il percorso da coprire, benchè non coperto da mezzi pubblici, era di soli cinquecento metri doveva quindi ritenersi che l'uso dei mezzo privato non fosse comunque necessitato, potendo lo stesso percorso essere coperto a piedi nel giro di pochi minuti (7,5), mentre l'utilizzo della bicicletta in città , in quanto soggetto ai pericoli del traffico, rappresentasse un aggravamento del rischio rispetto all'andare a piedi, tanto più nel mese di gennaio quando si era verificata l'infortunio. Avverso detta sentenza M.B. propone ricorso affidando le proprie censure ad un unico motivo con il quali chiede la cassazione integrale della sentenza. Resiste INAIL con controricorso.

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